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In vigore al: 27/05/2016

Delibera 25 marzo 2013, n. 453
Edilizia abitativa agevolata - Criteri per il recupero di abitazioni da locare (art. 71/bis lp. 13/98)

Anlage

Edilizia abitativa agevolata – Criteri per il recupero di abitazioni da locare (art. 71/bis lp. 13/98)

Art. 1
Requisiti e presupposti per la concessione del contributo a fondo perduto

(1) Ai proprietari di abitazioni siti nei comuni dell´Alto Adige è concesso un contributo a fondo perduto per ciascuna abitazione popolare od economica recuperata e convenzionata per la durata di 20 anni ai sensi dell'articolo 79 della legge urbanistica provinciale. Tale contributo viene commisurato al costo di costruzione convenzionale di un'abitazione di 120 metri quadrati di superficie convenzionale e non può eccedere:

a) il 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;

b) il 20 per cento del costo convenzionale di costruzione.

(2) Per abitazione si intende il patrimonio edilizio esistente. Gli ampliamenti di cubatura sono soggetti al limite di cui all’articolo 71, comma 2 della legge.

(3) La concessione del contributo di cui all’articolo 1, comma 1 dei presenti criteri è subordinata all’assunzione dell’obbligo di locare le abitazioni recuperate alle persone aventi diritto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) dei presenti criteri.

(4) Ai sensi dell´articolo 79, comma 1 della legge provinciale 13/1997, succ. mod. (legge urbanistica provinciale), il canone di locazione non può essere superiore al canone di locazione provinciale.

(5) L’obbligo di dare in locazione deve essere recepito nell’atto unilaterale d’obbligo di cui all’articolo 79, comma 2 della legge provinciale 13/1997 succ. mod.

Art. 2
Erogazione del contributo

(1) L’erogazione del contributo è disposta in presenza dei seguenti presupposti:

a) deve essere tavolarmente annotato il vincolo di cui all'articolo 79 della legge provinciale 13/1997 successive modifiche in collegamento con il vincolo di cui all’articolo 71/bis della legge;

b) deve essere presentata una dichiarazione del direttore dei lavori resa sotto la propria responsabilità che attesti la regolare esecuzione dei lavori di recupero in conformità al progetto allegato alla domanda di agevolazione rispettivamente all'eventuale progetto di variante. Deve essere anche attestato che l’entità di tali lavori corrisponde alla relazione tecnica e al preventivo di spesa;

c) devono essere presentate in originale le fatture quietanziate limitatamente all’importo del contributo concesso;

d) deve essere presentato il certificato di abitabilità;

e) l’abitazione deve essere occupata da conduttori in possesso dei seguenti requisiti:
essere in possesso dei requisiti generali richiesti dall´articolo 45 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 succ. mod. per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali;

(2) Fino all'adempimento dei presupposti indicati al comma 1 del presente articolo, il contributo può essere erogato in via anticipata per l'intero ammontare in presenza dei seguenti presupposti:

a) deve essere presentata una dichiarazione resa dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità attestante l'esecuzione di almeno la metà dei lavori di recupero progettati;

b) deve essere presentata una fideiussione bancaria di un importo corrispondente all'importo del contributo aumentato del 30 per cento.

(3) Le abitazioni oggetto dell'agevolazione per il recupero convenzionato devono essere ultimate ed abitate da persone aventi diritto entro tre anni dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione. Su richiesta motivata del beneficiario l'assessore può prorogare di un anno il termine per l'ultimazione dei lavori e di occupazione dell'abitazione. Termini maggiori possono essere concessi solo per fatti estranei alla volontà del beneficiario che abbiano comportato un ritardo della loro esecuzione.

(4) L'occupazione effettiva dell'abitazione deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva del conduttore o da un dipendente della Ripartizione edilizia abitativa.

Art. 3
Norma transitoria e finale

Per le domande presentate precedentemente rispetto ai presenti criteri trovano applicazione le norme previste nella deliberazione n. 1528 del 20 settembre 2010 modificata con deliberazione n. 697 del 2 maggio 2011 e con deliberazione n. 825 del 23 maggio 2011.

Per quanto non previsto dai presenti criteri si rinvia alle disposizioni della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 succ. mod., e del relativo regolamento di esecuzione.

 

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