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In vigore al: 27/05/2016

Corte costituzionale - Sentenza N. 182 del 22.05.1987
Proroga delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche

Sentenza (20 maggio) 22 maggio 1987, n. 182; Pres. La Pergola – Rel. Ferrari
 
Ritenuto in fatto: 1. Con identici ricorsi, entrambi datati 13 settembre 1982, i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano hanno richiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale della 1. 7 agosto 1982 n. 529 per violazione dell'art. 13 dello statuto regionale e delle norme di attuazione dettate dall'art. 11 d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381 e dell'art. 1, d.P.R. 26 marzo 1977 n. 235. Tali disposizioni, si osserva nei ricorsi, prevedono che in caso di rinnovo di una concessione di grande derivazione idroelettrica o di attivazione di una nuova concessione, laddove concorrano nella domanda sia l'ENEL sia un ente locale, l'atto di concessione deve essere adottato d'intesa con la Provincia autonoma territorialmente competente.
In particolare si lamenta che la legge impugnata abbia disposto una proroga delle concessioni di grandi derivazioni in scadenza (così impedendone il rinnovo) modificando inoltre la disciplina dei rapporti con l'ENEL e con i concessionari senza tener conto del particolare regime degli Enti locali del Trentino-Alto Adige. Tali specifiche prerogative inoltre - espongono i Presidenti delle Province autonome - non sarebbero state prese in considerazione da quelle previsioni normative della 1. n. 529 del 1982 che attribuiscono ai Ministri dei lavori pubblici e dell'industria nonché all'ENEL poteri relativi all'autorizzazione all'esercizio provvisorio di impianti idroelettrici, l'approvazione delle convenzioni, le prescrizioni in ordine ai lavori di potenziamento e di ristrutturazione, le sanzioni, la durata delle concessioni per impianti ristrutturati, senza disporre per nessuna di tale ipotesi l'intesa con l'autorità provinciale.
2. L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiesto, con identiche argomentazioni, che la questione proposta dalle due Province venga dichiarata infondata.
Infatti l'art. 8 della legge impugnata, che esplicitamente riconferma la competenza delle Province autonome varrebbe ad escludere ogni sospetto di lesione della competenza stessa.
Inoltre - si osserva - la previsione di esercizio provvisorio per le imprese degli enti locali concreterebbe addirittura una disposizione di favore, in quanto subordinato alla loro richiesta di potenziamento degli impianti ovvero all'impossibilità tecnica od economica di effettuare il potenziamento stesso. A parere dell'Avvocatura l'impugnazione sottenderebbe l'assunto che tutte le concessioni delle imprese produttrici debbano alla scadenza essere trasferite alle imprese elettriche degli enti locali. Pretesa infondata - si afferma - poiché l'art. 13 dello statuto regionale riconosce soltanto il diritto della Provincia autonoma ad essere intesa nel caso di domanda di concessione avanzata da ente locale in concorrenza con l'ENEL ed anzi la norma di attuazione di cui all'art. 6 comma 1 d.P.R. 26 marzo 1977 n. 235, nell'attribuire agli enti locali il diritto al trasferimento delle imprese elettriche scadute, esclude le grandi derivazioni.
La ratio legis, conclude l'Avvocatura, sarebbe del resto quella di utilizzare il concorso delle imprese private nel quadro delle esigenze di politica energetica.

3. E intervenuta la Società SELM (Servizi Elettrici Montedison) nella qualità di titolare, nelle due Province autonome, di imprese autoproduttrici concessionarie di grandi derivazioni ammesse alla proroga di cui agli artt. 1 e 2 della legge impugnata, chiedendo la declaratoria d'inammissibilità ovvero, subordinatamente, d'infondatezza delle proposte questioni.

4. Le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno depositato nei termini unica memoria insistendo per l'accoglimento dei ricorsi, rispetto ai quali sono state in dettaglio enucleate le disposizioni della legge impugnata assunte come lesive dello statuto T.A.A.

