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In vigore al: 27/05/2016

Corte costituzionale - Sentenza N. 798 del 14.07.1988
Riattivazione di concorso per l'assunzione presso la disciolta Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano - Spetta alla Provincia

Sentenza (4 luglio) 14 luglio 1988, n. 798; Pres. Saja - Red. Cheli

 

Ritenuto in fatto: 1. Con atto notificato il 23 dicembre 1972 Bruno Aniello ed altri impugnarono innanzi al Consiglio di Stato gli atti del concorso indetto con deliberazione del 9 giugno 1972 n. 1238/158 dal Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano per il conferimento di venticinque posti del grado iniziale della carriera di concetto, conclusosi con la nomina dei vincitori in data 1° dicembre 1972.

Il Consiglio di Stato (sez. VI), con decisione del 2 novembre 1983 n. 773, in accoglimento del ricorso, annullava le deliberazioni impugnate e tutti gli atti inerenti al procedimento concorsuale.

2. Con atto in data 10 febbraio 1986 n. 4613, comunicato il 20 marzo 1986, il Ministero del tesoro (Ufficio liquidazioni) — succeduto alla Cassa mutua ai sensi dell'art. 77 l. 23 dicembre 1978 n. 833 — riattivava il procedimento concorsuale già promosso dalla stessa Cassa prima del suo scioglimento e confermava il bando di concorso in questione.

Avverso tale provvedimento ed ogni altro atto presupposto e conseguenziale la Provincia autonoma di Bolzano proponeva conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato ai sensi degli artt. 9, n. 10, 16 e 18 stat. spec. Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, e delle relative norme di attuazione, al fine di ottenere la declaratoria della propria competenza in materia ed il conseguente annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione della sua esecuzione.

Nel ricorso si rilevava che lo statuto speciale riconosce alle Province autonome competenza legislativa secondaria ed amministrativa in materia di « igiene e sanità »; che con la citata l. n. 833 del 1978, fatte salve le competenze spettanti alle Province di Trento e Bolzano (art. 80), sono state trasferite alle Unità sanitarie locali le attribuzioni delle soppresse Casse e gestioni autonome con compiti di erogazione dell'assistenza sanitaria (art. 77); che con il d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 si è disposto l'inquadramento nei ruoli regionali del personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni' sono state trasferite alle Unità sanitarie locali. Si ricorda poi che, in conformità di tale normativa, la Provincia autonoma di Bolzano ha esercitato la propria competenza legislativa con le l. prov. n. 11 del 1980 (istitutiva dei ruoli nominativi provinciali del personale sanitario da destinare alle Unità sanitarie locali ed ai vari servizi sanitari gestiti dalla Provincia), n. 12 del 1982 (che ha attribuito alla Provincia l'amministrazione del personale dei soppressi enti mutualistici) e n. 19 del 1983 (recante disposizioni in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto d'impiego del personale delle Unità sanitarie locali) dove, all'art. 6, si dispone in particolare che i concorsi sono indetti dalla Giunta provinciale su richiesta delle stesse Unità.

Da tali norme risulterebbe chiaro — ad avviso della Provincia — che le procedure concorsuali ed il rapporto d'impiego del personale già appartenente agli enti ed alle Casse mutualistiche soppresse, ed indi trasferito alle Unità sanitarie locali, sono affidate alla competenza della Provincia autonoma di Bolzano, con la conseguenza che la Giunta provinciale dovrebbe essere considerata come l'unico organo competente ad indire concorsi per il personale delle disciolte Casse.

Da qui l'invasione della competenza amministrativa della Provincia ad opera del provvedimento del Ministero del tesoro che ha confermato il bando di concorso già indetto dalla Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano.

3. L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso essendo l'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro succeduto nella stessa posizione della Cassa mutua in liquidazione e non essendo configurabile un conflitto di attribuzione ai sensi dell'art. 134 Cost. tra la Cassa e la Provincia. Nel merito si chiede che il ricorso venga rigettato essendo stato il provvedimento de quo adottato in ottemperanza al giudicato costituito dalla richiamata decisione del Consiglio di Stato: ottemperanza alla quale la P.A. è tenuta per legge, dovendosi di conseguenza escludere « che l'adempimento di un obbligo o di un dovere giuridico costituisca violazione delle norme delimitatrici delle competenze tra lo Stato e le Province autonome ».

4. Con ordinanza 31 dicembre 1986 n. 305, questa Corte ha accolto la richiesta di sospensione dell'atto impugnato.

 

Considerato in diritto: 1. Come esposto in narrativa, la Provincia autonoma di Bolzano ha, con il ricorso in epigrafe, impugnato il provvedimento del Ministro del tesoro n. 4613 del 10 febbraio 1986, con il quale è stato nuovamente indetto un concorso interno per titoli ed esami per la copertura di n. 25 posti di « segretario di 3aclasse » della categoria di concetto, già bandito dalla Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano con deliberazione consiliare n. 1238/158 del 9 giugno 1972: e questo sul presupposto della violazione delle competenze in materia di igiene e sanitࠗ ivi compresa l'assistenza ospedaliera — garantite alla ricorrente dall'art. 9, n. 10, dello statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 28 marzo 1975 n. 474.

2. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità formulata dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale il Ministero del tesoro non avrebbe esercitato « alcuna attribuzione dello Stato contrapposta ad attribuzioni proprie della Provincia », ma avrebbe agito semplicemente in sostituzione della disciolta Cassa mutua provinciale di malattia della Provincia di Bolzano, sì che, come l'ipotesi di un conflitto di attribuzioni da parte della Provincia di Bolzano non sarebbe configurabile nei confronti della Cassa, non lo sarebbe neppure nei confronti di chi agisse in mera sostituzione della stessa.

