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In vigore al: 27/05/2016

Delibera N. 4634 del 04.12.2000
Determinazione dei criteri ai sensi dell'art. 2 della L.P. del 22.10.1993, n. 17 e revoca della propria deliberazione n. 2879 del 24.5.1994

....omissis....

di revocare per il motivo di vui nelle premesse del presente provvedimento la propria deliberazione del 24.5.1994, n. 2879;
 
di fissare i seguenti criteri per la concessione dei contributi ad enti ed associazioni ai sensi dell'art. 12 della L.P. del 31.12.1976, n. 58:
 
a) di suddividere i succitati enti ed associazioni a seconda del tipo e dell'ambito della loro attività nelle seguenti categorie:
 
- Categoria A:
Generica attività di consulenza gioridico-economica, consulenza tecnica nei settori della frutti-viticoltura, dell'economia montana, della meccanizzazione agricola, dei miglioramenti fondiari, dei metodi di produzione alternativi
 
- Categoria B:
Consulenza ed assistenza di specifici gruppi di operatori agricoli, quali i vivasti frutticoli, i vivasti viticoli, gli apicoltori, gli allevatori di uccelli e similari;
 
- Categoria C:
Pubblicazione di riviste agricole informative ed attività propagandistiche per i prodotti agricoli;
 
- Categoria D:
Singole iniziative, quali ad es. esperimenti nella lotta antiparassitaria ed iniziative nell'ambito di singoli programmi d'incentivazione, quali il programma LEADER per l'Alta Val Venosta e similari;
 
b) di indicare nelle deliberazioni di concessione di contributi da parte della Giunta Provinciale accanto ad ogni singola organizzazione richiedente la rispettiva categoria di appartenenza
 
c) di fissare per ogni singola categoria i seguenti valori massimi concedibili delle spese ammesse al finanziamento:
 
- Categoria A:
il 60 % dei preventivi presentati, però non oltre un massimo di Lire 150.000.000.-
 
- Categoria B:
il 50 % dei preventivi presentati, però non oltre un massimo di Lire 120.000.000.-
 
- Categoria C:
il 40 % dei preventivi presentati, però non oltre un massimo di Lire 90.000.000.-
 
- Categoria D:
il 100 % dei preventivi presentati
 
d) di concedere i contributi nella misura del 90% delle spese ammesse, eccettuati i casi per i quali sono già in vigore altre disposizioni;
 
e) di indicare, in caso di necessità, le suddette organizzazioni alla realizzazione di progetti ai sensi dell'art. 12 della L.P. n. 58/1976 e di rimborsare alle stesse le spese considerate congrue in merito.