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In vigore al: 19/04/2016

z) Legge provinciale 9 giugno 1998, n. 51)
Modifiche di legge nell'ambito della formazione sanitaria ed altre norme in materia socio-sanitaria

1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 23 giugno 1998, n. 26.

Art. 1-32)

2)
Recano modifiche alla L.P. 26 agosto 1993, n. 14.

Art. 4 (Disposizioni riguardanti compensi a componenti di commissioni mediche)

(1) 3) 

(2) 4) 

3)
Sostituisce l'art. 19, comma 2, della L.P. 13 novembre 1995, n. 22.
4)
Sostituisce l'art. 14/bis, comma 2, della L.P. 21 agosto 1978, n. 46.

Art. 5 (Comando di personale)

(1)  Le aziende speciali unità sanitarie locali della provincia di Bolzano per particolari esigenze di servizio possono richiedere il comando di personale dipendente di altri enti pubblici.

(2)  Gli oneri relativi sono a carico dell'azienda speciale unità sanitaria locale.

Art. 65)

5)
Sostituisce l'art. 5 della L.P. 2 maggio 1995, n. 10.

Art. 76)

6)
Reca modifiche alla L.P. 3 gennaio 1986, n. 1.

Art. 87)

7)
Integra l'art. 23 della L.P. 30 aprile 1991, n. 13.

Art. 98)

8)
Reca modifiche alla L.P. 26 agosto 1993, n. 14.

Art. 109)

9)
Riportato in nota all'art. 4 della L.P. 12 gennaio 1983, n. 3, e in nota all'art. 12 della L.P. 27 aprile 1995, n. 9.

Art. 1110)

10)
Integra l'art. 6 della L.P. 13 gennaio 1992, n. 1.

Art. 1211)

11)
Sostituisce l'art. 10, comma 4, della L.P. 30 giugno 1983, n. 20.

Art. 1312)

12)
Reca modifiche alla L.P. 15 gennaio 1977, n. 2.

Art. 1413)

13)
Modifica l'art. 7 della L.P. 2 maggio 1995, n. 10.

Art. 15 (Disciplina della dirigenza del ruolo sanitario)    delibera sentenza

(1)  La dirigenza del ruolo sanitario è articolata in due livelli.

(2)  Il personale medico e le altre professionalità sanitarie del primo livello dirigenziale svolgono le funzioni di supporto, di collaborazione e corresponsabilità, da attuarsi nel rispetto delle direttive del responsabile con riconoscimento di precisi ambiti di autonomia professionale nella struttura di appartenenza.

(3)  Al personale medico e delle altre professionalità sanitarie del secondo livello dirigenziale sono attribuite funzioni di direzione ed organizzazione della struttura, da attuarsi anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa e l'adozione dei provvedimenti relativi necessari per il corretto espletamento del servizio; spettano in particolare al dirigente medico appartenente al secondo livello gli indirizzi e, in caso di necessità, le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici; al dirigente delle altre professioni sanitarie spettano gli indirizzi e le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi dei suddetti interventi limitatamente a quelli di specifica competenza.

(4)  Al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario si accede attraverso concorso pubblico al quale possono partecipare coloro che abbiano conseguito la laurea per il corrispondente profilo professionale, siano iscritti all'albo dei rispettivi ordini professionali, abbiano conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina, nonché siano in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

(5)  Il secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario è conferito quale incarico a coloro che siano in possesso dei requisiti per l'accesso al secondo livello dirigenziale nonché dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

(6) 14)

(7)  L'incarico di secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario viene conferito, previo avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, dal Direttore generale sulla base del parere espresso da un'apposita commissione di esperti. La commissione di esperti è nominata dal Direttore generale ed è composta dal Direttore sanitario e da due esperti nella disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno designato dalla Giunta provinciale ed uno designato dal Consiglio dei sanitari tra i dirigenti di secondo livello dirigenziale del servizio sanitario e tra professori universitari esperti in materia, anche provenienti da Paesi membri dell'Unione europea. In caso di mancata designazione da parte del Consiglio dei sanitari entro 30 giorni dalla richiesta, la designazione stessa è effettuata dalla Giunta provinciale su richiesta dell'azienda sanitaria. La commissione predispone l'elenco degli idonei previo colloquio e valutazione del curriculum professionale degli interessati. Le procedure e le modalità sono stabilite dalla Giunta provinciale, sentiti i Direttori generali delle aziende sanitarie.

(8)  L'incarico attribuito, che ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trattamento economico ed è rinnovabile. L'incarico può essere revocato prima della sua scadenza per gravi motivi con provvedimento motivato del Direttore generale.

