(1) I maestri di sci possono conseguire, attraverso la frequenza di appositi corsi organizzati dalla Provincia, dal collegio provinciale dei maestri di sci o da altre organizzazioni o associazioni di categoria e previo superamento dei relativi esami, le seguenti qualificazioni e specializzazioni:
- direttore di scuola di sci;
- istruttore di maestri di sci o maestri di snowboard;
- abilitazione all'insegnamento con attrezzi sostitutivi degli sci;
- specializzazione per l'insegnamento dello sci ai bambini;
- specializzazione per l'insegnamento dello sci a persone portatrici di handicap;
- specializzazione all'insegnamento dello sci in lingue straniere.
Le qualificazioni di cui alle lettere a) e b) sono riservate ai maestri di sci di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a); le specializzazioni di cui alle lettere c), d), e) ed f) possono essere conseguite da tutti i maestri di sci.
(2) Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti i requisiti per il conseguimento delle specializzazioni e qualificazioni di cui al comma 1 o di eventuali ulteriori, nonché i programmi dei corsi e degli esami relativi, ed i requisiti per il riconoscimento di specializzazioni o qualificazioni conseguite presso altre organizzazioni.
(3) Le commissioni per gli esami di specializzazione e di qualificazione sono composte da almeno tre componenti con particolari competenze tecniche e didattiche nelle rispettive specializzazioni e qualificazioni. I componenti vengono nominati di volta in volta con il decreto di indizione dei corsi dall’assessore provinciale competente. I diplomi d’esame recano la firma dell’assessore provinciale competente. 10)