In particolare si osserva che per effetto della previsione di cui all'art. 7 le concessioni per grandi derivazioni verrebbero prorogate (nel caso in cui l'ENEL, alla scadenza, non si avvalga della facoltà di subentrare) precludendo agli enti la possibilità di sostituirsi all'originaria concessionaria, in violazione dell'art. 13 dello statuto.
Le ricorrenti prospettano poi ulteriori profili di contrasto tra l'art. 2 della legge impugnata e la disciplina statutaria. Non soltanto il mantenimento delle concessioni, in presenza di certe condizioni, agli autoproduttori, ma anche la possibilità che questi ultimi concorrano per il rinnovo delle concessioni con gli enti locali concreterebbero - si sostiene - altrettante violazioni dell'art. 13 cit.
La procedura contemplata da tale norma, infatti, prevede esclusivamente il concorso tra ENEL ed enti locali ai fini della concessione delle grandi derivazioni, e non sarebbe perciò configurabile una concorrenza tra questi ultimi ed imprese autoproduttrici senza forzare la disposizione statutaria privando le Province della loro posizione preferenziale.
Si conclude in memoria eccependo l'inammissibilità dell'intervento della S.p.a. SELM (sulla base della giurisprudenza della Corte) e sostenendo altresì l'infondatezza della questione d'incostituzionalità dell'art. 1 d.P.R. 26 marzo 1977 n. 235 che la Società ha richiesto venga sollevata dalla Corte. In proposito, osservano le Province, deve ritenersi che i decreti d'attuazione dello statuto si collochino nella gerarchia delle fonti al di sopra della legge ordinaria.
5. Due identiche memorie sono state depositate dalla S.p.a. SELM che ha ribadito le tesi già esposte in atto d'intervento.
 
Considerato in diritto: l. I ricorsi delle Province autonome di Trento (R.R. 42/1982) e di Bolzano (R.R. 43/1982) risultando proposti nei confronti della stessa legge e sulla base di identici motivi, vanno riuniti e decisi con unica sentenza.
2. In entrambi i giudizi promossi con i ricorsi di cui sopra ha depositato in Cancelleria un " atto di intervento " - e, nell'imminenza della discussione orale, una memoria illustrativa del merito - la società Selm (Servizi elettrici Montedison), la quale, dopo aver fatto espresso, ma generico richiamo all'art. 22 della legge n. 87 del 1953 e all'art. 37, del regio decreto n. 642 del 1907, sostiene di avere " interesse a intervenire.... essendo titolare, nell'ambito " delle due Province " di un'impresa autoproduttrice di energia elettrica concessionaria in atto di una grande derivazione per la produzione di forza motrice ammessa al beneficio della proroga di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 529 del 1982 ". Ma questa Corte ha costantemente dichiarato che nei giudizi di legittimità costituzionale, tanto in via principale, quanto in via incidentale, non è proponibile alcuna forma di intervento, né è ammissibile la figura del controinteressato (ordinanze 30 maggio e 5 dicembre 1956, pronunciate in udienza, 5 luglio 1956, n. 25,26 febbraio 1958, n. 22, 4 luglio 1977, n. 130). E poiché la difesa della suddetta società non offre, a sostegno della sua richiesta di intervento, alcun motivo che possa indurre a mutare il riferito orientamento - fondato sulla duplice considerazione che a questi giudizi " non possono partecipare soggetti che non siano titolari di potestà legislativa " e che in essi non è " ammissibile la figura del controinteressato come parte, propria del procedimento giurisdizionale amministrativo "- deve negarsi ingresso alla Selm nel presente giudizio.
