(1) I beneficiari nei cui confronti, prima dell’entrata in vigore della presente legge, sia stato avviato un procedimento amministrativo, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge possono presentare domanda per l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 65 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, come modificate dalla presente legge.