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In vigore al: 27/05/2016

Delibera N. 1399 del 19.04.1999
Durata dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i soggetti portatori di handicap, di cui all'art. 8 della legge 27.12.1997, n. 449

Vista la L.P. 11 agosto 1998, n. 9, che istituisce, a decorrere dall'1.1.1999 la tassa automobilistica provinciale;
Visto, in particolare, l'art. 9 della succitata legge provinciale che prevede, espressamente, in attesa di una disciplina organica della tassa automobilistica provinciale, il rinvio ad altre leggi;
Preso atto che la legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'art. 8 prevede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli adattati, se intestati direttamente ai soggetti portatori di handicap o a coloro cui questi risultano fiscalmente a carico;
Accertato che la Direzione delle Entrate-Sezione Distaccata di Bolzano è stata competente fino al 31.12.1998 per il rilascio delle esenzioni a beneficio dei soggetti portatori di handicap e che le esenzioni già accordate prevedono un termine per la loro validità;
Considerato che numerosi cittadini beneficiari dall'esenzione contattano il competente Ufficio tributi per avere delucidazioni in merito alle procedure da svolgere per il rinnovo della stessa;
Vista la circolare interpretativa del Ministero delle Finanze n. 186/E, nella quale viene precisato che l'esenzione prevista dalla suddetta legge deve considerarsi valida fino a quando sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi che l'hanno causata, senza l'onere di ulteriori adempimenti da parte dei destinatari;
Ravvisata l'opportunità, al fine dì ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti, di recepire le precisazioni di cui alla succitata circolare e, pertanto, di considerare le esenzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche concesse dalla Direzione delle Entrate-Sezione Distaccata di Bolzano valide alle condizioni sopra descritte;
Tutto ciò premesso, la Giunta Provinciale ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

a) di considerare validi a tempo indeterminato gli atti amministrativi di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica provinciale, rilasciati dalla Direzione delle Entrate-Sezione Distaccata di Bolzano, fino a quando sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi che l'hanno causata, senza onere di ulteriori adempimenti da parte dei destinatari;

b) di incaricare l'Ufficio provinciale competente di informare i soggetti interessati