3. La disciplina dell'industria elettrica, che è intimamente connessa con quella delle acque pubbliche, non si esaurisce nella legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (" istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche "). Questa, pur statuendo il trasferimento in proprietà dell'Ente appositamente istituito delle imprese esercenti industrie elettriche, cioè il complesso dei beni da esse organizzati, e pur riservando a detto Ente pubblico " il compito di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta " (art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, primo e quarto comma), ha tuttavia disposto che " non sono soggetti a trasferimento ", e restano perciò escluse dalla nazionalizzazione - ma assoggettate al regime delle concessioni - determinate imprese, ancorché esercenti le attività di cui alla trascritta disposizione. E fra tali imprese la menzionata legge comprende quelle gestite da enti locali (art. 4, n. 5) e quelle autoproduttrici (art. 4, n. 6, lettera b), che appunto rilevano nella questione in esame. Ora, la sopravvivenza, accanto all'Enel, di aziende elettriche, non solo di enti locali, ma anche di soggetti privati, ha prodotto la fioritura di una molteplicità e varietà di problemi - coordinamento delle attività di produzione e distribuzione, potenziamento e ristrutturazione degli impianti, durata delle concessioni, loro decadenza, rinuncia e proroga, rapporti fra l'Enel e le altre imprese elettriche, nonché con le autonomie speciali etc. - e dalla conseguente adozione, nel corso degli anni successivi alla nazionalizzazione, di una serie di provvedimenti legislativi, che hanno reso particolarmente vasta e complessa la disciplina del settore.
Sembra pertanto particolarmente utile, ai fini di un'ordinata e chiara prospettazione ed impostazione della "quaestio legitimitatis", fare a riguardo di tale disciplina alcune puntualizzazioni preliminari.
3.1. Va rilevato anzitutto che, a sensi dell'art. 6, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), " le utenze d'acqua pubblica si distinguono in due categorie ", cioè in " grandi o piccole derivazioni "; che, a sensi dell'art. 1, ultimo comma, del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige in materia di produzione e distribuzione di energia idroelettrica) soltanto " per la concessione di piccole derivazioni... rispetto all'Enel è data preferenza ", nelle Province di Trento e di Bolzano, ai Comuni ed ai loro concorsi; che la questione oggetto del presente giudizio è sorta, viceversa, in ordine a grandi derivazioni idroelettriche, sicché non è ad essa applicabile la normativa che regola le piccole derivazioni.
3.2. Giova aggiungere che la legge impugnata fa richiamo, in materia di successione nelle concessioni, all'art. 25 del R.D. n. 1775 del 1933 già menzionato. Ed il suddetto art. 25 stabilisce: al primo comma, che, " al termine dell'utenza e nei casi di decadenza o rinuncia ", " tutte le opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate ed i canali di scarico " " passano ... senza compenso in proprietà dello Stato " (e, per esso, dell'Enel in forza dell'art. 9, quinto comma, ddel D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342); al secondo comma, che " lo Stato (l'Enel) ha facoltà di immettersi nell'immediato possesso " di tutto quanto non sia previsto nel precedente comma, ma inerisca alla concessione, " corrispondendo ... un prezzo eguale al valore di stima del materiale in opera "; al terzo comma, che, per esercitare la suddetta facoltà " lo Stato (l'Enel) deve preavvisare gli interessati tre anni prima del termine dell'utenza ".
4. La legge 7 agosto 1982, n. 529 (regolamentazione dei rapporti tra l'Enel, le imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche), nell'intento, fatto palese dal trascritto titolo, di dettare una definitiva e compiuta disciplina dell'indicata materia, ha stabilito che:
a) " nei casi di scadenza delle concessioni ... il trasferimento in proprietà dell'Enel delle opere di cui al primo comma dell'art. 25 " del R.D. n. 1775 del 1933 " è condizionato all'esercizio da parte dell'Enel della facoltà di cui al combinato disposto del secondo e terzo comma " del medesimo testo unico (art. 1);
b) " alla scadenza delle concessioni ..., l'Enel rinuncerà ad avvalersi della facoltà " di cui sopra " a condizione che le imprese ... si obblighino ad eseguire i necessari lavori di potenziamento o di ristrutturazione " (art. 2, primo, secondo e terzo comma);
c) " in attesa dell'accertamento delle condizioni " suddette, " con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può essere autorizzato l'esercizio provvisorio degli impianti idroelettrici relativi a concessioni scadute " (art. 2, quinto comma);
d) " i rapporti derivanti dalla rinuncia all'esercizio della facoltà di cui al precedente art. 1 sono regolati in base a convenzioni ", le quali " sono approvate dal Ministro del l'industria di concerto con il Ministro dei lavori pubblici " (art. 3, primo e secondo comma);
e) " la durata delle concessioni ... sarà stabilita dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e di concerto con il Ministro dell'industria " (art. 7);
f) " nelle Regioni autonome della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige sono fatti salvi i diritti e le attribuzioni derivanti dai rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione " (art. 8, primo comma).
