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In vigore al: 27/05/2016

Corte costituzionale - Sentenza N. 313 del 27.07.2001
Istituzione di sezione staccata dell´ufficio autostrade di Bologna dell´ANAS - Riscossione di canoni scaduti e riparto di beni strumentali

Sentenza (12 luglio) 27 luglio 2001, n. 313; Pres. Ruperto – Red.Chieppa
 
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso depositato il 27 lulio 1999 (r. conf l. n. 22 del 1999), laProvincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione neiconfronti dello Stato "in relazione al comportamento, anche omissivo, delMinistro dei lavori pubblici e dell'Ente nazionale per le Strade (ANAS) inordine agli atti, alle procedure ed alle previe intese necessari perconsentire alla Provincia stessa di esercitare pienamente le proprieattribuzioni in materia di viabilità stradale", ed, in particolare, allanota dell'Ente nazionale per le Strade - ANAS - Direzione generale di Roma,prot. n. 1117, ed a quella dello stesso Ente - Ufficio di Bolzano, prot. n.2169, entrambe del 20 maggio 1999.
Si osserva nel ricorso che, ad integrazione delle competenze proprie, dirango esclusivo, in materia di urbanistica e piani regolatori, di viabilità,acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale e di espropriazioneper pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale,attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano, in base all'art. 8, numeri15, 17 e 22, ed all'art. 16 dello statuto speciale per il Trentino-AltoAdige, e relative norme di attuazione, il decreto legislativo 2 settembre1997, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della RegioneTrentino-Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni al decreto delPresidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle Provinceautonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative dello Stato inmateria di viabilità), modificando quanto già stabilito nelle precedentinorme, ha delegato alla Provincia le funzioni in materia di viabilità cheerano rimaste allo Stato, attribuendo, inoltre, alla stessa Provincia irelativi poteri di pianificazione e di esproprio (art. 19) e,conseguentemente, disponendo la soppressione del compartimento ANAS diTrento con sede in Bolzano (art. 27, ottavo comma), trasferendo ope legisalla Provincia la proprietà di tutti i beni immobili e mobili esistenti nelterritorio provinciale utilizzati dal compartimento ANAS e strumentaliall'esercizio delle funzioni delegate, e disponendo la successione dellaProvincia allo Stato ed all'ANAS in tutti i rapporti giuridici in atto conterzi inerenti alle funzioni delegate (art. 29).
La ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto stabilito dalleanzidette norme di attuazione, lo Stato, e, per esso, l'ANAS, non haprovveduto a consegnare alla Provincia la documentazione completa relativaalle occupazioni di terreni non ancora espropriati, nonché quella relativaai procedimenti espropriativi non ancora esauriti o definiti; né asopprimere il compartimento di Trento, tuttora operante, salvo ad avereformalmente assunto la diversa denominazione di "Ufficio di Bolzano"; non haconsegnato alla Provincia la documentazione relativa agli appalti di lavoripubblici aggiudicati o affidati all'ANAS precedentemente alla data del 1°luglio 1998, necessaria a garantire il corretto svolgimento dei lavoristessi, generando notevoli ritardi nelle procedure, quando non il bloccototale delle stesse; non ha effettuato il rimborso spettante alla Provinciadelle somme corrispondenti ai lavori relativi ai predetti appalti,riconoscendo solo cifre inadeguate, non suffragate da dati ufficiali; edancora, non ha trasferito i canoni di concessioni e autorizzazioni su stradestatali, spettanti alla Provincia. Inoltre, alla stessa Provincia sono staticonsegnati solo parte dei beni immobili e mobili, e delle stesse stradestatali, ad essa trasferiti dalle citate norme di attuazione del 1997,individuati tramite elenchi descrittivi, formati unilateralmente, senza farprecedere la consegna dei beni strumentali all'esercizio delle funzionidelegate dalla intesa con la Provincia, prescritta dall'art. 29, quintocomma, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statutospeciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica edopere pubbliche) e dall'art. 8, secondo comma, del d.P.R. n. 20 gennaio1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per ilTrentino-Alto Adige in materia trasferimento alle Province autonome diTrento e Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali delle Stato e dellaRegione). Né sono state attuate le intese prescritte dai commi ottavo e nonodell'art. 29 del citato d.P.R. n. 381 del 1974 per ciò che attiene allaquantificazione dei rimborsi spettanti alla Provincia per i lavori diappalto, ivi contemplati.
