Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 18 settembre 2001, n. 38.
(1) L'obiettivo di cui all'articolo 93 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, deve essere raggiunto entro il 2001. A tale scopo, nel programma degli interventi di cui all'articolo 6 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, deve essere previsto un congruo importo.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.