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In vigore al: 19/04/2016

i) Legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 51)
Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 6 marzo 2001, n. 10.

Art. 13 (Funzioni degli organi collegiali)

(1)  L'assemblea del collegio provinciale dei maestri di sci:

  1. approva lo statuto del collegio;
  2. elegge il consiglio direttivo;
  3. approva annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del collegio, predisposto dal consiglio direttivo;
  4. decide in merito a questioni di particolare rilevanza per la categoria e su ogni altra questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei componenti.

(2)  L'assemblea del collegio provinciale è convocata di diritto una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo.

(3)  Il consiglio direttivo del collegio provinciale dei maestri di sci:

  1. esercita tutte le funzioni inerenti all'iscrizione all'albo professionale ed alla tenuta dello stesso;
  2. vigila sull'esercizio della professione e sull'osservanza delle regole di deontologia professionale ed irroga le sanzioni disciplinari;
  3. cura le relazioni con le associazioni professionali dei maestri di sci, con altri collegi professionali, con l'associazione nazionale dei maestri di sci e con le associazioni di maestri di sci di altri stati;
  4. collabora con le autorità provinciali competenti e nomina i propri rappresentanti in seno alle commissioni previste dalla normativa vigente;
  5. stabilisce la misura dei contributi degli iscritti;
  6. esprime parere a richiesta della Provincia o di altre autorità amministrative su questioni concernenti l'ordinamento dei maestri di sci e l'attività dei maestri di sci, la pratica dello sci ed il turismo invernale in generale;
  7. contribuisce alla diffusione dello sport sciistico, della conoscenza del territorio sciistico della provincia, delle misure di sicurezza e della prevenzione dei pericoli sulle piste da sci e al di fuori di esse; contribuisce anche a evitare che si creino pericoli per l'ambiente naturale;
  8. nomina commissioni tecniche che, anche in collaborazione con l'associazione professionale dei maestri di sci più rappresentativa in ambito provinciale, elaborino programmi di corsi di formazione e individuino i criteri per le materie d'esame;
  9. propone le tariffe minime e massime per le prestazioni professionali;
  10. adempie a tutti gli ulteriori compiti ad esso attribuiti o delegati e intraprende ogni altra iniziativa per la promozione della categoria professionale.
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