A seguito del protrarsi di tali inadempienze, si osserva nel ricorso, ilPresidente della giunta provinciale di Bolzano aveva invitato l'ANAS, connota prot. n. RvG/32.02/ANAS/6420 del 15 ottobre 1998, a desistere da ogniazione volta alla riscossione della tassa di concessione afferente allestrade statali, e, con successiva nota prot. n. 3.1.17.00/PP/ML/parere/89/2705 del 19 ottobre 1998, l'assessore provinciale ai lavoripubblici di Bolzano aveva invitato lo stesso Ente a provvedere alla consegnadei beni strumentali all'esercizio delle funzioni delegate trattenutidall'ANAS. Ma, neanche a seguito di ciò, alcuna iniziativa era stata assuntaper realizzare la prescritta intesa con la Provincia al fine dellaindividuazione dei beni di spettanza provinciale non compresi nel precedenteelenco, che si sarebbero dovuti inserire in un successivo elencointegrativo, ai sensi del primo comma dell'art. 11 del d.P.R. n. 115 del1973, espressamente richiamato dal quinto comma dell'art. 29 del d.P.R. n.381 del 1974.
Il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano aveva, infine, notificato,in data 21 aprile 1999, un atto di diffida al Ministro dei lavori pubblici,all'amministratore dell'ANAS, nonché al dirigente amministrativo delcompartimento della viabilità del Trentino-Alto Adige dell'ANAS, invitandolia provvedere alla esecuzione della richiamata disciplina del d.P.R. n. 381del 1974 entro il termine di trenta giorni. A tale atto di diffida hannorisposto l'ANAS - Direzione generale - con la nota prot. n. 1117 del 20maggio 1999 e l'Ufficio di Bolzano con la nota prot. n. 2169, recante lastessa data. Nelle note che la Provincia impugna, si afferma che continua adessere operante un Ufficio ANAS di Bolzano, per esercitare nel territorioprovinciale le funzioni assertivamente residue dell'Ente, e la vigilanzasulla rete autostradale delle Regioni del Nord Est, e che l'ANAS hamantenuto nella propria disponibilità gli immobili utili alle funzioniresidue, non delegate dal decreto legislativo n. 320 del 1997 (funzioni inrealtà, secondo la Provincia, inesistenti, in quanto le uniche funzioni chel'art. 19, secondo comma, del d.P.R. n. 381 del 1974, come modificato dal d.lgs. n. 320 del 1997, mantiene allo Stato, e cioè quelle in materia diautostrade, non riguardano la Provincia in questione, poiché l'autostradadel Brennero non è statale, ma privata, appartenendo ad una S.p.A. cuipartecipa la Provincia).
I descritti comportamenti, secondo la Provincia ricorrente, violerebbero,oltre le proprie specifiche competenze, il principio di leale cooperazione -che trova fondamento nell'art. 5 della Costituzione, ed è fondamentaleprincipio di regolazione dei rapporti fra Stato, Regioni e Province autonome- soprattutto con riferimento alla mancata intesa per la redazione di unelenco integrativo dei beni da trasferire.
Quanto alla circostanza che il conflitto riguarda materia delegata, laricorrente richiama la giurisprudenza costituzionale che ha consideratoammissibile il conflitto anche in tali materie, purché si tratti di delegadevolutiva, quale sarebbe la delega in questione caratterizzata dallamancanza di poteri concorrenti rimasti allo Stato, e che costituirebbe unanecessaria integrazione di funzioni proprie della Provincia.
2. Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con ilpatrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per lainammissibilità del ricorso, non essendo stato impugnato alcun atto delloStato, e non potendosi, in particolare, considerare tali le due notedell'ANAS indicate nel ricorso, che costituirebbero semplici comunicazioni.Nel merito, l'Avvocatura ha richiesto la dichiarazione di manifestainfondatezza del ricorso.
3. Con ricorso depositato in data 22 novembre 1999 (r. conf l. n. 39 del1999), la stessa Provincia autonoma ha sollevato altro conflitto diattribuzione, strettamente collegato al precedente, riprendendo i rilievigià svolti in esso, ed, inoltre, impugnando la nota dell'ANAS - Ufficiospeciale per le Autostrade di Bologna - del 13 settembre 1999, prot. n.3478, diretta, tra gli altri soggetti, ad "ANAS - Sezione staccata diBolzano dell'Ufficio speciale Autostrade di Bologna"-, contenente laconvocazione ad una riunione da tenersi a Bologna il 23 settembre 1999, nelcui ordine del giorno figura, al primo posto, la "istituzione della sezionestaccata di Bolzano", e nella quale si preannuncia una illustrazione dicompiti della suddetta sezione; nonché la successiva nota dello stessoufficio, pervenuta alla Provincia il 24 settembre 1999, avente ad oggetto"sezione staccata di Bolzano", ed il provvedimento, non portato a conoscenzadella Provincia, ma citato nella predetta nota n. 6124 del 23 marzo 1999,con il quale è stata istituita preso la sede ANAS di Bolzano una sezionestaccata dell'Ufficio speciale Autostrade di Bologna, con il compito diesercitare la vigilanza su diversi tratti autostradali, fra cui anche quellodella "Autostrada del Brennero S.p.A.". Tali atti sono, ad avviso dellaProvincia, lesivi delle proprie attribuzioni costituzionali sotto un dupliceprofilo: anzitutto, perché con essi viene ribadita la permanente esistenzadi un Ufficio ANAS di Bolzano, presso la cui sede, infatti, è stata ancheistituita la sezione staccata di Bolzano dell'Ufficio speciale Autostrade diBologna. Il secondo profilo attiene, appunto, alla istituzione diquest'ultima sezione staccata di Bolzano, che appare singolare allaricorrente, la quale rileva, al riguardo, che la località prescelta è deltutto eccentrica rispetto al baricentro della rete autostradale del Nord Estd'Italia: sicché, a suo avviso, il vero intento di tale istituzione sarebbequello di costituire un paravento per cercare di giustificare la permanenzain Bolzano anche del locale Ufficio ANAS, cioè del compartimento ANAS diTrento con sede in Bolzano, in realtà non soppresso. Quanto meno, osservaconclusivamente la Provincia, l'istituzione della nuova sezione di cui sitratta avrebbe dovuto essere preceduta da una procedura collaborativa fral'ANAS e la Provincia stessa.
4. Anche in tale giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio deiministri, che ha concluso per la inammissibilità anche di tale ricorso, pernon essere stato impugnato alcun atto dello Stato, e per non configurarsi,nella specie, un vero e proprio conflitto, sotto il profilo di una lamentatalesione di competenze della Provincia, ma solo il rilievo del mancatoconferimento di beni sui quali la ricorrente assume di avere un diritto.
