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In vigore al: 19/04/2016

c) Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 121)
Autonomia delle scuole

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 11 luglio 2000, n. 29.

Art. 20/bis (Scuole dell'infanzia ed istituzioni scolastiche paritarie)  delibera sentenza

(1) Alla realizzazione dell'offerta formativa del sistema educativo provinciale di istruzione e formazione concorrono anche le scuole dell'infanzia e le istituzioni scolastiche private, alle quali è riconosciuta la parità con provvedimento del competente Intendente scolastico.

(2) La parità può essere riconosciuta alle scuole dell'infanzia e alle istituzioni scolastiche private che, corrispondendo all'ordinamento generale dell'istruzione provinciale, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate dai requisiti di qualità previsti dal comma 3. Le scuole dell'infanzia e le istituzioni scolastiche paritarie svolgono un servizio pubblico e accolgono tutti i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, anche in situazione di handicap o in condizioni di svantaggio, per i quali venga presentata richiesta di iscrizione, a condizione che sia accettato il relativo progetto educativo. L'Intendenza scolastica competente accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.

(3) La parità è riconosciuta alle scuole dell'infanzia e alle istituzioni scolastiche private in possesso dei seguenti requisiti:

  1. progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione e dello Statuto di autonomia;
  2. piano dell'offerta formativa conforme alle disposizioni vigenti;
  3. attestazione della titolarità della scuola dell'infanzia o dell'istituzione scolastica privata;
  4. pubblicità dei bilanci;
  5. disponibilità di locali, arredi e mezzi didattici propri conformi alle norme vigenti;
  6. istituzione di organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
  7. iscrizione per tutte le alunne e tutti gli alunni, i cui genitori ne facciano richiesta, purchè in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
  8. applicazione delle norme per l'accompagnamento dei bambini e delle bambine, degli alunni e delle alunne in situazione di handicap o in condizioni di svantaggio;
  9. organica costituzione di corsi completi; la parità non può essere riconosciuta a singole classi, tranne che in fase di istituzione graduale di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
  10. personale insegnante, collaboratori pedagogici e collaboratrici pedagogiche in possesso dei prescritti titoli di studio e della prescritta abilitazione secondo le vigenti disposizioni in materia.

(4) Le scuole dell'infanzia e le istituzioni scolastiche paritarie sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema provinciale di valutazione, secondo gli standard stabiliti dall'ordinamento scolastico vigente.

(5) Le scuole dell'infanzia e le istituzioni scolastiche private che non soddisfano i requisiti per la parità di cui al presente articolo, possono essere riconosciute e promosse secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, purchè rispettino i principi del vigente ordinamento scolastico provinciale.21)

massimeDelibera N. 4722 del 15.12.2008 - Criteri e modalità per la concessione di contributi a scuole riconosciute secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della giunta provinciale del 17.11.2008, n. 4251 ai sensi dell'articolo 20 bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12 (modificata con delibera n. 1570 del 27.09.2010)
massimeDelibera N. 4251 del 17.11.2008 - Criteri e modalitá per il riconoscimento delle scuole private
21)
L'art. 20/bis è stato inserito dall'art. 3, comma 2, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
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