(1) Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in iniziative coerenti con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e delle proprie alunne, dei giovani in età scolare e degli adulti a norma delle disposizioni previste nei commi 2, 3, 4 e 5. Le iniziative prevedono anche l'utilizzazione delle strutture e delle tecnologie in orari extrascolastici, raccordi con il mondo del lavoro e iniziative di partecipazione a programmi provinciali, nazionali e comunitari nonché di istituzioni pubbliche interne ed estere.
(2) I curricoli obbligatori delle istituzioni scolastiche possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative, tenendo conto delle aspettative delle famiglie e, nelle scuole secondarie superiori, anche degli studenti e delle studentesse. Le istituzioni scolastiche programmano tali iniziative in favore dei propri alunni e delle proprie alunne nonché dei giovani in età scolare anche sulla base di accordi con i comuni, con altri enti, con organizzazioni sociali ed economiche, con associazioni o con privati.
(3) Le iniziative in favore degli adulti sono finalizzate al conseguimento dei titoli di studio corrispondenti agli indirizzi di studio della singola istituzione scolastica. Le predette iniziative possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, qualifiche professionali conseguite nelle scuole di formazione professionale e accertate esperienze di autoformazione. Il collegio dei docenti valuta tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione.
(4) Le iniziative non finalizzate al conseguimento dei titoli di cui al comma 3, e che devono essere coerenti con gli indirizzi dell'istituzione scolastica proponente, sono raccordate ai sensi del principio di sussidiarietà con le iniziative programmate dalle agenzie di educazione permanente di cui alla legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41.
(5) Le istituzioni scolastiche possono promuovere specifiche iniziative di informazione e aggiornamento destinate ai genitori degli alunni e delle alunne.