5. Le Province di Trento e Bolzano, formulando identiche doglianze, chiedono a questa Corte di voler dichiarare la " incostituzionalità della legge " testé compendiata " per violazione delle norme dello Statuto speciale di autonomia di cui all'art. 13, ultimo comma, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme d'attuazione ".
Detto art. 13, ultimo comma, del D.P.R. n. 670 del 1972 (approvazione del testo unico delle leggi costituzionali per il Trentino-Alto Adige) stabilisce che " sulle domande di concessione ... presentate " nelle due Province " in concorrenza dall'Enel e dagli enti locali ... provvede il Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'industria e d'intesa con la Provincia territorialmente interessata ". E le norme di attuazione cui si riferiscono i ricorsi sono quelle contenute nell'art. 11 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) e nell'art. 1 del D.P.R. n. 235 del 1977, già menzionato sub 3.l. In particolare, l'art. 11 estende l'intesa con la provincia interessata ai provvedimenti " sulle domande di concessioni ... anche a seguito di scadenza, decadenza o rinuncia di concessioni in atto, nonché sulle domande di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, presentate ...in concorrenza dall'Enel e dagli enti locali "; a sua volta, l'art. 1 facoltizza gli enti locali delle due Province ad esercitare, in deroga alla disposta nazionalizzazione, l'industria elettrica mediante aziende municipalizzate.
5.l.  Secondo le ricorrenti, il trascritto art. 13 dello Statuto, non distinguendo fra nuove concessioni e (rinnovo di) preesistenti concessioni, comprenderebbe entrambe le ipotesi. Esso, inoltre, contempla solo l'Enel e gli enti locali, mentre non menziona le imprese autoproduttrici. Se ne dovrebbe pertanto dedurre: sotto il profilo sostanziale, che, sia nei casi in cui l'ENEL non si avvalga della facoltà di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 25 del R.D. n. 1775 del 1933 (più sopra riportati sub 3.2), sia nei casi di scadenza, decadenza o rinuncia (testè riportati sub 5), esclusivamente gli enti locali avrebbero titolo, al pari dell'Enel ed in concorrenza con esso a subentrare in quelle concessioni; sotto il profilo procedimentale, che in tutti i provvedimenti relativi ai suddetti casi (ma anche a quelli di autorizzazione all'esercizio provvisorio e di convenzioni) sarebbe prescritta l'intesa con la provincia interessata. Insomma, si tratti di concessioni preesistenti o nuove, agli enti locali delle province di Trento e di Bolzano sarebbe riconosciuta nelle concessioni in materia una " posizione preferenziale " comportante l'esclusione di qualsiasi altro soggetto, ed a garanzia di tale posizione sarebbe stato attribuito alle due Province il potere di concorrere all'adozione del provvedimento, partecipando alla procedura mediante l'intesa. Questo disporrebbe la norma statutaria di cui all'art. 13, che ha rango costituzionale, e questo confermerebbero le norme di attuazione di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 381 del 1974 e all'art. 1 del D.P.R. n. 235 del 1977.
