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In vigore al: 27/05/2016

Delibera N. 1859 del 22.11.2010
Edilizia abitativa agevolata - articolo 22/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche - determinazione dei criteri per l'assegnazione dei miniappartamenti per il personale sanitario dell'Azienda Sanitaria di Bolzano - revoca e sostituzione della n. 1344 del 26 aprile 2005

Allegato

Criteri per l'assegnazione di miniappartamenti per il personale sanitario dell'Azienda Sanitaria di Bolzano

 

Art. 1

Nomina degli assegnatari

1. Le persone alle quali deve essere assegnato un  miniappartamento vengono designate dall'Azienda Sanitaria di Bolzano.

 

Art. 2

Definizione di “personale sanitario”

1. Ai sensi dell'articolo 22/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n 13, e successive modifiche, si ritengono “personale sanitario” le seguenti categorie:

a) personale dipendente e personale con incarico libero-professionale e personale convenzionato (contratti d'opera, consulenze, ecc.) del ruolo sanitario e tecnico:

Medico

Odontoiatra

Veterinario

Psichiatra

Farmacista

Biologo

Chimico

Fisico

Psicologo

Ostetrico

Assistente sanitario

Infermiere professionale

Infermiere psichiatrico

Infermiere pediatrico

Infermiere generico

Puericultrice

Dietista

Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico

Tecnico sanitario di Radiologia Medica

Tecnico per la neurofisiopatologia

Fisioterapista

Logopedista

Terapista occupazionale

Terapista della neuro-psicomotricità dell'età evolutiva

Tecnico della riabilitazione psichiatrica

Massaggiatore

Podologo

Odontotecnico specializzato

Igienista dentale

Tecnico audiometrista

Ortottico-Assistente oftalmologo

Tecnico per la prevenzione dell'ambiente e dei luoghi di lavoro

Assistente sociale

Educatore professionale

Assistente tecnico addetto alle apparecchiature biomediche

Assistente tecnico - Tecnico informatico

Operatore della centrale di emergenza sanitaria 118

Operatore tecnico addetto al servizio odontoiatrico

Ausiliario specializzato

Operatore socio-sanitario

Operatore tecnico addetto all'assistenza

Operatore tecnico addetto all'assistenza psichiatrica

b) tutte le figure professionali del ruolo sanitario e tecnico sopraelencate, che svolgono attività di formazione ed aggiornamento presso l'Azienda sanitaria :

Personale volontario

Tirocinante

Frequentatore

Medico ospite

Visitatore

Personale specializzando

Studente universitario

 

Art. 3

Periodo di assegnazione

1. I miniappartamenti realizzati per il personale sanitario dell'Azienda Sanitaria di Bolzano in attuazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 79 del 14.01.2002 devono essere occupati dagli assegnatari al massimo per cinque anni, salvo l'articolo 10, comma 1 e salva l'autorizzazione di cui all'articolo 11, comma 1, lett. h) dei presenti criteri.

2. In aggiunta alle esigenze di cui al comma 1 possono essere messi a disposizione adeguati locali destinati all'offerta di servizi sociali e culturali, al fine di favorire anche l'apprendimento delle lingue parlate sul territorio provinciale.

 

Art. 4

Requisiti per l'assegnazione di un miniappartamento

1. Per ottenere l'assegnazione di un miniappartamento per il personale sanitario, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

a) deve appartenere al personale sanitario dell'Azienda Sanitaria di Bolzano;

b) i l contratto di lavoro con l'Azienda Sanitaria di Bolzano deve prevedere un trattamento economico che non superi la quarta fascia di reddito in base all'articolo 58, comma 1, lettera b), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.

2. Il requisito citato al comma 1, lettera b) di questo articolo non si applica in caso di permanenza fino ad un massimo di sei mesi.

 

Art. 5

Termine per la presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione di un miniappartamento e la documentazione a prova dei requisiti previsti dall'articolo 4 possono essere presentate presso l'Azienda Sanitaria di Bolzano tutto l'anno.

2. Nella domanda deve essere indicato, pena inammissibilità, anche l'indirizzo di notifica del richiedente. Qualora l'indirizzo subisca una variazione, il richiedente deve informare entro 30 giorni l'Azienda Sanitaria di Bolzano, pena la cancellazione dall'elenco cronologico progressivo.

 

Art. 6

Iscrizione nella graduatoria cronologica

1. In presenza dei requisiti minimi, il richiedente viene iscritto dall'Azienda Sanitaria di Bolzano in una graduatoria cronologica in base alla data di presentazione della domanda.

2. L'esame delle domande di assegnazione di un miniappartamento avviene entro 30 giorni dalla loro presentazione all'Azienda Sanitaria di Bolzano.

3. I nominativi dei richiedenti ai quali è assegnato un miniappartamento sono comunicati all'IPES dall'Azienda Sanitaria di Bolzano in osservanza della graduatoria cronologica.

4. Le graduatorie cronologiche sono pubblicate mediante affissione alla bacheca dell'Azienda Sanitaria di Bolzano.

 

Art. 7

Assegnazione e consegna del miniappartamento

1. In base alla nomina da parte dell'azienda sanitaria ai sensi dell'articolo 6, comma 3, i miniappartamenti disponibili sono assegnati ai richiedenti dal Presidente dell'IPES rispettivamente da un suo incaricato.

