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In vigore al: 19/04/2016

c) Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 121)
Autonomia delle scuole

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 11 luglio 2000, n. 29.

Art. 3 (Dimensioni delle istituzioni scolastiche)    delibera sentenza

(1) Il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche ha la finalità di garantire alle istituzioni stesse l'efficace esercizio dell'autonomia. Nel quadro di una programmazione volta ad agevolare il diritto all'istruzione attraverso una distribuzione efficace dell'offerta formativa sul territorio, il dimensionamento è finalizzato a dare stabilità nel tempo alle istituzioni scolastiche, ad assicurare ad esse la necessaria capacità di confronto e interazione con la comunità locale, a consentire l'inserimento dei giovani in una comunità educativa culturalmente adeguata e idonea a stimolare la capacità di apprendimento e di socializzazione.

(2) La Giunta provinciale, sentito il Consiglio scolastico provinciale, individua i requisiti dimensionali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche nonché le deroghe dimensionali necessarie per garantire anche agli alunni e alle alunne in situazioni territoriali con particolari difficoltà geografiche o con particolari peculiarità linguistiche la fruizione del diritto allo studio. La Giunta provinciale determina anche le dimensioni minime dei plessi scolastici e delle sezioni staccate delle scuole di ogni grado.2)

(3) Avuto riguardo ai criteri di cui al comma 2 e sentiti i pareri del Consiglio scolastico provinciale e delle Comunità comprensoriali, la Giunta provinciale approva ed aggiorna, con cadenza quinquennale, il piano di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche tenendo conto delle condizioni territoriali e socio-economiche, dei programmi specifici di insegnamento, delle strutture scolastiche esistenti ed in particolare della consistenza demografica di ciascun gruppo linguistico con le sue peculiari caratteristiche ed esigenze socio-culturali. Nella definizione del piano è possibile procedere alla costituzione di istituti comprensivi di scuole materne, elementari e secondarie di primo e di secondo grado, a seconda delle necessità riscontrate. Il piano di distribuzione territoriale delle scuole delle località ladine è approvato sentita l'assemblea dei sindaci di tali località, in luogo delle Comunità comprensoriali.

(4) 3)

massimeDelibera N. 2673 del 24.07.2006 - Criteri per la definizione dei piani di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale n. 12 del 29 giugno 2000
massimeDelibera N. 43 del 13.01.2003 - Criteri per formazione delle classi e la determinazione della pianta organica nella formazione professionale
2)
L'art. 3, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 22, comma 3, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5.
3)
L'art. 3, comma 4, è stato abrogato dall'art. 26, comma 2, lettera f), della L.P. 16 luglio 2008, n. 5.
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