Ma se così è - argomentano ancora le ricorrenti - in tale quadro normativo non c'è posto per la proroga. Questa, infatti, precluderebbe agli enti locali di presentare le domande di subingresso nella concessione ed alla Provincia di esercitare il potere di intervento nella procedura, risolvendosi sostanzialmente in un rinnovo della concessione a favore del precedente concessionario. Eppure, proprio una siffatta proroga si ravviserebbe nella legge impugnata, e precisamente nelle ipotesi di scadenza di cui agli artt. 1 e 2, nonché nell'ipotesi di determinazione della durata delle concessioni di cui all'art. 7: le imprese autoproduttrici, infatti, conserverebbero le concessioni scadute e scomparirebbe la procedura concorsuale, con conseguente impossibilità, sia di subingresso degli enti locali, sia di intervento della provincia. Per il fatto, poi, che prescindono dall'intesa, sarebbero altresì illegittime, tanto le autorizzazioni allo esercizio provvisorio degli impianti ... relativi a concessioni scadute " (art. 2, quinto comma), quanto le convenzioni fra Enel ed imprese elettriche, intese a regolare i rapporti derivanti dalla rinuncia dell'Enel all'esercizio della facoltà di cui si è detto sub 3.2 (art. 3, secondo comma). E " solo ove l'art. 1 della legge impugnata sia interpretato " nel senso che, se l'Enel rinuncia alla predetta facoltà, il subingresso nelle concessioni è riservato agli enti locali, con esclusione di qualsiasi altro soggetto, " si potrebbe ritenere superato il contrasto con la disciplina dello Statuto e con le relative norme di attuazione "; ma " il suo tenore letterale fa sorgere più di un dubbio al riguardo ". Vero è - concludono le ricorrenti - che l'art. 8, riportato sub 4 f), fa salvi i diritti e le attribuzioni delle due Province, ma queste hanno ritenuto egualmente di impugnare la legge, in quanto " la formulazione dell'art. 8 non consente di eliminare i dubbi di incostituzionalità delle norme ".
6. Le norme cui fanno riferimento entrambi i ricorsi, e nelle quali va cercata la soluzione della questione, sono, dunque, quelle di cui all'art. 13, ultimo comma, del D.P.R. n. 670 del 1972 (Statuto speciale), agli artt. 11 ed 1, primo comma, delle norme di attuazione, cioè, rispettivamente, dei D.P.R. n. 381 del 1974 e D.P.R. n. 235 del 1977. Senonché, a parte la considerazione che questi ultimi, pur se direttamente attuativi dello Statuto, non sono tuttavia collocabili sullo stesso piano di questo nella scala dei valori normativi, l'esigenza di circoscrivere la questione nei suoi termini essenziali e lineari impone di osservare preliminarmente che l'art. 1 del D.P.R. n. 235 del 1977 nulla statuisce in tema di concessioni, sicché la sua invocazione è inconferente, e che l'art. 11 del D.P.R. n. 381 del 1974 viene richiamato, meglio che come parametro, come convalida della tesi di fondo sostenuta nei ricorsi, dato che, pur allargando la prospettiva alle ipotesi di scadenza, decadenza e rinuncia, detta norma è una riproduzione di quella statutaria. E l'impugnativa si sorregge proprio sulla norma statutaria di cui all'art. 13, ultimo comma, la quale, del resto, è la sola che attinga livello costituzionale. Ma, a ben vedere, si sorregge su un'interpretazione di detto articolo che sembra piuttosto opinabile, in quanto attribuisce alla norma una portata esorbitante, che non trova riscontro nel dato normativo. E ben vero, infatti, che a riguardo delle Province di Trento e di Bolzano è stabilita, nella materia di che trattasi, una disciplina speciale in deroga a quella generale, ma è dubitabile, sia che tale disciplina speciale corrisponda a quella che le ricorrenti prospettano sulla base di una lettura tutt'altro che obiettiva dell'art. 13, sia che essa si contenga e si esaurisca tutta in detto articolo.
6.l. È, invece, avviso di questa Corte che nella specie non possa prescindersi dall'art. 12 del D.P.R. n. 670 del 1972 (Statuto stesso), che reca anch'esso disposizioni in materia e che, pertanto, deve ritenersi concorrere, unitamente all'art. 13, a formare la disciplina speciale, alla cui stregua la questione va risolta. E l'art. 12 dispone che " per le concessioni ... e le relative proroghe ... le Province territorialmente competenti hanno facoltà ": (primo comma) " di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici ", nonché (secondo comma) " di proporre ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga ", e che (terzo comma) " i presidenti delle Giunte provinciali ... sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti " di concessione e di proroga.
