Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 18 settembre 2001, n. 38.
(1) I locatari dell'IPES, nei cui confronti sia stata revocata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, in vigore fino all'entrata in vigore della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, l'assegnazione dell'abitazione per superamento del limite di reddito, ed il cui reddito complessivo familiare per l'anno 2000 non superi quello della terza fascia di reddito di cui all'articolo 58, comma 1, lettera b), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, possono presentare domanda entro il 31 dicembre 2002, affinchè nei loro confronti venga revocata la revoca dell'assegnazione dell'abitazione. Di conseguenza diventano locatari dell'IPES a tutti gli effetti della presente legge. 3)
L'art. 48 è stato modificato dall'art. 26 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.