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In vigore al: 27/05/2016

Delibera N. 3016 del 01.09.2003
L.P. 19.08.1991, n. 24: Costruzione, sistemazione e rettifica delle strade di interesse provinciale; determinazione dei criteri per la concessione di contributi ai comuni(modificata con delibera n. 4033 del 08.11.2004 e con delibera n. 2078 del 18.06.2007

…omissis…

 
Per la concessione di contributi a Comuni per la costruzione, sistemazione e la rettifica delle strade di interesse provinciale sono fissati i seguenti criteri:

1.     La Giunta provinciale approva in base ai mezzi disponibli ed alle domande pervenute un programma ploriennale per la concessione di contributi ai comuni per la costruzine, sistemzaione e rettifica delle strade di interesse provinciale.

2.     Le domande non ammesse negli anni precedenti per mancanza di mezzi possono essere rinnovate negli anni successivi.

3.     Per l'ammissione delle domande presentate tempestivamente e complete si applicano i seguenti criteri di priorità in ordine decrescente:

a.     Lavori che devono essere eseguiti, perché le strade per quanto riguarda la transitabilità e la sicurezza sono in un pessimo stato e presentano un pericolo per le infrastrutture in prossima vicinanza e ciò a prescindere dal fatto se trattasi di strade statali, provinciali o comunali;

b.     Lavori su strade statali;

c.     Lavori su strade provinciali;

d.     Lavori su strade comunali di interesse provinciale, l'entità di partecipazione alla spesa da parte del Comune costituisce ulteriore criterio di preferenza, dando precedenza alle domande con percentuale maggiore di partecipazione;

e.     Lavori su piste ciclabili, purché previste nell'ambito di un'opera di cui alle lettere precedenti e siano parte integrante dell'opera.

4.     i contributi possono riguardare l'intera opera o, nel caso di opere di particolare impegno, che si protraggono per più anni, anche solo parti delle stesse. In quest'ultimo caso, possono essere ammesse a contributo negli anni successivi anche le parti rimanenti, non oggetto di contributi già concessi.

5.     La somma complessiva dei contributi

a)      può ammontare per lavori su strade statali e provinicali fino al 100 % delle spese effettive per l'intera oepra;

b)      non può superare il 90 % della spesa effettiva dell'intera opera nel caso di lavori su strade comunali o piste ciclabili.

6.     La misura del contributo spettante è proposta dall'Assessore ai lavori pubblici in conformità a specifica relazione redatta dal Direttore d'Ufficio competente ed avallata dal Direttore della Ripartizione 10. Infrastrutture. Tale relazione dovrà riportare le motivazioni di supporto alla proposta di concessione del contributo in riferimento anche ai criteri di priorità soprariportati.

7.     Il pagamento dei contributi avviene come segue:

a) per contributi una tantum: il 50 % del cotnributo é erogato dietro presentazione del verbale di consegna dei lavori ovvero sulla base di documentazione attestante che i lavori sono già in atto ed il rimanente 50 % dietro presentazione di idonea documentazione contabile dalla quale risulti che le spese effettivamente sostenute sono pari o superiore al contributo spettante in base al punto 5;

b) per contributi concessi sotto forma di finanziamenti parziali  pluriennali: tutti i finanziamenti parziali - eccetto l'ultimo - sono erogati dietro presentazione del verbale di consegna dei lavori, ovvero sulla base di documentazione attestante che i lavori sono già in atto, l'ultimo finanziamento parziale é erogato dietro presentazione di idonea documentazione contabile dalla quale risulti che le spese effettivamente sostenute sono pari o superiore al contributo complessivo spettante in base al punto 5;

8.     la presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.