(1) La lettera i) del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26, e successive modifiche, è abrogata.
(2) La lettera j) del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26, e successive modifiche, è così sostituita:
“j) analisi chimiche, chimico-fisiche, microbiologiche e sensoriali nel campo degli alimenti, dei mangimi, dei cosmetici, dei prodotti agrari, dei tessuti, degli utensili, dei giocattoli e di varie matrici organiche e inorganiche;“.