Sentenza del 22 aprile 2008, n. 152; Pres. Rossi Dordi, Est. Pantozzi Lerjefors
Il passaggio dal sistema convenzionale a quello dell'accreditamento e degli accordi contrattuali – per effetto della riforma introdotta dal D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e perfezionata dal D.Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 – non ha fatto venir meno la natura degli stessi rapporti come concessori, venendo in rilievo lo svolgimento da parte dell'apparato pubblico di uno dei suoi compiti principali, finalizzato alla salvaguardia della salute.
A seguito della riforma sanitaria del 1992-1999, l'amministrazione gode, nella stipulazione dei contratti con le strutture private, di penetranti poteri di intervento, sia per quanto concerne la determinazione delle tariffe, sia per quanto concerne i criteri gestionali generali; con la conseguenza che, dopo verifiche sull'andamento del servizio, può deliberare, con ampia discrezionalità, alla scadenza del rapporto contrattuale, la modifica dello stesso per venire incontro alle esigenze dell'utenza.
L'art. 8 bis del D.Lgs. n. 502/1992 ha subordinato la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, comprese quelle di laboratorio di analisi cliniche in regime ambulatoriale, a tre condizioni: I ad apposite autorizzazioni in conformità alle linee di programmazione sanitaria regionale, II all'accreditamento istituzionale quale presupposto indispensabile per l'idoneità ad erogare prestazioni per conto del servizio sanitario, III alla stipulazione di accordi contrattuali con le strutture accreditate.
Dal complesso delle norme statali in materia nonché dalla L.P. 5 marzo 2001 n. 7, si evince che il nuovo sistema sanitario non consente più alcun automatismo e che i rapporti contrattuali con le strutture private devono rispondere ad esigenze pubblicistiche sempre più incisive. In tal senso i contratti vanno stipulati tenendo conto dell'efficienza, della produttività e della economicità che le singole strutture, pubbliche e private, sono in grado di garantire in un regime di concorrenzialità. Pertanto, il principio della parificazione tra strutture pubbliche e private, si accompagna con quello della programmazione, volto al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa pubblica e al mantenimento dell'alta qualità dei servizi sanitari.
Per effetto della riforma sanitaria avviata nel 1992 e completata nel 1999, la facoltà del cittadino di libera scelta della struttura sanitaria (pubblica o privata) non è riconosciuta in termini assoluti, in quanto deve essere contemperata con altri interessi costituzionalmente protetti, quali il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, la razionalizzazione del sistema sanitario, il rispetto degli assetti organizzativi complessivi e settoriali del servizio sanitario, il mantenimento dell'alta qualità dei servizi sanitari effettivamente prestati (cfr. Corte Cost. 26 maggio 2005 n. 200).