2. L'IPES comunicherà ai richiedenti – nelle forme che ritiene idonee – le necessarie modalità, nonché il termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione, entro il quale dovrà essere occupato il miniappartamento. Su richiesta motivata può essere concessa una proroga di 15 giorni. La proroga del termine di occupazione del miniappartamento non fa venire meno l'obbligo di corrispondere il canone di locazione.

3. Prima della consegna del miniappartamento, l'assegnatario sottoscrive il regolamento interno approvato dall'IPES, e consegna la ricevuta di versamento della cauzione, pari al canone per tre mesi. I dati personali dell'assegnatario vengono comunicati all'organo di polizia competente.

4. Al momento della consegna del miniappartamento, ogni richiedente – a pena di esclusione dall'elenco degli aventi diritto – ha l'obbligo di esibire una fotografia, con la quale sia possibile accertare la sua identità sia al momento della consegna sia durante la sua permanenza nel complesso residenziale.

 

Art. 8

Canone di locazione

1. Il canone di locazione dovuto per il miniappartamento corrisponde al canone provinciale. In aggiunta sono dovute le spese accessorie in base all'articolo 114 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e le spese per i servizi di portineria.

2. Per il calcolo del canone di locazione dovuto dal singolo assegnatario, deve essere rapportato il canone provinciale commisurato per l'intero complesso residenziale alla superficie abitabile dei singoli miniappartamenti.

3. Poiché i miniappartamenti sono ammobiliati, il canone così commisurato in base al comma 2 del presente articolo è aumentato del 30 per cento.

 

Art. 9

Decadenza dall'assegnazione del miniappartamento

1. La mancata occupazione del miniappartamento entro il termine fissato dall'articolo 7, comma 3, dei presenti criteri rispettivamente l'inadempimento degli obblighi connessi all'assegnazione prima della consegna del miniappartamento determina la decadenza dall'assegnazione del miniappartamento, con la conseguente cancellazione dalla lista degli aventi diritto da parte dell'Azienda Sanitaria di Bolzano.

 

Art. 10

Diritto alla permanenza nel miniappartamento

1. Senza pregiudizio della durata massima di cinque anni di cui all'articolo 3 dei presenti criteri, la permanenza può perdurare finché permangono i requisiti generali per l'assegnazione del miniappartamento e purché non si verifichino le fattispecie che determinano la revoca dell'assegnazione indicate all'articolo 11 dei presenti criteri.

2. Il miniappartamento assegnato è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi. Non è ammesso dare ospitalità a persone esterne al complesso residenziale, benché legate da rapporti di parentela o di amicizia con il lavoratore.

3.Persone esterne al complesso residenziale possono essere ammesse nelle sale o negli ambienti comuni solo ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, dei presenti criteri previa autorizzazione della direzione del complesso residenziale.

 

Art. 11

Revoca dell'assegnazione e obbligo di rilascio

1. Le seguenti fattispecie determinano la revoca dell'assegnazione del miniappartamento:

a) la condanna di primo grado in sede penale per i delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale;

b) l'abuso di sostanze stupefacenti o l'abuso di sostanze alcoliche, che si riveli molesto per gli altri assegnatari, qualora, in entrambi i casi, ciò sia stato contestato tre volte per iscritto dalla direzione del complesso residenziale;

c) la detenzione o lo spaccio di sostanze stupefacenti, comprovati da comunicazione scritta dell'autorità giudiziaria;

d) la reiterata violazione del regolamento interno, nonostante diffida ripetuta per tre volte;

e) a morosità accertata nel pagamento all'IPES di due mensilità del canone di locazione;

f) la revoca del permesso di soggiorno per assegnatari stranieri;

g) la cessazione del rapporto di lavoro con l'Azienda Sanitaria di Bolzano;

h) l'assenza per oltre 30 giorni l'anno, non precedentemente comunicata e motivata,

i) il decorso del termine quinquennale di cui all'articolo 3 dei presenti criteri. Il Comprensorio Sanitario di Bolzano dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige può disporre la proroga della permanenza nel miniappartamento oltre al termine di cui all'articolo 3, comma 1 a coloro che possiedono i requisiti previsti per l'assegnazione dei miniappartamenti e che non hanno subíto o non hanno in corso provvedimenti di rilascio del miniappartamento previsti dal presente articolo, fino al massimo di 3 anni ripetibili,

l) la cessione del miniappartamento a terzi;

m) la ripetuta aggressione ad altri assegnatari dopo due intimazioni scritte a desistere da tale condotta;

n) l'uso del miniappartamento per scopi illeciti ed immorali;

o) l'abuso nel godimento del miniappartamento;

p) il comportamento irrispettoso nei confronti del personale IPES o del personale addetto alla custodia del complesso residenziale, e ciò dopo due intimazioni scritte;

q) L'ospitalità di persone esterne al complesso residenziale, benché legate da rapporti di parentela o di amicizia con l'assegnatario.

2. In caso di comprovata presenza di un motivo di revoca ai sensi del comma 1 di quest'articolo, il Presidente dell'IPES o la persona da lui incaricata revoca l'assegnazione del miniappartamento e ordina all'assegnatario di lasciare libero il miniappartamento entro il termine previsto dall'IPES nel regolamento interno. La revoca comporta l'esclusione dell'assegnatario dall'assegnazione di miniappartamenti o di un posto letto in una casaalbergo per lavoratori per la durata di cinque anni. In caso di mancato rilascio volontario del miniappartamento, si procede al rilascio forzoso, così come previsto dal regolamento interno.

 
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