(1) L'esercizio stabile dell'attività di maestro di sci in provincia di Bolzano è subordinato all'iscrizione nell'albo professionale provinciale tenuto, sotto la vigilanza dell'assessore provinciale competente in materia, dal collegio provinciale di cui all'articolo 12.
(2) L'albo provinciale dei maestri di sci è suddiviso nei seguenti elenchi:
(3) L'iscrizione nell'albo provinciale viene disposta dal collegio provinciale.