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In vigore al: 27/05/2016

Corte costituzionale - Sentenza N. 741 del 30.06.1988
Devoluzione dei beni del soppresso Centro per i servizi audiovisivi

Sentenza (20 giugno) 30 giugno 1988, n. 741; Pres. Saja - Red. Corasaniti
 
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso notificato il 25 agosto 1977 la Provincia autonoma di Bolzano proponeva questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 2 d.P.R. 4 luglio 1977 n. 436 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1977), relativo alla soppressione, ai sensi dell'art. 3 l. 20 marzo 1975 n. 70, del Centro Nazionale per i sussidi audiovisivi, per violazione degli arti. 8 n. 4; 9 n. 2; 16, 19 e 68 st. spec. T.-A.A. e delle relative norme di attuazione.
Il detto decreto del Presidente della Repubblica, nello sciogliere, quale « ente inutile » ai sensi dell'art. 3 1. n. 70 del 1975, il Centro per i servizi audiovisivi, dispone (art. 2) che « i libri, i films, le diapositive e le... attrezzature tecniche di proprietà del Centro nazionale e dei centri provinciali... (siano) devoluti allo Stato per essere destinati al Ministero della pubblica istruzione ». Questa disposizione non dovrebbe essere efficace rispetto al Centro operante nella Provincia di Bolzano, in quanto il relativo patrimonio sarebbe stato già devoluto alla Provincia medesima, in relazione alle sue competenze in materia di « istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti musei) aventi carattere provinciale » e di « manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali » (art. 8 n. 4 st. spec. T.-A.A.), nonché in materia di istruzione elementare e secondaria (art. 9 n. 2 st.) non solo legislative ma anche amministrative (art. 16 st.), cui corrisponde l'attribuzione dei beni strumentalmente necessari (art. 68 st.), per effetto del d.P.R. 1° novembre 1973 n. 691, di attuazione dello statuto, che dispone, fra l'altro, « il trasferimento alla Provincia del patrimonio degli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale e sovraprovinciale operanti nel settore culturale ed educativo » (art. 3 comma ult.) e per effetto degli artt. 32, 33 d.P.R. 29 gennaio 1973 n. 116, che dispongono il trasferimento alla Provincia dei beni mobili ed immobili costituenti le strutture delle sedi periferiche degli enti e degli organismi scolastici operanti nel settore della pubblica istruzione.
Queste disposizioni dovrebbero essere sufficienti a garantire l'acquisizione, a favore della Provincia di Bolzano, del patrimonio della sede provinciale del Centro per i sussidi audiovisivi, tenuto conto anche dell'ampia e comprensiva definizione di « istituzione culturale » offerta dall'art. 5 del menzionato d.P.R. n. 691 del 1973, che ricomprende, fra l'altro, « i centri di studio... e qualsiasi altro istituto od organizzazione comunque denominata che svolga la propria attività nel campo delle scienze, delle lettere e delle arti ».
Ove tuttavia si ritenesse che il trasferimento al Ministero della pubblica istruzione, disposto dall'art. 2 d.P.R. n. 436 del 1977, delle attrezzature delle sedi provinciali del Centro per i servizi audiovisivi sia efficace anche rispetto alle dotazioni della sede operante nella Provincia di Bolzano, il detto art. 2 d.P.R. n. 436 del 1977 risulterebbe violativo delle competenze provinciali determinate dalle norme dello statuto speciale di cui si è fatto cenno (art. 8 n. 4; 9 n. 2; 16, 19, 68 st.) ed attuate, come detto, con il d.P.R. 29 gennaio 1973 n. 116 e con il d.P.R. 1° novembre 1973 n. 691.
Il Centro per i sussidi audiovisivi è infatti organizzazione che opera nel campo educativo e culturale, allo specifico scopo di offrire adeguato supporto di documentazione agli insegnamenti nelle scuole.
In relazione a questa ipotesi interpretativa la Provincia di Bolzano propone appunto questione di legittimità costituzionale in via principale della norma.
2. Si costituiva il Presidente del Consiglio dei Ministri, attraverso l'Avvocatura dello Stato, negando la lamentata lesione delle competenze provinciali. L'art. 2 d.P.R. 4 luglio 1977 n. 436, non sarebbe tale da abrogare, siccome norma generale, la previgente disciplina speciale prevista nella materia per la Provincia di Bolzano e non toccherebbe quindi la destinazione di beni già trasferiti a tale Provincia.
Difetterebbero quindi i presupposti della questione di legittimità costituzionale proposta; la quale, dunque, dovrebbe essere decisa con pronunzia di rigetto.
 
