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In vigore al: 27/05/2016

Delibera N. 3540 del 13.10.2003
Criteri per la determinazione dell'indennità di cassa ai sensi dell'art. 11, parte 1 dell'allegato 1 del CCC del 4.7.2002

Allegato
 
Criteri per la determinazione dell'indennità di cassa (articolo 11, parte 1. dell'allegato 1 del CCC 4.7.2002)
 

Art. 1

Ambito di applicazione

1.     Il personale costantemente incaricato del maneggio del denaro in contanti che risponde personalmente per gli importi mancanti ai sensi delle vigenti disposizioni sulla responsabilità amministrativa, ha diritto all'attribuzione di un'indennità di cassa mensile sulla base dei criteri previsti nel presente allegato.

2. Per maneggio di denaro in contanti è intesa la gestione di denaro in contanti, consistente nell'incasso e nel pagamento, compresa l'esecuzione delle registrazioni concretamente richieste.

 

Art. 2

Responsabilità di cassa

1. È preliminarmente compito dell'Amministrazione garantire ambiti di lavoro ed adeguate misure di sicurezza che consentano di svolgere il servizio di cassa in modo regolare.

2. In presenza di ammanchi di cassa derivanti dalle operazioni di cassa si presume la sussistenza di colpa grave, salvo l'incasso di banconote false che siano difficilmente riconoscibili.

 

Art. 3

Criteri per la determinazione dell'indennità di cassa

1.     Per la determinazione dell'indennità di cassa mensile vengono presi in considerazione in modo separato l'ammontare ed il numero delle operazioni di maneggio di denaro nel corso di un anno.

2.     L'indennità di cassa spetta, con riferimento all'ammontare annuo delle operazioni di maneggio di denaro, nella seguente percentuale:

a)fino a 5.000 €:     0%

b) da 5.001 € a 10.000 €:     1%

c) da 10.001 € a 20.000 €:     2%

d) da 20.001 € a 50.000 €:     3%

e) da 50.001 € a 100.000 €:     4%

f) da 100.001 € a 200.000 €:      5%

g) per ogni ulteriore unità di 100.000 €: 0,5%

3.     Alla misura percentuale di cui al comma 2, semprecchè non sia inferiore all'1%, viene aggiunta, con riferimento al numero delle operazioni di maneggio di denaro nel corso di un anno, la seguente percentuale:

a) fino a 50 operazioni:           0%

b) da 51 fino a 100 operazioni:      1%

c) da 101 fino a 200 operazioni:     2%

d) per ogni unità di ulteriori 100 operazioni: 1%

4. L'indennità di cassa viene calcolata in base alla percentuale determinata secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3 con riferimento allo stipendio mensile iniziale del livello retributivo inferiore della 6. qualifica funzionale. Il valore assoluto così ottenuto viene trasformato, per il personale non appartenente alla 6. qualifica funzionale, in percentuale riferita allo stipendio iniziale della qualifica funzionale di appartenenza.

5.     La misura dell'indennità di cassa mensile non può comunque superare il 20% dello stipendio mensile iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza.

6. Qualora sulla base dei criteri di cui ai commi 2 e 3 l'indennità di cassa non raggiunga la misura del 2% il dirigente preposto ne tiene conto in sede di attribuzione del premio di produttività aggiuntivo.

 

Art. 4

Rinnovo dell'indennità di cassa

1.     L'attribuzione dell'indennità di cassa deve essere rinnovata annualmente, tenendo conto dell'ammontare e del numero delle operazioni di maneggio di denaro dell'anno precedente.

 

Art. 5

Disposizioni transitorie

1.     Per il personale fruente dell'indennità di cassa con decorrenza dal 1. agosto 2002 vengono presi in considerazione in sede di prima applicazione l'ammontare ed il numero delle operazioni di maneggio di denaro dell'anno 2002.

2.     In mancanza di dati sull'ammontare ed il numero delle relative operazioni di maneggio di denaro l'indennità di cassa viene attribuita in misura provvisoria, salvo conguaglio alla fine del primo anno di attribuzione.