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In vigore al: 19/04/2016

n) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 111)
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012 (Legge finanziaria 2010)

1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 5 gennaio 2010, n. 1.

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1 (Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della provincia per l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”)

(1)2)

(2)3)

(3) I commi 6/quater, 6/quinquies, 6/sexies, 6/septies, 6/octies e 6/nonies dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, sono abrogati.

2)
Aggiunge il comma 4 dell'art. 8 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
3)
Sostituisce il comma 6/ter dell'art. 21/bis della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

Art. 2 (Modifiche della legge provinciale 14 agosto 2001, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003 e norme legislative collegate”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 14 agosto 2001, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Le tariffe di cui al comma 1 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 ottobre 1988, n. 29/L, sono maggiorate del 50 per cento a decorrere dal 1ºgennaio 2010.”

(2) 2. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 14 agosto 2001, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“2. Al comma 1 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 ottobre 1988, n. 29/L, le parole: “cinquanta per cento” sono sostituite dalle parole: “cento per cento”.

Art. 3 (Norma transitoria)

(1) La modifica del regolamento di esecuzione prevista dal comma 4 dell’articolo 8 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, dovrà essere adottata entro il 30 giugno 2010.

Art. 4 (Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone”)

(1)4)

4)
Inserisce il comma 4/ter dell'art. 13 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

Art. 5 (Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, recante “Disposizioni relative all’incentivazione in agricoltura”)

(1)5)

5)
Aggiunge il comma 6 dell'art. 12/bis della L.P. 14 dicembre 1998, n. 11.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 6 (Autorizzazioni di spesa per l’anno 2010 Tabelle A e B)

(1) Per l’applicazione delle norme provinciali, regionali, statali o comunitarie, indicate nei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base riportate nell’allegata tabella A, sono autorizzate per l’anno finanziario 2010 spese nella misura indicata nella tabella medesima.

(2) Per l’attuazione di interventi od opere ad esecuzione pluriennale, ivi inclusi forniture e servizi volti ad assicurare il completamento, la piena funzionalità dei lavori e la rispondenza alle finalità cui le opere sono destinate, sono inoltre autorizzate per l’anno finanziario 2010 e per il quadriennio 2011-2014 spese nella misura indicata nell’allegata tabella B. Le quote di spesa destinate a gravare sugli esercizi dal 2011 al 2014 saranno stabilite dalla relativa legge finanziaria.

(3) Per le finalità indicate al comma 2, l’amministrazione provinciale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nell’anno 2010 nei limiti delle spese annualmente previste per il quinquennio 2010-2014, tenendo conto anche degli impegni assunti negli esercizi precedenti. La spesa da impegnare a carico di ciascuno degli esercizi dal 2011 al 2014 non dovrà superare l’80 per cento della spesa autorizzata per l’esercizio 2010.

Art. 7 (Fondi per la finanza locale)

(1) La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è stabilita per l’anno finanziario 2010 come segue:

  1. fondo ordinario:
    262.250.549,00 euro (Unità previsionale di base – UPB 26100);
  2. fondo per investimenti:
    68.622.640,00 euro (UPB 26200);
  3. fondo per ammortamento mutui:
    74.000.000,00 euro (UPB 26205);
  4. fondo perequativo:
    2.900.000,00 euro (UPB 26100);6)
  5. fondo di rotazione per investimenti:
    80.000.000,00 euro (UPB 26200).

(2) Una quota del fondo di cui al comma 1, lettera c), pari a 1.220.878,43 euro, è autorizzata come limite d’impegno ed è destinata al pagamento della prima annualità di ammortamento dei mutui assunti dai comuni per il finanziamento di opere di investimento ai sensi della legislazione provinciale vigente. Le annualità successive alla prima graveranno sul corrispondente fondo iscritto nei bilanci provinciali futuri, fino all’anno 2029 incluso.

6)
La lettera d) dell'art. 7, comma 1, è stata così modificata dall'art. 7, comma 2, della L.P. 13 ottobre 2010, n. 12.

Art. 8 (Disposizioni in materia di contrattazione collettiva)

(1) Per la contrattazione collettiva per l’anno 2010 per il comparto del personale dell’amministrazione provinciale, del personale della sanità e del personale della scuola è autorizzata, a carico del bilancio provinciale (UPB 31100), la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2010 e di 52 milioni di euro all’anno per gli anni 2011 e 2012.

(2) L’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 8, comma 1, della legge provinciale 9 aprile 2009, n. 1, per la contrattazione collettiva per l’anno 2009 per i comparti ivi indicati, a carico dell’esercizio finanziario 2009, è trasferita per una quota di 19,9 milioni di euro a carico dell’esercizio finanziario 2010. La corrispondente quota di stanziamento nel bilancio di previsione 2009 (UPB 31100) costituisce economia di spesa.

