(1) Il comma 4 dell’articolo 5 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. Hanno diritto all’iscrizione nel registro provinciale le organizzazioni di volontariato che perseguono sul territorio provinciale le finalità di cui all’articolo 1, che svolgono la propria attività da almeno un anno, che abbiano i requisiti di cui all’articolo 3 e che alleghino alla domanda copia dell’atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.”
(2) Dopo il comma 12 dell’articolo 5 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“13. La Giunta provinciale istituisce un fondo di garanzia attraverso il quale possono essere erogati fondi per la copertura parziale di danni straordinari causati dall’attività delle suindicate organizzazioni. Presupposto per accedere a questo fondo di garanzia è che parte dei danni sia coperta dall’assicurazione dell’organizzazione di volontariato o dall’assicurazione dell’organizzazione di promozione sociale. Gli ulteriori presupposti per l’applicazione della misura anzidetta saranno stabiliti con delibera della Giunta provinciale. I fondi necessari saranno prelevati fino ad un limite massimo di 1.000.000 di euro per ogni singolo caso, dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio provinciale, su istanza della relativa associazione e sulla base di un relativo parere dell’Osservatorio provinciale del volontariato di cui all’articolo 8, nonché di un decreto del Presidente della Provincia, con il quale viene definito il relativo importo.”