(9)  Il rinnovo e il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal Direttore generale, previa verifica dell'espletamento dell'incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La verifica è effettuata da una commissione nominata dal Direttore generale ed è composta dal Direttore sanitario e da due esperti nella disciplina, scelti tra i dirigenti di secondo livello dirigenziale del servizio sanitario, esterni all'azienda sanitaria interessata, e tra professori universitari esperti in materia, provenienti anche da Paesi membri dell'Unione europea, di cui uno designato dalla Giunta provinciale e uno dal Consiglio dei sanitari. In caso di mancata designazione da parte del Consiglio dei sanitari entro 30 giorni dalla richiesta, la designazione stessa è effettuata dalla Giunta provinciale su richiesta dell'azienda sanitaria. Il dirigente non confermato nell'incarico è destinato ad altre funzioni con la perdita del relativo specifico trattamento economico; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del livello dirigenziale immediatamente inferiore. Al dirigente non confermato nell'incarico spetta il trattamento economico del dirigente di primo livello.

(10)  Il conferimento d'incarico deve avvenire nel rispetto delle norme sulla ripartizione dei posti secondo la consistenza dei tre gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

(10/bis)  La composizione delle commissioni di cui ai commi 7 e 9 deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale in cui l'ente esplica la propria attività. Uno dei tre membri può appartenere anche al gruppo linguistico ladino.15) 

(10/ter)  Nel caso di assoluta impossibilità di nominare una commissione composta ai sensi del comma 10/bis, al fine di garantire l'assegnazione dell'incarico si può derogare alle norme sulla consistenza dei tre gruppi linguistici.15) 

(11)  Nel caso di assenza, impedimento o nei casi di urgenza, la sostituzione del dirigente di secondo livello dirigenziale è effettuata da un aiuto corresponsabile dello stesso reparto o servizio, scelto dal dirigente di secondo livello dirigenziale e nominato dal Direttore generale dell'azienda sanitaria con proprio provvedimento.

(12)  Nel caso di vacanza del posto di dirigente di secondo livello dirigenziale ed in assenza del sostituto di cui al comma 11, in attesa del conferimento dell'incarico quinquennale di dirigente di secondo livello dirigenziale, le relative mansioni sono assegnate con provvedimento del Direttore generale dell'azienda sanitaria ad un aiuto corresponsabile, scelto tra quelli dello stesso reparto o dello stesso servizio per un periodo massimo di otto mesi. Qualora il posto di secondo livello dirigenziale non venga coperto per carenza di candidati idonei, le mansioni superiori possono essere prorogate fino all'espletamento dei concorsi per l'accesso alla seconda dirigenza dopo l'emanazione del regolamento sui requisiti, e comunque per non più di ulteriori otto mesi.

(13)  In caso di vacanza del posto, l'espletamento delle funzioni di dirigente di secondo livello dirigenziale da parte dell'aiuto corresponsabile non dà titolo per i primi due mesi ad alcun compenso. Per il periodo eccedente i sessanta giorni è corrisposto un compenso commisurato alla differenza tra lo stipendio base della funzione superiore e quello della posizione di appartenenza con esclusione dello specifico trattamento economico.

(14)  Per il periodo di nomina a Direttore sanitario di un dirigente medico di secondo livello, le sue funzioni di direzione ed organizzazione della struttura di provenienza possono essere conferite ad altro medico secondo la procedura prevista dal comma 5.

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 22 aprile 2009, n. 152 - Competenza e giurisdizione - sanità - conferimento incarico di dirigente medico di II livello - procedura selettiva - controversia - giurisdizione giudice ordinario - ragioni
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 319 del 26.10.2000 - Servizio sanitario provinciale - personale - proporzionale linguistica - dirigenti - carattere eccezionale dell'assegnazione a candidati di gruppo linguistico diverso da quello riservatario
14)
L'art. 15, comma 6, è stato abrogato dalla lettera c) dell'art. 13, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.
15)
I commi 10/bis e 10/ter sono stati inseriti dall'art. 37 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

Art. 15/bis (Corsi di formazione manageriale)

(1)  I corsi di formazione manageriale, i cui attestati costituiscono requisiti d'accesso al secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo sanitario, sono indetti dalla Giunta provinciale con periodicità almeno biennale.

(2)  I contenuti, la durata dei corsi, la metodologia delle attività didattiche ed il colloquio finale vengono fissati nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi statali.16) 

16)
L'art. 15/bis è stato inserito dall'art. 1 della L.P. 13 agosto 2002, n. 13. (Vedi sentenza della Corte Costituzionale 10-26 luglio 2002, n. 408).