Art. 9 (Modifica della legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4, recante “Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni”)

(1) Per l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 45 della legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4, è determinato a carico del bilancio 2010 uno stanziamento di 11 milioni di euro (UPB 07200).

Art. 10 (Progetto di produzione e distribuzione di idrogeno)

(1) Per la realizzazione del progetto di produzione e distribuzione di idrogeno tratto da fonti rinnovabili, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere all’Istituto per innovazioni tecnologiche Bolzano scarl un contributo nella misura massima di 500.000,00 euro (UPB 19215) all’anno per tre esercizi finanziari consecutivi.

Art. 11 (Modifica della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, recante “Tutela del paesaggio”)

(1)7)

7)
Inserisce nella L.P. 25 luglio 1970, n. 16, l'art. 18/ter (Partecipazione della Provincia alla Fondazione UNESCO, concernente le Dolomiti).

Art. 12 (Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico)   delibera sentenza

(1) E’ istituita l’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, di seguito denominata Agenzia (ASSE).

(2) L’Agenzia è ente strumentale della Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale.

(3) L’Agenzia:

  1. gestisce gli interventi di assistenza e di previdenza integrativa previsti dalle leggi in materia, nonché quelli che potranno essere demandati da specifiche norme;
  2. gestisce ed eroga eventuali finanziamenti pubblici disposti dalla Provincia, finalizzati alla promozione e realizzazione di opere pubbliche e di progetti di sviluppo economico.

(4) La Provincia è autorizzata a trasferire in proprietà ovvero ad assicurare comunque il godimento dei beni mobili ed immobili necessari all’espletamento delle attività dell’Agenzia, nonché a mettere a disposizione il proprio personale. Le altre spese per il funzionamento nonché quelle per l’erogazione degli interventi di competenza dell’Agenzia sono a carico del bilancio dell’Agenzia medesima.

(5) L’Agenzia può contrarre finanziamenti bancari ed attivare ogni altra forma di ricorso al mercato finanziario consentita dalla legge. L’Agenzia svolge altresì ogni altra operazione funzionale o accessoria alla realizzazione delle finalità indicate dal presente articolo e al reperimento delle risorse necessarie, ivi incluso il rilascio di garanzie.

(6) L’Agenzia può assumere partecipazioni in società di capitali, funzionali al perseguimento delle finalità indicate dal presente articolo.

(7) Per i fini previsti al comma 3, lettera a), è attribuita all’Agenzia la gestione dei fondi di assistenza e previdenza integrativa. Ogni entrata connessa con l’erogazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali è versata direttamente all’Agenzia. Per i fini previsti al comma 3, lettera b), la Giunta provinciale è autorizzata a sostenere finanziariamente l’Agenzia attraverso assegnazioni a carico del bilancio provinciale.

(8) La Giunta provinciale approva lo statuto dell’Agenzia e lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra Provincia ed Agenzia nonché la natura, l’oggetto e le modalità di svolgimento degli incarichi di volta in volta conferiti dalla Provincia all’Agenzia.

massimeDelibera 7 luglio 2015, n. 816 - Approvazione dello statuto dell'"Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico" (A.S.S.E.) - revoca della deliberazione della Giunta provinciale n. 1163 del 12.07.2010
massimeDelibera N. 1330 del 17.08.2010 - Delega di funzioni

Art. 13 8)

8)
L'art. 13 è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lettera d), della L.P. 19 gennaio 2012, n. 4.

Art. 14 (Fondo del Consorzio osservatorio ambientale e per la sicurezza del lavoro per i lavori afferenti il cunicolo pilota per la galleria di base del Brennero)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a dotare il fondo consortile del “Consorzio osservatorio ambientale e per la sicurezza del lavoro per i lavori afferenti il cunicolo pilota per la galleria di base del Brennero” fino ad una spesa massima di 200.000,00 euro a carico del bilancio dell’esercizio finanziario 2010 (UPB 25205).

Art. 15 (Fondo per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica e copertura finanziaria)

(1) La dotazione del fondo di cui all’articolo 21/bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, nell’esercizio finanziario 2010 (UPB 27120) è stabilita in 100 milioni di euro.

