(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“3/bis La Giunta provinciale definisce un obiettivo quantitativo che prevede un valore indicativo dell’area annualmente edificabile. Il raggiungimento dell’obiettivo è verificato annualmente ed è pubblicato in una relazione.”
(2) L’articolo 2 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 2 (Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio)
1. La Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio è l’organo tecnico-consultivo della Giunta provinciale, preposto a rendere pareri e valutazioni tecniche nell’ambito dei procedimenti di governo del territorio e di tutela del paesaggio di competenza della Provincia. È composta come segue:
- dal direttore della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, quale presidente;
- da un rappresentante di uno degli uffici provinciali dell’urbanistica;
- da un rappresentante dell'Ufficio provinciale Ecologia del paesaggio;
- da un rappresentante della Ripartizione provinciale Foreste;
- da un rappresentante della Ripartizione provinciale Agricoltura;
- da un esperto designato dal Consiglio dei comuni;
- da un esperto nel campo delle scienze naturali.
2. Alle riunioni della Commissione partecipa con diritto di voto il sindaco del comune territorialmente interessato o un suo delegato.
3. Alle riunioni della Commissione partecipa senza diritto di voto un giurista della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.
4. Ove il progetto di piano o di variante allo stesso riguardi aree individuate come bosco, la decisione della Commissione comprende la trasformazione di bosco anche ai sensi della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche.
5. Le ripartizioni provinciali competenti sono invitate a inviare dei rappresentanti qualificati per le materie di loro rispettiva competenza e rilevanti per il caso in esame. Nelle materie riservate alla competenza dello Stato gli uffici statali sono invitati ad inviare dei rappresentanti qualificati. I rappresentanti di cui sopra partecipano alla riunione senza diritto di voto.
6. La Commissione esprime anche pareri sulle questioni ad essa sottoposte dalla Giunta provinciale o dall'assessore competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio.”
(3) L’articolo 3 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:
“Art. 3 (Nomina e funzionamento della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio)
1. La Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura. La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, come risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la facoltà di accesso per il gruppo linguistico ladino.
2. Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente destinato a sostituire quello effettivo in caso di assenza o di impedimento.
3. La Commissione è legalmente riunita con la partecipazione della metà dei componenti di cui all’articolo 2, comma 1. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, che non possono astenersi. La votazione avviene separatamente per ogni comune. In caso di parità di voti decide il voto del presidente. Ai fini del risparmio ed aumento dell’efficienza dell’attività amministrativa le sedute possono essere tenute anche in forma di tele- o videoconferenza. In tal caso il presidente, ai fini del rilevamento del quorum funzionale, accerta l’identità dei componenti partecipanti alla seduta tramite tele- ovvero videoconferenza e accerta che la loro partecipazione alla discussione avvenga in tempo reale, garantendone la possibilità di intervento. Si considera luogo della seduta quello ove siano presenti contemporaneamente il presidente e il segretario.
4. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un dipendente della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.
5. Ai componenti cui spetta sono liquidati i compensi previsti dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche.”