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In vigore al: 27/05/2016

b) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2012, n. 331)
Area Scuole di Musica Tedesche e Ladine 2)

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1)
Pubblicato nel B.U. 23 ottobre 2012, n. 43.
2)
La rubrica è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 19 novembre 2012, n. 41.

Art. 3 (Autonomia funzionale e centro di responsabilità amministrativa)    delibera sentenza

(1)  Tenuto conto delle specificità e delle peculiarità della promozione e della divulgazione del canto e della musica, all’area scuole di musica tedesche è riconosciuta autonomia funzionale. L’area è il centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1. I fondi assegnati, nei quali rientrano anche i contributi di altri enti pubblici o privati, nonché le rette di frequenza versate dagli allievi e dalle allieve delle scuole di musica, sono distribuiti ed impiegati nel rispetto degli indirizzi espressi dal direttore/dalla direttrice di dipartimento.

(2)  Le rette di frequenza sono regolamentate e stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

(3)  La riscossione delle rette di frequenza è effettuata tramite un sistema di conteggio separato, che prevede l’istituzione di un conto corrente per ciascuna direzione di scuola di musica. Le entrate su questi conti devono essere versate entro i primi cinque giorni di ogni mese al Tesoriere della Provincia. La competente direzione di scuola di musica provvede alla gestione delle rette di frequenza, di cui è responsabile la direttrice/il direttore della scuola di musica.

massimeDelibera 26 aprile 2016, n. 441 - Riduzione delle rette di frequenza presso le scuole di musica dell'Area scuole di musica tedesche e ladine
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