(2) Alla copertura degli oneri per complessivi 3.390.323.654,24 euro a carico dell’esercizio finanziario 2010, derivanti dall’articolo 6, commi 1 (tabella A) e 2 (tabella B), e dagli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e dal presente articolo 15, comma 1, della presente legge, nonché alla copertura della minore entrata derivante dall’articolo 1, comma 2, stimata in 4,0 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede con corrispondenti quote delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Provincia per l’anno 2010.

(3) Alla copertura degli oneri per complessivi 557.146.393,86 euro a carico degli esercizi finanziari 2011 e 2012, derivanti dall’articolo 6, comma 1 (tabella A), e dall’articolo 7, relativamente alla seconda e terza annualità dei limiti d’impegno autorizzati, dall’articolo 6, comma 2 (tabella B), e dagli articoli 8 e 10, si provvede con una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 2011-2012 nel bilancio triennale 2010-2012.

CAPO III
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 16 (Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, recante “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1)9)

(2)10)

(3) Il comma 4 dell’articolo 54/ter della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è abrogato.

9)
Sostituisce il comma 4 dell'art. 37 della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.
10)
Inserisce il comma 8/bis dell'art. 48 della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.

Art. 17 (Modifica della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, recante “Disposizioni sulle acque”)

(1)11)

11)
Inserisce il comma 6 dell'art. 54 della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.

Art. 18 (Modifica della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, recante “La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo”)

(1)12)

(2)13)

12)
Sostituisce il comma 3 dell'art. 12 della L.P. 26 maggio 2006, n. 4.
13)
Aggiunge il comma 6 dell'art. 45 della L.P. 26 maggio 2006, n. 4.

Art. 19 (Modifica della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, recante “Provvedimenti relativi all’assistenza odontoiatrica”)

(1)14)

14)
Sostituisce i commi 1 e 2 dell'art. 2 della L.P. 11 maggio 1988, n. 16.

Art. 20 (Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, recante “Spesa e contributi per studi e progetti per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio della provincia di Bolzano e per favorire l’intermodalità”)

(1)15)

15)
Sostituisce il comma 1 dell'art. 10 della L.P. 14 dicembre 1974, n. 37.

Art. 21 (Modifiche della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, recante “Servizi pubblici locali”)

(1)16)

(2)17)

(3) Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, la cifra: “30” è sostituita dalla cifra: “40”.

(4) Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, dopo le parole: “le condizioni,” sono inserite le parole: “i compiti operativi,”.

16)
Aggiunge il comma 1/bis dell'art. 2 della L.P. 16 novembre 2007, n. 12.
17)
Sostituisce il comma 3 dell'art. 3 della L.P. 16 novembre 2007, n. 12.

Art. 22 (Modifiche della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, recante “Difesa dalle avversità atmosferiche”)

(1)18)

(2)19)

18)
Sostituisce il comma 3 dell'art. 3 della L.P. 16 aprile 1985, n. 8.
19)
Aggiunge l'art. 5/ter nella L.P. 16 aprile 1985, n. 8.

Art. 23 (Modifica della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50, recante “Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta provinciale”)

(1)20)

(2) Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2010.

20)
Sostituisce l'art. 1 della L.P. 5 settembre 1975, n. 50.

Art. 24 (Modifica della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, recante “Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo”)

(1)21)

21)
Sostituisce il comma 2 dell'art. 5 della L.P. 15 maggio 2000, n. 9.

Art. 25 (Abrogazioni e modifiche)

(1) Il comma 1 dell’articolo 46 della legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4, è abrogato.

(2) Al comma 4 dell’articolo 12 della legge provinciale 16 ottobre 2009, n. 7, sono soppresse le parole: “devono avere almeno uno sportello in provincia di Bolzano e”.

(3) Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 12 della legge provinciale 16 ottobre 2009, n. 7, è soppresso.

(4) Al comma 3 dell’articolo 7/ter della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “e alle piste da sci”.

(5) Al comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, le parole: “dell’articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4, e degli articoli 10 e 14” sono sostituite dalle parole: “dell’articolo 7/quater, dell’articolo 7/quinquies, commi 2 e 3, dell’articolo 10, dell’articolo 13 e dell’articolo 14”.

(6) Al comma 3 dell’articolo 30 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, le parole: “degli articoli 8, 9, 13 e 14” sono sostituite dalle parole: “dell’articolo 7/quater, dell’articolo 7/quinquies, dell’articolo 8, dell’articolo 9, dell’articolo 13 e dell’articolo 14”.

(7) Al numero 14 dell’allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è soppressa la 5° lineetta.

Art. 26 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

ALLEGATO A22)

22)
Omissis, in quanto si tratta di disposizioni finanziarie.

ALLEGATO B23)

23)
Omissis, in quanto si tratta di disposizioni finanziarie.
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