(1) Qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, può essere soggetto affidatario dell’urna cineraria.
(2) L’affidamento di cui al comma 1 è autorizzato dal comune di residenza del defunto, che tiene altresì l’apposito registro.
(3) L’affidatario dell’urna cineraria può chiedere che nel cimitero del comune di residenza o di decesso sia tenuta memoria dei dati anagrafici del defunto.