L'eccezione non merita accoglimento.

Occorre invero osservare come il fatto che il provvedimento di cui è causa rappresenti l'esercizio di competenze già proprie della disciolta Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano si presenti, nella specie, del tutto irrilevante: e invero ciò che conta, ai fini della confìgurabilità del conflitto, è soltanto il fatto che l'atto in contestazione sia stato adottato dal Ministero, dal momento che tale comportamento si è reso possibile solo sulla scorta del presupposto di un'affermazione di competenza dello Stato in ordine all'oggetto dell'atto medesimo.

Contro l'ammissibilità del ricorso in esame non potrebbe inoltre neppure addursi l'inidoneità dell'atto impugnato ad essere oggetto di conflitto di attribuzioni, in quanto atto di mera esecuzione di una pronuncia giurisdizionale, quale la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 2 novembre 1983 n. 773, richiamata in narrativa. Vero è che questa Corte ha già affermato in passato il principio secondo cui non è impugnabile in sede di conflitto di attribuzioni l'atto dell'autorità amministrativa che rappresenti una mera esecuzione dell'ordine a questa rivolto dal giudice amministrativo in conseguenza di un giudizio di ottemperanza, perché in simile caso è alla pronuncia giurisdizionale che « deve farsi risalire l'asserita invasione della sfera di competenza » costituzionalmente protetta (sent. n. 75 del 1977). Ma è anche vero che, nel caso in esame, il provvedimento del Ministero del tesoro oggetto dell'impugnativa non è stato adottato in esecuzione di un giudicato formatesi in sede di un giudizio di ottemperanza (come era accaduto invece nella fattispecie decisa con la ricordata sent. n. 75 del 1977), dal momento che il provvedimento stesso si è soltanto richiamato ad un'affermazione incidentalmente espressa nella sola motivazione della ricordata pronuncia del Consiglio di Stato.

Anche sotto questo secondo profilo, l'atto impugnato si appalesa pertanto come idoneo oggetto di conflitto.

3. Nel merito, il ricorso risulta fondato.

Ai sensi dell'art. 9, n. 10 dello statuto di autonomia la Provincia di Bolzano gode, in materia di igiene e sanità (ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera), di competenza legislativa concorrente, nonch頗 ai sensi dell'art. 16 — della connessa potestà amministrativa.

Queste competenze statutarie sono state meglio precisate dal d.P.R. 28 marzo 1975 n. 579, recante le norme di attuazione dello statuto per il Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità, e sono state altresì fatte espressamente salve dall'art. 80 l. 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale. La stessa l. n. 833 del 1978 ha poi dettato — all'art. 67 — i princìpi fondamentali relativi al trasferimento alle Regioni ed alle Province autonome del personale delle gestioni sanitarie e degli enti mutualistici soppressi, superando il regime transitorio previsto dalla l. 29 giugno 1977 n. 349, mentre lo stato giuridico del personale trasferito alle Regioni ed in servizio presso le Unità sanitarie locali è stato disciplinato dal successivo d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761.

Tutte le fonti ora menzionate confermano l'esistenza di un'ampia competenza amministrativa delle Regioni e delle Province autonome in materia di igiene e sanità, mentre, in particolare, il d.P.R. n. 761 del 1979 espressamente riconosce alle Regioni (nella specie: alla Provincia) il potere di bandire i concorsi necessari per l'accesso ai ruoli dell'amministrazione sanitaria (artt. 9 comma 1 e 12). Non diversamente dispone la stessa normativa provinciale, che attribuisce la competenza a bandire tali concorsi alla Giunta provinciale (art. 6 comma 1 l. 28 giugno 1983 n. 19).

Né tale competenza provinciale potrebbe essere posta in dubbio facendo leva sull'art. 77 comma 2 l. n. 833 del 1978, secondo cui prima dell'esaurimento delle operazioni di liquidazione degli enti di assistenza sanitaria soppressi, i commissari liquidatori (ovvero, dopo la scadenza del mandato di questi, l'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro) « provvedono a definire tutti i provvedimenti da adottarsi in esecuzione di decisioni degli organi di giustizia amministrativa non più suscettibili di impugnativa ». Sul punto si deve infatti rilevare come la Giunta provinciale di Bolzano avesse provveduto all'inquadramento definitivo del personale degli enti soppressi nei ruoli provinciali del servizio sanitario già prima della più volte richiamata sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 2 novembre 1983 n. 773 (v. la deliberazione della Giunta prov. 14 marzo 1983 n. 1249, pubblicata nel supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23 del 10 maggio 1983). Lo stato giuridico dei dipendenti così inquadrati si era pertanto consolidato già prima di quella pronuncia, di talché anche sotto questo profilo, nessuna competenza poteva più spettare all'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, che non era pertanto legittimato a dare esecuzione a quanto disposto dal giudice amministrativo.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta alla Provincia di Bolzano adottare i provvedimenti conseguenziali all'annullamento in sede di giurisdizione amministrativa del concorso bandito dalla Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano con deliberazione consiliare n. 1238/158 del 9 giugno 1972 e conseguentemente annulla il provvedimento del Ministero del tesoro n. 4613 del 10 febbraio 1986, con il quale è stato approvato il bando di concorso interno per la copertura di n. 25 posti della qualifica di « segretario di 3aclasse » della categoria di concetto del ruolo amministrativo della disciolta Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano.

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