Ora, l'esame congiunto degli artt. 12 e 13 mostra con chiarezza in che consiste effettivamente la disciplina speciale di che trattasi e quale ne sia la dimensione. L'art. 13 riconosce alla Provincia interessata il potere di intervenire mediante l'intesa nella procedura di adozione del provvedimento di concessione; l'art. 12, viceversa, riconosce alla stessa Provincia soltanto la facoltà di esprimere osservazioni, opposizione e parere nella procedura di adozione del provvedimento; ma non più solo di concessione, bensì anche di proroga. Le due norme statutarie rivelano carattere palesemente e prevalentemente procedimentale, in quanto stabiliscono due procedimenti, che si differenziano per il diseguale rilievo che in essi assume la provincia interessata. Il procedimento di cui all'art. 13, ultimo comma, si applica - e, quindi, l'intesa è prescritta - esclusivamente nell'ipotesi di " domande di concessione ... presentate in concorrenza dall'Enel e dagli enti locali ". Il procedimento di cui all'art. 12 si applica - e, quindi, il parere, le osservazioni, le opposizioni prendono il posto dell'intesa - in tutte le altre ipotesi ordinarie, cioè in quelle in cui le domande di concessione siano presentate anche da imprese autoproduttrici, nonché - va sottolineato - nelle ipotesi di proroga. Questa è in definitiva la disciplina speciale, quale risulta dal raffronto tra i due articoli, le cui norme prevedono espressamente l'istituto della proroga accanto a quella della concessione e, soprattutto, non statuiscono già che è precluso alle imprese autoproduttrici di presentare anch'esse domanda di concessione o di proroga, bensì che, ove siano in concorrenza solo l'Enel e gli enti locali, deve osservarsi la procedura di cui all'art. 13 e, ove siano in concorrenza anche imprese autoproduttrici, deve osservarsi la procedura di cui all'art. 12, che può pertanto considerarsi regola generale nell'ambito della disciplina speciale. Ed al fondo di questa vi è una precisa e valida ragione: nell'un caso sono in concorrenza esclusivamente enti pubblici, nell'altro, viceversa, sono in concorrenza anche soggetti privati, e pertanto non appare ingiustificata l'attribuzione all'autonomia provinciale del potere di intervenire in maniera determinante solo nel primo caso, non anche nel secondo.
6.2. La ricostruzione che precede nega perciò fondamento alla tesi delle ricorrenti, peraltro più asserita che argomentata, secondo cui l'art. 13, ultimo comma, del D.P.R. n. 670 del 1972 (Statuto) riconoscerebbe alle Province di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi territori, la stessa posizione preferenziale, che l'art. 9, secondo comma, del D.P.R. n. 342 del 1965 riconosce all'Enel in tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che tutte le concessioni scadute (ma anche quelle decadute e rinunciate) dovrebbero essere trasferite alle aziende municipalizzate degli enti locali. Ma detta posizione preferenziale non è desumibile dall'art. 13, né dall'art. 12 e neppure dal loro combinato disposto.
Come è stato già evidenziato sub 3.1, solo per le concessioni di piccole derivazioni a scopo idroelettrico, il legislatore ha espressamente statuito (art. 1, ultimo comma, del D.P.R. n. 235 del 1977) che persino " rispetto all'Enel è data preferenza agli enti " locali. Un'analoga statuizione non è rintracciabile, invece, a riguardo delle concessioni di grandi derivazioni, né nello statuto, né nelle norme di attuazione. E può dirsi, anzi, che proprio lo Statuto offre la prova del contrario: nel testo statutario n. 5 del 1948 era espressamente disposto (art. 10, quinto comma, della L:Cost. 26 febbraio 1948, n 5) che " la Regione, a parità di condizioni, è preferita nelle concessioni di grande derivazione "; ebbene, siffatta disposizione non è stata riprodotta nel vigente testo statutario di cui al D.P.R. n. 670 del 1972. La soppressione di simile privilegio, tutt'altro che casuale, è significante, risultando disposta nella revisione dello statuto, che venne operata e concordata, non certo per svantaggiare, ma per maggiormente privilegiare le autonomie provinciali.