Nel merito, il ricorso sarebbe infondato in quanto, per un verso, ilcompartimento ANAS di Trento è stato effettivamente soppresso, mentrel'Ufficio dell'ANAS attualmente esistente in Bolzano ottempererebbe soloalle necessità di interrelazione con entrambe le Province competenti perterritorio; per altro verso, la operatività attuale della sezione staccatadell'Ufficio speciale per le Autostrade con competenza per le Regioni delNord Est si giustificherebbe in relazione alla necessità di continuare adesercitare le funzioni residue, che non potrebbero essere autonomamentedismesse. Quanto agli immobili rivendicati, l'Avvocatura osserva che l'ANASha mantenuto nella propria disponibilità gli immobili non strumentali allefunzioni trasferite, con una valutazione derivata dall'esame dellasituazione di fatto esistente alla data del trasferimento. La documentazionedisponibile riferita ai beni indicati come strumentali, come quella relativaai lavori in corso, è stata consegnata. Con riferimento, poi, ai canoni dilicenze e concessioni, l'ANAS si sarebbe limitato a censire le posizioniamministrative irregolari, e costituire in mora i contravventori,riscuotendo le somme dovute per il solo periodo precedente il trasferimentodelle funzioni delegate.
Infine, con riferimento al problema della inadeguatezza degli importidestinati ai lavori trasferiti, l'Avvocatura rileva che tale valutazionedella Provincia non sarebbe suffragata da alcun elemento probatorio. Delresto, osserva la difesa dello Stato, i lavori di cui si tratta sonosostenuti da provvedimenti di finanziamento generali, decreti di impegnodelle somme, contratti che costituiscono l'esito delle procedure perl'affidamento, fatti salvi ulteriori oneri rilevati in corso di esecuzione.Tutti i lavori sono suffragati, aggiunge l'Avvocatura, dalla documentazioneattinente al procedimento dell'appalto pubblico.
In definitiva, i rilievi mossi dalla Provincia ricorrente sul puntosarebbero di dettaglio e risolvibili sul piano degli ordinari rapporti traenti.
5. Nell'imminenza della data fissata per la pubblica udienza, la difesadella Provincia autonoma di Bolzano ha depositato una memoria, con la qualeinsiste per l'accoglimento dei ricorsi, sottolineando la principale propriadoglianza, che riguarda il mancato rispetto, da parte dell'ANAS, mediante icomportamenti omissivi e attivi individuati nei ricorsi, delle procedurepartecipative predisposte dalle norme di attuazione dello statuto diautonomia, e, in particolare, delle disposizioni relative alla previa intesaper la redazione degli elenchi descrittivi dei beni strumentali, inerenti aldemanio stradale, trasferiti alla Provincia. Si fa presente nella memoriache la posizione passiva ed attendista dell'ANAS contrasta con ilsignificato e la funzione delle intese. La Provincia ricorda poi, che non sifa questione di vindicatio rerum, essendo la proprietà dei beni di cui sidiscute già passata ope legis alla stessa, e contesta la eccezione diinammissibilità formulata dall'Avvocatura generale dello Stato per lapresunta mancanza di un formale atto amministrativo, osservando chel'attitudine a produrre conflitto di attribuzione va riconosciuta aqualsiasi comportamento che effettivamente possa significare invasionedell'altrui sfera di competenza, e ricordando, al riguardo, alcune sentenzedella Corte costituzionale. Né può sostenersi, rileva la Provincia, chel'inammissibilità deriverebbe dal fatto che gli atti e comportamenticontestati risalgono all'ANAS e non allo Stato, in quanto detto ente èquello che sotto l'alta vigilanza ministeriale esercita tutti i compiti digestione delle strade ed autostrade di proprietà dello Stato.
 
Considerato in diritto: 1.- Con un primo ricorso per conflitto di attribuzioni (r. conf l. n. 22 del1999) la Provincia autonoma di Bolzano contesta che spetti allo Stato, e peresso all'ANAS - senza aver attivato procedure di cooperazione ed avereeffettuato le prescritte previe intese con la Provincia autonoma di Bolzano- dare unilateralmente esecuzione al decreto legislativo 2 settembre 1997,n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della RegioneTrentino-Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni al decreto delPresidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle Provinceautonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative dello Stato inmateria di viabilità), ed in particolare, che spetti allo Stato:
- non procedere alla redazione di un eventuale elenco integrativo dei benitrasferiti alla Provincia, e di non consegnare alla stessa beni già diappartenenza statale esistenti sul territorio provinciale con la relativadocumentazione;
- mantenere nel territorio provinciale il Compartimento ANAS di Trento consede in Bolzano, sia pure con la nuova denominazione di Ente nazionale perle strade - Ufficio di Bolzano;
- continuare a riscuotere canoni per concessioni ed autorizzazioni su stradestatali oggi di competenza provinciale;
- non consegnare e trattenere la documentazione relativa alle occupazioni diterreni non ancora espropriati, nonché quella relativa ai procedimentiespropriativi non ancora esauriti o definiti;
- non consegnare la documentazione relativa agli appalti di lavori pubbliciaggiudicati o affidati dall'ANAS precedentemente alla data del 1° luglio1998;
- non procedere alla quantificazione circa il rimborso spettante allaProvincia autonoma di Bolzano delle somme corrispondenti ai lavori relativiagli appalti da eseguirsi a decorrere dal 1° luglio 1998.
2. Con un successivo ricorso per conflitto di attribuzioni (r. conf l. n. 39del 1999) la Provincia autonoma di Bolzano contesta che spetti allo Stato,e, per esso, all'ANAS:
- mantenere operante in Bolzano l'Ufficio ANAS, contrariamente a quantostabilito dall'art. 28, ottavo comma, del d.P.R. n. 381 del 1974;
- istituire, presso la sede del suddetto Ufficio, anche una sezione staccatadell'Ufficio Autostrade di Bologna; e, in subordine, che spetti ad essoistituirla al di fuori di procedure collaborative con la Provincia autonomadi Bolzano.
3. Stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva i due ricorsipossono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
4. In via preliminare, deve essere esaminata la eccezione, propostadall'Avvocatura generale dello Stato, di inammissibilità dei ricorsi, inquanto non rivolti direttamente nei confronti di atti dello Stato, ma neiconfronti di atti dell'ANAS.
Ai fini della dimostrazione della infondatezza della eccezione è sufficienterilevare che gli atti impugnati provengono da un ente strumentale delloStato, al quale lo stesso Stato aveva in precedenza affidato la gestionedelle strade statali e di tutti i rapporti relativi alle stesse nellaProvincia di Bolzano, e al quale competeva l'esercizio delle funzioni datrasferire e la disponibilità dei beni e della documentazione da mettere adisposizione della Provincia, nonché la responsabilità immediata deltrasferimento.
In altri termini, gli atti ed i comportamenti significanti, dotati diefficacia e rilevanza esterna e diretti ad esprimere in modo chiaro edinequivoco la pretesa di esercitare una data competenza (v. sentenza n. 211del 1994), asseritamente menomativi delle competenze provinciali fondatesulla delega, che si ricollega alle competenze attribuite dallo statutospeciale in materia di espropriazioni, comunicazioni e trasporti, provengonoda ente facente parte del sistema ordinamentale statale; pertanto sono - sulpiano dei rapporti Stato-Provincia autonoma - imputabili allo Stato, che nemantiene la titolarità, e sono suscettibili di essere impugnati con ricorsoper conflitto di attribuzione.
Inoltre deve essere sottolineato che il ricorso, nel suo nucleofondamentale, si duole della violazione del c.d. statuto della delega,regolato da norme di attuazione dello statuto speciale, deducendol'inosservanza della disciplina fissata per regolare anche proceduralmente irapporti tra Stato e Regione (o Provincia autonoma) costituzionalmentegarantiti.
5. I ricorsi sono fondati, solo parzialmente, nei limiti appressoprecisati.
Innanzi tutto i profili dei due ricorsi attinenti al mantenimento o allaistituzione di un Ufficio in Bolzano dell'Ente nazionale per le Strade,quale ne sia la denominazione, sono privi di fondamento, in quanto attengonoad un potere di organizzazione statale. Infatti non si può negare che loStato, una volta soppresso il Compartimento ANAS di Trento con sede aBolzano, possa autonomamente organizzarsi per quanto riguarda le propriefunzioni relative alle autostrade, a parte le esigenze di coordinamento conle Province autonome, e le relazioni intense nella fase di passaggio.
E' da sottolineare, al riguardo, che le autostrade sono espressamenteescluse dalla delega di funzioni dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 320, che ha modificato l'art. 19 del d.P.R. 22marzo 1974, n. 381. Né vale rilevare che non esistevano nella Regioneautostrade in mano pubblica statale in quanto lo Stato ha conservato poteri,anche di vigilanza, sulle autostrade private, da chiunque gestite ancorchécon società a partecipazione locale.
Nello stesso tempo lo Stato, nell'esercizio dei suoi poteri diorganizzazione, ha ritenuto di affidare all'Ufficio di Bolzano di nuovaistituzione, quale sezione staccata dell'Ufficio speciale per le autostradedi Bologna, una operatività per le funzioni sulle autostrade delle Regionidel Nord Est, scelta che non comporta alcuna lesione o pregiudiziodell'autonomia della Provincia di Bolzano, non interferendo nella sfera dicompetenza provinciale, e rientrando nella libera ed autonomadiscrezionalità di localizzazione della sede distaccata nell'ambito delterritorio in cui devono essere svolte le funzioni. Di conseguenza, non viera neppure l'esigenza di una procedura di collaborazione con la Provincianella scelta e nella localizzazione della sede.
Egualmente privo di fondamento risulta il profilo del conflitto relativo aicanoni di concessione, licenze e autorizzazioni su strade statali, in quantoè risultato non contestato che l'ANAS ha inteso censire le posizioniamministrative irregolari e costituire in mora i contravventori risultantitali, perseguendo l'obiettivo di una complessiva regolarità di consegne,procedendo a riscuotere le somme dovute, limitatamente al periodo precedenteal trasferimento delle funzioni delegate alla Provincia autonoma, cioènell'esercizio di compiti rimasti allo Stato. Ciò è sufficiente perescludere, in fatto, sul punto specifico, ogni lesione della sfera dicompetenze provinciali.
6. Un esame separato meritano le altre censure formulate dalla Provincia diBolzano, che lamentano la mancanza di intesa, o comunque di una suapartecipazione in una serie di operazioni ed attività inerenti altrasferimento di funzioni e beni in materia di viabilità stradale edincombenti allo Stato.
Preliminarmente deve essere chiarito che resta al di fuori dell'ambito delpresente giudizio qualsiasi rivendicazione di beni specifici (v. sentenza n.309 del 1993; n. 111 del 1976), siano questi beni immobili o mobili osemplicemente documenti. Infatti, dall'esame dei ricorsi nel loro complessoe dal collegamento dei vari motivi di impugnazione, risulta che la Provincianon fa valere una questione attinente alla titolarità del diritto diproprietà o di disposizione di determinati beni, né chiede l'accertamentodell'appartenenza o della disponibilità di questi beni.
La Provincia richiede, invece, la declaratoria di spettanza della facoltà dipartecipare all'esercizio di determinate funzioni attraverso una "intesa" oun intervento nell'accertamento "in contraddittorio". E certamente lacontroversia intorno alla spettanza di tale potere di partecipazione èidonea a produrre un conflitto attuale di attribuzione tra Stato e Regione oProvincia, rimesso alla definizione di questa Corte (v. sentenza n. 444 del1994).
Del resto, nei conflitti di attribuzione tra Regione (o Provincia) e Statoanche un comportamento omissivo, seguito da un atto esplicitosostanzialmente di rifiuto o da un provvedimento incompleto o da attosostanzialmente elusivo - soprattutto, come nella specie, a seguito didiffida e atto emanato in risposta - deve ritenersi idoneo a produrre unaimmediata lesione o menomazione di attribuzioni, suscettibile di tutelaattraverso il ricorso per conflitto, come, ad esempio, un indebito rifiutodi adottare un provvedimento o tenere un comportamento, necessari perché laRegione (o la Provincia autonoma) sia posta in grado di esplicare unaattribuzione costituzionalmente ad essa spettante (sentenza n. 111 del1976).
7. Nel caso di cui si discute la procedura di "intesa" o in"contraddittorio" è prevista espressamente nelle norme di attuazionecontenute nel d.lgs. n. 320 del 1997, similmente, del resto, ai casi piùrilevanti di affidamento di nuove funzioni accompagnato da trasferimenti dibeni e di rapporti in corso alle Regioni o Province ad autonomia speciale.
Infatti, in primo luogo, l'art. 1 delle norme di attuazione dello statutospeciale ( d.lgs. n. 320 del 1997) prevede che "i dati necessari per laquantificazione delle somme spettanti alle Province autonome ai sensi delpresente articolo sono accertati in contraddittorio da funzionari a ciòdelegati rispettivamente dalle Province autonome e dal Ministero dei lavoripubblici".
L'intesa con le Province autonome è, inoltre, specificatamente previstanell'art. 3 del citato d. lgs. n. 320, sia per la consegna dei "beni immobili,... beni mobili registrati e ... altri beni mobili esistenti nelterritorio delle Province autonome di Trento e Bolzano, strumentaliall'esercizio delle funzioni delegate" in ordine al riparto dei beni stessi;sia per la consegna della "documentazione amministrativa, concernente gliaffari non ancora esauriti"; sia per l'accertamento degli appalti di lavoripubblici aggiudicati o affidati dall'ANAS precedentemente al 1° luglio 1998(decorrenza della delega) ai connessi fini degli "obblighi e debiti maturatiin relazione ai lavori eseguiti fino alla data" anzidetta "a caricoesclusivo dell'ANAS". La stessa "intesa" è prescritta infine per definire"per ciascun appalto, lo stato di esecuzione dei lavori, le obbligazioni incapo all'ANAS e le modalità di rimborso dei relativi oneri" per le sommecorrispondenti ai lavori da eseguirsi a decorrere dal 1° luglio 1998 condeterminati limiti, per gli "appalti affidati dall'ANAS prima di detta datae non ricompresi nel programma triennale 1997/1999".
Di conseguenza deve essere dichiarato che non spetta allo Stato, e per essoall'Ente nazionale per le Strade, procedere al riparto e alla consegna deibeni strumentali all'esercizio delle funzioni delegate, alla consegna delladocumentazione amministrativa concernente gli affari non ancora esauriti,all'accertamento degli appalti dei lavori pubblici, aggiudicati o affidatiprecedentemente al 1° luglio 1998 ed alla definizione, per ciascun appalto,dello stato di esecuzione dei lavori, delle obbligazioni in capo all'ANAS edelle modalità di rimborso dei relativi oneri, senza la partecipazione dellaProvincia autonoma di Bolzano al relativo procedimento, secondo leprevisioni del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 320.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,
dichiara che non spetta allo Stato, e per esso all'Ente nazionale per leStrade, procedere al riparto e alla consegna dei beni strumentaliall'esercizio delle funzioni delegate, alla consegna della documentazioneamministrativa concernente gli affari non ancora esauriti, all'accertamentodegli appalti dei lavori pubblici, aggiudicati o affidati precedentemente al1° luglio 1998 ed alla definizione, per ciascun appalto, dello stato diesecuzione dei lavori, delle obbligazioni in capo all'ANAS e delle modalitàdi rimborso dei relativi oneri, senza la partecipazione della Provinciaautonoma di Bolzano al relativo procedimento, secondo le previsioni del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320; consequenzialmente annulla,per tale parte, la nota dell'Ente nazionale per le Strade - ANAS - Direzionegenerale di Roma, prot. n. 1117, e quella dello stesso Ente - Ufficio diBolzano, prot. n. 2169, entrambe del 20 maggio 1999;
rigetta, per il resto, i ricorsi per conflitto di attribuzioni propostidalla Provincia autonoma di Bolzano contro lo Stato con gli atti indicati inpremessa.