(1) Il comma 4 dell’articolo 5 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:
[“4. Gli enti locali, anche in forma associata, possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all’esercizio dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione esclusivamente a consorzi, a società a prevalente o totale partecipazione pubblica, alle comunità comprensoriali costituite ai sensi della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche, o al comune sede di impianto. Nel caso di scioglimento di consorzi, la proprietà delle opere e degli impianti di interesse sovracomunale di cui al comma 1, lettera a), va trasferita a titolo gratuito ad una delle forme di collaborazione definite dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 2 o al comune sede di impianto.”] 4)
(2) Il comma 4 dell’articolo 18 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito:
“4. I documenti grafici indicanti l'estensione delle aree di tutela dell'acqua potabile sono trasmessi: ai gestori degli acquedotti, all’azienda sanitaria, alla Ripartizione provinciale Foreste ed alla Ripartizione provinciale Sviluppo del territorio, all’organizzazione degli agricoltori più rappresentativa a livello locale ed ai comuni interessati, i quali informano i proprietari dei fondi interessati e pubblicano i documenti grafici all'albo pretorio per 30 giorni. La Ripartizione provinciale Sviluppo del territorio provvede d'ufficio all’inserimento delle aree di tutela nel piano urbanistico comunale.”
(3) Il comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis e al comma 2, gli scavi e i prelievi di acqua sotterranea, anche a scopo di abbassamento dell’acqua sotterranea, nonché la produzione di calore tramite acque sotterranee sono autorizzati o concessi dall’assessore competente.”
(4) Dopo il comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1/bis. Le sonde geotermiche in falda per la produzione di calore senza prelievo d’acqua sono realizzate secondo le procedure e le direttive tecniche stabilite dalla Giunta provinciale.“ 5)
(5) Il comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Sono esenti da autorizzazione o concessione gli scavi temporanei non destinati direttamente al prelievo o all’utilizzo dell’acqua, quali trivellazioni di sondaggio eseguite allo scopo di indagini geologiche o idrogeologiche, oppure gli scavi risultanti dalla costruzione di opere ed impianti o da lavori di movimento terra, nonché abbassamenti dell’acqua sotterranea con una quantità d’estrazione d’acqua inferiore a 50 litri al secondo, autorizzati dal sindaco del comune competente.”
(6) Il comma 3 dell’articolo 20 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. Le trivellazioni di assaggio e gli abbassamenti dell’acqua sotterranea sono autorizzati dall’assessore provinciale competente per la gestione delle risorse idriche.”
(7) Il comma 2 dell’articolo 31 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:
„2. Per gli scarichi di cui al comma 1 può essere richiesta un’indagine idrogeologica preventiva, qualora la situazione idrogeologica non sia già nota.”
(8) Al comma 3 dell'articolo 34 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è aggiunto il seguente periodo: “Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i casi in cui, in base alla conformazione del terreno e del basso potenziale di inquinamento, sono prescritti sistemi semplificati di smaltimento individuali.”
L'art. 5, comma 4, della L.P. 18 giugno 2002, n. 8, è stato prima sostituito dall'art. 14, comma 8, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4, e poi dall'art. 5, comma 1, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4. Infine è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale del 7 maggio 2012, n. 114.
L'art. 19, comma 1/bis, della L.P. 18 giugno 2002, n. 8, è stato inserito dall'art. 5, comma 4, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4, e poi così sostituito dall'art. 25, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15. Con sentenza della Corte costituzionale del 7 maggio 2012, n. 114, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere.