In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 27/05/2016

Delibera N. 977 del 31.03.2003
Definizione del regolamento interno del Comitato etico provinciale ai sensi dell'articolo 44, comma 6 legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 e successive modifiche, recante "Riordinamento del servizio sanitario provinciale"

Allegato
 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

COMITATO PROVINCIALE DI BIOETICA

Regolamento interno

 

Art 1.

Indipendenza e composizione

1.     Il Comitato etico provinciale (di seguito denominato Comitato) è un organismo indipendente costituito e composto, secondo criteri interdisciplinari, ai sensi della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7.

2.     La Giunta Provinciale designa il/la Presidente/essa, il suo/la sua sostituto/a e i componenti, sulla base della particolare competenza ed esperienza in campo bioetico o di tutela degli interessi dell'utenza.

3.     Il/La Presidente/essa rappresenta il Comitato verso l´esterno, cura i rapporti con le associazioni, enti e istituzioni, e ne promuove e coordina l'attività.

4.     Al/alla Vice Presidente/essa spetta lo svolgimento dei compiti riservati al/alla Presidente/ssa in caso di assenza o impedimento temporanei di quest'ultimo/a.

 

Art. 2

Competenze e responsabilità

1.     Il Comitato esprime pareri, raccomandazioni ed indirizzi su problemi morali sollevati dall'attività sanitaria e dalla ricerca nei campi della medicina, della tutela della salute e della biologia, sia in riferimento al singolo individuo  sia a gruppi  sociali ed  al

l'intera società.

2.     Il Comitato esprime parere in ordine alle attività sanitarie connesse:

a)     alla sperimentazione di nuove metodiche diagnostiche e terapeutiche sull'uomo, fatte salve le competenze dei comitati etici delle aziende sanitarie;

b) alla genetica, procreazione assistita e medicina perinatale;
c) alle donazioni ed ai trapianti di organi e tessuti umani;
d) alla tutela della qualità della vita e della dignità umana del malato con particolare considerazione dei pazienti terminali, minori e disabili;
e) alla terapia del dolore;
f) all'informazione del paziente, al testamento biologico del paziente ed all'interruzione terapeutica;
g) ad ogni altra attività sanitaria diagnostica o terapeutica che sollevi problematiche etico-morali.

3.     Al Comitato compete inoltre di:

a)     fornire indirizzi generali nel campo della sperimentazione clinica condotta nelle strutture sanitarie provinciali;

b)     acquisire e valutare i dati e gli atti amministrativi forniti dalle aziende sanitarie in merito alle sperimentazioni cliniche effettuate;

c)     elaborare proposte per attività di carattere informativo e formativo sulle tematiche etico-morali connesse alle attività medico-assistenziali.

 

Art. 3

Convocazione

1.     Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno e comunque con una frequenza adeguata all'assolvimento delle sue funzioni.

2.     Il Comitato può, per una migliore programmazione della propria attività, fissare periodicamente un calendario delle sedute.

3.     Le riunioni del Comitato vengono inoltre convocate dal/dalla Presidente/essa o dal/dalla vicepresidente/essa di propria iniziativa o su richiesta di tre componenti.

4.     La convocazione, che dovrà pervenire per iscritto a ciascun componente con un anticipo di almeno dieci giorni, indicherà il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno dei lavori.

 

Art. 4

Ordine del giorno

1.     L'ordine del giorno delle sedute è predisposto, in accordo con il/la presidente/ssa, dalla segreteria del comitato anche sulla base degli oggetti comunicati dai componenti.

2.     Gli argomenti inseriti all'ordine del giorno e la documentazione necessaria alla conoscenza ed alla formulazione di pareri sono, di regola, trasmessi dalla segreteria al più tardi dieci giorni prima della seduta. L'ordine del giorno aggiuntivo può essere inviato anche il giorno prima della seduta.

3.     In caso di convocazione d'urgenza l'ordine del giorno viene distribuito in apertura di seduta.

4.     Gli oggetti sono trattati secondo l'ordine risultante dall'ordine del giorno. Il/la  presidente/ssa può, su richiesta o di propria iniziativa, modificare tale ordine.

5.     Ciascun componente può chiedere motivatamente il rinvio della trattazione di un oggetto previsto all'ordine del giorno.

6.     Gli oggetti, la cui trattazione è stata rinviata, sono iscritti d'ufficio all'ordine del giorno della seduta successiva.

7.     Nei casi di motivata urgenza, è facoltà del/della presidente/ssa, o dei componenti del comitato, di sottoporre al parere dell'organo, seduta stante, oggetti non inseriti all'ordine del giorno, purché vi sia il consenso di tutti i presenti e di almeno quattro quinti dei componenti; nei casi di motivata urgenza e qualora la trattazione dell'oggetto sia condizionata al rispetto di termini, è sufficiente il consenso della maggioranza dei presenti.

Art. 5

Validità delle deliberazioni

1.     Il Comitato è validamente riunito con la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

2.     Ciascuno dei partecipanti alla riunione, qualora ne ricorrano i presupposti, deve dichiarare l'esistenza di un conflitto di interessi rispetto alle problematiche oggetto di trattazione e deve astenersi dall'esercitare il diritto di voto.

3.     Alle sedute assiste il/la segretario/a. In caso di assenza del/della segretario/a o del/della relativa/o sostituto/a, le funzioni di segreteria saranno svolte a cura del componente del collegio più giovane d' età o di altro impiegato dell'amministrazione, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta, designato dal presidente.

 

Art. 6

Votazioni

1.     Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese per alzata di mano. Sono effettuate a scrutino segreto le votazioni riguardanti persone nonché ogni qualvolta uno dei membri presenti ne faccia richiesta. Le schede bianche e le schede non leggibili o nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

2.     I componenti che si assentano dall'aula al momento della votazione per incompatibilità e quanti dichiarano di astenersi dal voto, si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.

3.     Terminate le votazioni, il/la presidente/essa ne accerta e proclama l'esito.

4.     Nel verbale viene fatta menzione dell'esito, con indicazione del numero dei voti favorevoli e contrari nonché delle astensioni.

 

Art. 7

Proposta di decadenza

1.     L'assenza ingiustificata di un componente a tre sedute consecutive comporta la proposta di decadenza da parte del/della Presidente/essa alla Giunta Provinciale.

 

Art. 8

Coordinamento e svolgimento dei lavori

1.     Le riunioni del Comitato e dei gruppi di studio di cui all'art. 9 di regola non sono pubbliche, a meno che ciò non venga disposto dal/la Presidente/ssa, in accordo con la maggioranza dei membri del Comitato.

2.     Il/la Presidente/essa coordina e dirige i lavori del Comitato ed assicura la regolarità delle sedute e deliberazioni, con facoltà di sospendere o sciogliere la seduta.

3.     Il/la Presidente/essa accerta all'inizio di ogni seduta l'esistenza del numero legale dei componenti.

4.     Ciascun componente del Comitato può formulare osservazioni e proposte in ordine al programma di attività e sulla costituzione dei gruppi di lavoro.

5.     Ciascun componente può chiedere l'inserimento, in nota alle relazioni approvate dal Comitato, di precisazioni della sua opinione in merito a singoli argomenti. Può altresì presentare sui singoli argomenti una relazione integrativa o di dissenso, da allegare al documento approvato dalla Commissione e da pubblicare con il documento stesso.

6.     I membri che non possono intervenire alle riunioni, possono far pervenire per iscritto entro la data indicata nella convocazione le proprie osservazioni e proposte con la specifica indicazione del loro consenso o dissenso rispetto ai documenti in discussione o a parti di essi. Tale comunicazione è allegata al resoconto della riunione; essa non viene considerata espressione di voto.

7.     Nell'ambito della propria attività di pubbliche relazioni il Comitato può organizzare sedute pubbliche per presentare le proprie attività, nonché partecipare alle attività di altri organismi.

 

Art. 9

Gruppi di lavoro

1.     Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato può costituire gruppi di lavoro, e, a maggioranza, determinarne il numero di partecipanti, il coordinatore e l'oggetto di studio.

2.     Il coordinatore cura la redazione delle relazioni, della lista delle presenze nonché del verbale delle singole sedute

3.     Ciascun coordinatore redige, al termine dell'attività del proprio gruppo di lavoro, la relativa relazione conclusiva, da presentare e da sottoporre all'approvazione del Comitato.

4.     A tutti i componenti i gruppi di lavoro spetta, per la presenza attiva alle riunioni degli stessi, la medesima indennità prevista per le sedute ordinarie del Comitato.

 

Art. 10

Convocazione di esperti esterni

1.     Ogni membro del Comitato può proporre al/la Presidente/ssa che per motivi tecnici vengano invitati a partecipare a singole riunioni del Comitato esperti esterni.

2.     Il/la Presidente/essa può, su proposta dei relativi coordinatori e verificate le specifiche circostanze tecniche ed economiche, autorizzare la partecipazione di esperti esterni alle riunioni dei gruppi di lavoro.

 

Art. 11

Termine per l'espressione di pareri

1.     Salvo casi di eccezionale urgenza, il Comitato si esprime con parere scritto entro 60 giorni dal recepimento della richiesta di parere.

2.     Nel caso in cui il Comitato abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero la impossibilità, dovuta alla natura dell'affare o a cause di forza maggiore, di rispettare il termine di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere dal momento della ricezione, da parte del Comitato stesso, delle notizie, dei documenti richiesti, o dalla data di cessazione delle cause di forza maggiore.

 

Art. 12

Verbalizzazioni

1. La stesura dei verbali del Comitato è effettuata dalla segreteria. I verbali, prima della sottoscrizione    da   parte sia del/della Presidente/essa che del/della segretario/a, vengono inviati ai singoli membri che, entro 15 giorni dal recepimento potranno richiedere eventuali correzioni formali o precisazioni delle dichiarazioni da essi rese nel corso della seduta, che verranno apportate al verbale dal/la segretario/a, previa approvazione del presidente.

2.     Nei processi verbali sono indicati il luogo e la data della seduta, il nominativo del/della presidente/essa e dei componenti presenti e assenti, i punti principali della discussione, i voti espressi, le astensioni nonché le dichiarazioni rese dai componenti nel corso della seduta.

 

Art. 13

Programma di attività

1.     Il Comitato predispone periodicamente un programma di attività da sottoporre all'approvazione della Giunta Provinciale.

2.     Il programma di attività può inoltre prevedere lo svolgimento di attività atte alla promozione di incontri, convegni, seminari, conferenze, attività di pubbliche relazioni, la pubblicazione di ricerche e di periodici, nonché di tutte le altre iniziative, atte a contribuire alla informazione sulle problematiche ed alla diffusione di una cultura bioetica;

 

Art. 14

Modifiche del regolamento

1.     Le modificazioni del presente regolamento sono approvate a maggioranza qualificata dei componenti del Comitato.

 
 

Art. 15

Disposizioni finali

1.     Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni generali relative all'ordinamento degli organi collegiali provinciali di cui agli artt. 30, 31, 32, 33 e 34 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche.