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In vigore al: 19/04/2016

d) Legge provinciale22 gennaio 2001, n. 11)
Contrassegnazione di alimenti geneticamente non modificati" 2)

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 6 febbraio 2001, n. 6.
2)
Il titolo è stato prima modificato dall'art. 15, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14, e poi così sostituito dall'art. 18, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.

Art. 7 (Sanzioni amministrative)  

(1)  Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nel caso in cui il fatto costituisca reato, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

  1. chiunque contrassegna un prodotto utilizzando il contrassegno o la dicitura previsti dagli articoli 3 e 6 senza aver acquisito il relativo diritto, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 15.000,00 euro a 25.000,00 euro;
  2. chiunque nella domanda di cui all'articolo 3, comma 2, fornisca dati falsi o, chiunque, in violazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, non comunichi le avvenute variazioni o non si astenga dal contrassegnare il prodotto, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500,00 euro a 25.000,00 euro;
  3. chiunque continui a contrassegnare un prodotto utilizzando il contrassegno o la dizione previsti dagli articoli 3 e 6, dopo che il relativo diritto è stato revocato o è scaduto, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500,00 euro a 25.000,00 euro.

(2)  Per l’accertamento e le contestazioni delle violazioni e per la comminazione delle ingiunzioni è competente l’Agenzia provinciale per l’ambiente. Per l’accertamento e le contestazioni delle violazioni di cui alla presente legge sono altresì competenti gli organi di controllo previsti dalle leggi vigenti in materia. 10)

10)
L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 8, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
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