(1) L'abilitazione all'esercizio della professione riguarda distintamente:
(2) Gli aspiranti nelle varie discipline conseguono su richiesta, dopo il superamento dell'esame pratico, teorico e didattico sui primi moduli della formazione, la qualifica di assistenti di scuola di sci e, previa iscrizione nell'elenco speciale dell'albo professionale provinciale, sono ammessi, per un periodo complessivo non superiore a cinque anni, ad impartire, nell'ambito di una scuola di sci e sotto la vigilanza del direttore della stessa, sistematica istruzione tecnica nello sci sotto forma di un tirocinio, che costituisce parte integrante della formazione professionale. Il collegio provinciale controlla l'effettivo espletamento del tirocinio. I maestri di sci della scuola di sci hanno precedenza occupazionale nei confronti degli assistenti di scuola di sci.2)
(3) 3)