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In vigore al: 27/05/2016

Delibera N. 3028 del 11.08.2000
Approvazione di criteri per la concessione e liquidazione di contributi per la costruzione di impianti idroelettrici ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4

Allegato

I. Modalità di presentazione delle domande ai sensi dell'articolo 8

1. Le domande per la concessione dei contributi previsti all'articolo 8 della legge provinciale 19 febbraio, n. 4 devono essere dirette all'ufficio gestione risorse idriche su carta da bollo, redatte secondo gli schemi predisposti dall'amministrazione provinciale. Va in ogni modo specificato che la richiesta di contributo si riferisce ad intervento al netto di IVA. Il richiedente dichiarerà inoltre la quantità e la destinazione dell'energia prodotta.
 
2. Le domande devono essere corredate da:

a)     relazione tecnica: deve contenere i dati di riconoscimento del committente, nonché quelli del luogo di intervento. Deve altresì contenere la descrizione dell'intervento proposto con tutti i particolari necessari. Deve contenere i calcoli che evidenzino la potenza e la produzione annua conseguibile nonché l'eventuale percentuale dell'energia in eccedenza;

 

b)     preventivo offerta dettagliato e/o computo metrico estimativo ripartito per opere edili, idrauliche ed elettriche;

 

c)     concessione edilizia, in sua sostituzione una dichiarazione del Comune che essa non è prevista per i lavori proposti.

 
3. L'Ufficio gestione risorse idriche potrà richiedere ogni ulteriore informazione o documentazione integrativa anche progettuale che, a completamento dei dati contenuti nella relazione presentata, fosse necessaria per la valutazione dell'intervento proposto.
 
4. Nel caso previsto dall'articolo 8 comma 2 il richiedente dovrà dichiarare nella domanda che trattasi di edificio rurale non elettrificato e abitato stabilmente dal conduttore del fondo, o di malghe e di rifugi alpini sprovvisti del servizio elettrico.
 
5. Sono irricevibili le domande sprovviste della documentazione di cui ai presenti criteri.
 
II. Criteri di determinazione dei contributi di cui all'articolo 8
1. I costi devono essere relativi a spese strettamente connesse al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n.4.
 
2. Si potrà ammettere a contributo per spese tecniche fino al 5% dell'ammontare complessivo dell'opera al netto dell'IVA.
 
3. Sono ammessi a contributo anche i potenziamenti conseguiti mediante migliorie, automazioni e regolazioni atte a conseguire dimostrati aumenti della produzione di energia elettrica di almeno il 20%.
 
4. Non sono ammissibili i costi relativi ad espropri, a oneri di urbanizzazione, ad acquisto di terreni, ad oneri finanziari, ad atti amministrativi.
 
5. Per le Aziende elettriche produttrici e distributrici e per le Aziende che cedono tutta l'energia prodotta o le eccedenze ad un unico acquirente, l'ammontare del contributo sarà del 7,5 % della spesa ammessa.
 
6. Nel caso che tutta l'energia prodotta sia utilizzata dal beneficiario del contributo, l'ammontare dello stesso sarà del 15 % della spesa ammessa.
 
7. Per gli impianti di cui all'articolo 8 comma 2 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, l'ammontare del contributo sarà dell'80% della spesa ammessa.
 
III. Criteri di erogazione dei contributi di cui all'articolo 8
1. Terminati i lavori il beneficiario ne dà comunicazione scritta all'ufficio gestione risorse idriche allegando gli originali delle fatture relative all'intervento o le altre documentazioni di spesa ammessa richieste.
 
2. I contributi verranno erogati dopo la verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto, eseguita dall'ufficio gestione risorse idriche, in base allo stato finale predisposto dal direttore dei lavori ed alle fatture originali quietanzate ad esso allegate. Non vengono considerati ai fini delle erogazioni qualsiasi tipo di lavoro eseguito o in proprio o in economia.
 
3. Le domande presentate ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 8 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4 verranno accettate senza alcun allegato. L'eventuale contributo integrativo sarà calcolato in base alla somma ammessa a contributo o alla somma accertata dalla verifica di avvenuta realizzazione.