Considerato in diritto: l. La Provincia di Bolzano propone questione di legittimità costituzionale in via principale del D.P.R. 4 luglio 1977, n. 436, recante "Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi", per la denegata ipotesi che la normativa posta con tale decreto presidenziale sia applicabile anche ad essa provincia. L'art. 2 del D.P.R. n. 436 del 1977, infatti, che "i libri, i films, le diapositive, i dischi e le relative attrezzature tecniche di proprietà del Centro nazionale e dei Centri provinciali per i sussidi audiovisivi devono essere devoluti allo Stato, per essere destinati in uso al Ministero della pubblica istruzione". Ove questa disposizione fosse applicabile alla Provincia di Bolzano, ne deriverebbe la violazione delle competenze provinciali in tema di manifestazioni artistiche e culturali, riconosciute dall'art. 8, n. 4, della L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e delle competenze in tema di istruzione elementare e secondaria, riconosciute dall'art. 9, n. 2, della L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale) e così come disciplinate dalla normativa di attuazione.
La ricorrente richiama al riguardo l'art. 3, ultimo comma, del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 691, che prevede il trasferimento alle Province autonome, mediante decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la provincia interessata, previa legge provinciale anche d'inquadramento del personale, del patrimonio degli "enti ed istituti pubblici a carattere nazionale e sovraprovinciale" operanti in materia di manifestazioni ed attività culturali ed educative locali, e gli artt. 32 e 33 del D.P.R. 29 gennaio 1973, n. 116, che prevedono il trasferimento, mediante procedura sostanzialmente analoga, alla Provincia di Bolzano dei beni mobili ed immobili costituenti le strutture delle sedi periferiche degli enti e degli organismi scolastici operanti nel settore della pubblica istruzione.
2. Nelle ampie previsioni della normativa di attuazione ed, in particolare, nella previsione di un trasferimento dei beni mobili ed immobili delle sedi periferiche degli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale operanti in materia di scuola materna, elementare e secondaria (art. 32 del D.P.R. n. 116 del 1973) e compresa, come riconosce l'Avvocatura dello Stato, anche la sede provinciale del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi, il cui fine istituzionale e, appunto, di supporto all'insegnamento scolastico (art. 1 del D.P.R. 18 febbraio 1964, n. 535) e che, per la stessa provenienza del personale
destinato a ricoprire gli uffici di vertice (art. 4 della legge 12 ottobre 1956, n. 1212), si atteggia quale organismo collaterale rispetto alla scuola elementare e secondaria. E analogamente deve ritenersi per quanto concerne la previsione, da parte del D.P.R. n. 691 del 1973, del trasferimento del patrimonio degli enti operanti in materia di attività culturali ed educative locali, almeno con riferimento al materiale in possesso della sede provinciale del Centro relativo alla cultura locale.
Di fronte alla individuata normativa di attuazione dello Statuto speciale, non può ritenersi che il successivo decreto presidenziale, oggetto d'impugnativa, abbia ad essa derogato, poiché questo decreto pone norme relative all'intero territorio nazionale, ma non suscettive di escludere l'operatività della disciplina dettata per la Provincia di Bolzano da fonte a ciò specificamente autorizzata.
Resta, dunque, interamente salva la trasferibilità del patrimonio della sede provinciale del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi in relazione alle competenze provinciali suindicate. Ovviamente, non ha alcun rilievo la successiva nota del 5 novembre 1977 (prot. n. 903) del Ministero della pubblica istruzione, diretta ai Provveditori agli studi ed al Sovraintendente scolastico della Provincia autonoma di Bolzano (autorità statale), ma non alla Provincia di Bolzano, nota con la quale si invitano le destinatarie autorità statali a prendere in consegna libri, films, diapositive ed attrezzature tecniche della sede provinciale del Centro per i sussidi audiovisivi, non potendo la nota stessa ne modificare la legge, ne costituire interpretazione vincolante di essa, ne determinare preclusione di sorta nei confronti della Provincia di Bolzano.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 4 luglio 1977, n. 436, recante "Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi", proposta in via principale dalla Provincia di Bolzano, per violazione degli artt. 8, n. 4, 9, n. 2, 16, 19, 68 della L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché degli artt. 1, 2, 3 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 691 e degli artt. 32 e 33 del D.P.R. 29 gennaio 1973, n. 116, di attuazione dello Statuto.
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