6.3. Lo Statuto speciale contiene effettivamente disposizioni di favore per quanto attiene alle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico. In forza del più volte menzionato art. 13, le due Province, oltre che il potere di determinare il prezzo dell'energia elettrica (secondo comma), hanno diritto alla fornitura, " annualmente e gratuitamente ", di una determinata quantità di energia elettrica (primo comma) e ad un compenso semestrale di " lire 6,20 per ogni KWh di energia da esse non ritirata " (terzo comma). In forza dello stesso articolo (terzo comma) e dell'art. 12 è attribuito alle due province il potere di intervenire nel procedimento concessorio mediante l'istituto dell'intesa (nel caso di concorrenza fra Enel ed enti locali) ed anche nel procedimento di proroga mediante opposizioni, osservazioni, ricorsi, pareri (in tutti gli altri casi). Ma disposizioni di favore si rinvengono anche nelle norme di attuazione, che prevedono, sia diritti, sia attribuzioni.
Relativamente ai primi, in forza dell'art. 4 del D.P.R. n. 235 del 1977, " qualora nell'ambito del territorio nel quale il servizio di distribuzione è stato assunto da ente locale vi siano impianti di distribuzione dell'Enel ", questi sono trasferiti all'ente locale, cui, in forza dell'art. 8, primo comma, del medesimo decreto presidenziale, sono trasferite altresì " le imprese di cui al l'art. 4, punto 8, della legge n. 1643 del 1962 " di nazionalizzazione". E di tutta evidenza la circoscritta portata dei suddetti articoli, che riconoscono a entrambi gli enti locali delle due Province il diritto di succedere nella proprietà: l'uno degli impianti dell'Enel (sicché non è in gioco la concessione), l'altro delle imprese di scarsa produttività (sicché non sono in gioco le imprese autoproduttrici di cui all'art. 4, punto 6, della legge di nazionalizzazione, le sole che rilevano nel presente giudizio). Relativamente alle attribuzioni, ancora il D.P.R. n. 235 del 1977 stabilisce che, " al fine di coordinare le esigenze nazionali e quelle provinciali ", " tre rappresentanti della Provincia interessata " fanno parte del Comitato paritetico di " coordinamento delle attività elettriche " (art. 9, primo comma) e che " le Province hanno la potestà di emanare norme legislative per l'attuazione delle disposizioni ... concernenti il servizio di produzione e distribuzione di energia elettrica " (art. 11).
Sono quelli testé ricordati - e soltanto essi -" i diritti e le attribuzioni derivanti " nella Regione Trentino-Alto Adige dallo Statuto speciale " e dalle relative norme di attuazione ", che l'art. 8, primo comma, della legge "de qua" vuole " fatti salvi ". E questa, vagliata alla luce della disciplina speciale, correttamente ricostruita, non risulta aver violato alcuno di tali diritti ed attribuzioni. Certo, la complessa normazione disciplinante la materia riconosce espressamente, sia agli enti locali, sia alle imprese non assoggettate a trasferimento, il diritto di prelazione sulle " concessioni idroelettriche rinunciate dall'Enel e (su) quelle scadute per le quali l'Enel non si è avvalso della facoltà " di cui si è detto sub 3.2, ma tale constatazione è ininfluente ai fini del decidere. Il diritto di prelazione di che trattasi è previsto, infatti, in leggi ordinarie (art. 13, secondo comma, della legge 2 agosto 1975, n. 393 ed art. 17, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308), ed è stabilito in via generale: le due statuizioni, insomma, non fanno parte della disciplina speciale deducibile dallo Statuto per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione, e perciò valgono per tutti gli enti locali, non già solo per quelli delle due Province, nonché per tutte le imprese. Sembra di conseguenza doversi concludere nel senso che la disciplina generale in materia di industria elettrica si applica in linea di principio anche alle Province di Trento e di Bolzano, salvo che nei casi di deroghe espresse e puntuali.
Per l'insieme delle suesposte considerazioni, entrambi i ricorsi vanno rigettati.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi promossi con i ricorsi in epigrafe:
a) dichiara inammissibile l'intervento proposto dalla S.p.A. Selm (Servizi elettrici Montedison);
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 7 agosto 1982, n. 529 (regolamentazione dei rapporti tra l'Enel, le imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche), promossa con i ricorsi in data 13 settembre 1982 dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano (reg. ric. nn. 42 e 43 del 1982), in riferimento all'art. 13 dello Statuto speciale per il TrentinoAlto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione di cui all'art. 11 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 e all'art. 1 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235.
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