Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 18 settembre 2001, n. 38.
(1) Le abitazioni oggetto di autorizzazione alla vendita ai sensi delle disposizioni della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, nel testo vigente fino all'entrata in vigore della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e per le quali gli acquirenti prima del 27 gennaio 1999 hanno presentato domanda diretta ad ottenere un'agevolazione edilizia, il nulla osta relativo alla cancellazione dell'annotazione del vincolo sociale originario viene concesso a condizione che con la cancellazione dell'annotazione del vincolo originario venga annotato il vincolo sociale di cui all'articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.