Art. 15/ter (Corsi di aggiornamento tecnico-professionale)

(1)  Presso la Ripartizione provinciale Sanità è istituita una commissione scientifica, la quale propone alla Giunta provinciale l'accreditamento, mediante attribuzione di un credito aggiornativo, dei corsi validi ai fini dell'accertamento dell'idoneità dei candidati da parte della commissione di cui all'articolo 15, comma 7.

(2)  La commissione è composta da:

  1. l'assessore provinciale alla sanità o un suo delegato con funzioni di presidente;
  2. il direttore della Ripartizione provinciale Sanità o un suo delegato;
  3. un rappresentante del Ministero della sanità;
  4. tre esperti nominati dall'assessore provinciale alla sanità;
  5. tre esperti nominati dai direttori generali delle Aziende speciali Unità sanitarie locali.

(3)  Le modalità di funzionamento della commissione sono stabilite con regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nelle leggi statali.17) 

17)
L'art. 15/ter è stato inserito dall'art. 37 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

Art. 16 (Norme transitorie in materia concorsuale)  

(1)  A far data dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge i posti di nono e decimo livello delle piante organiche delle aziende sanitarie relativi al personale del ruolo sanitario medico e laureato non medico sono trasformati in posti di primo livello dirigenziale dei rispettivi profili professionali. Contestualmente il personale del ruolo sanitario già appartenente alle posizioni funzionali di dirigente corrispondenti al nono e decimo livello viene inquadrato nella posizione funzionale di dirigente di primo livello dirigenziale.

(2)  Per la durata di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge il primo livello dirigenziale è articolato in due fasce economiche: fascia a), corrispondente all'ex decimo livello economico e fascia b), corrispondente all'ex nono livello economico.

(2/bis)  I requisiti ed i criteri d'accesso al concorso pubblico di primo livello dirigenziale, fascia a) e fascia b), del ruolo sanitario sono disciplinati con regolamento.18) 

(3)  Dalla data dell'inquadramento ai sensi del comma 1 al dirigente di primo livello dirigenziale già appartenente alla posizione funzionale intermedia, pari al decimo livello, spetta il trattamento economico di fascia a). Dalla stessa data al personale già appartenente alla posizione funzionale iniziale, pari al nono livello, spetta il trattamento economico di fascia b).

(4)  Dalla data dell'inquadramento al personale con trattamento economico di fascia b) viene attribuito il trattamento economico di fascia a), a condizione che sia in possesso della specializzazione nella disciplina corrispondente al posto ricoperto ovvero sia in possesso dell'anzianità di cinque anni di servizio effettivo, escluso il periodo di formazione, maturato dalla data di inquadramento definitivo nella medesima disciplina. Il personale già appartenente alla posizione funzionale iniziale, che a tale data non è in possesso del predetto requisito, matura il diritto al trattamento economico di fascia a) a far data dal primo giorno del mese successivo al conseguimento della specializzazione o dell'anzianità come sopra richiesta. Fino a tale data continuerà a percepire il trattamento economico di fascia b).

(5)  Per il personale delle discipline di anestesia e rianimazione, radiologia, medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia e neuroradiologia il passaggio in fascia a) è consentito solo previo conseguimento della specializzazione nella medesima disciplina. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è assunto con incarico a tempo determinato o con incarico di supplenza spetta il trattamento economico di fascia a) o di fascia b) alle condizioni previste per il personale di ruolo.

(6)  A far data dall'entrata in vigore della presente legge al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario si accede attraverso concorsi pubblici ai quali possono partecipare coloro che abbiano conseguito la laurea nel corrispondente profilo professionale, siano iscritti all'albo dei rispettivi ordini, abbiano conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente e siano in possesso dell'attestato di conoscenza di lingua italiana e di lingua tedesca di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, riferito alla posizione da ricoprire, nonché dei requisiti generali stabiliti dalla normativa in vigore. Al personale assunto ai sensi del presente comma spetta il trattamento economico di fascia a).

(7)  Per la durata di 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai concorsi pubblici per l'accesso alla 1ª dirigenza del ruolo sanitario banditi nella disciplina può partecipare anche il personale in possesso dei requisiti per le posizioni funzionali iniziali del ruolo sanitario di cui alla legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, e 12 maggio 1988, n. 19. I posti vacanti vengono coperti prioritariamente con il personale avente i requisiti di cui al comma 6. Al personale assunto mediante concorso anche senza il requisito del diploma di specializzazione viene attribuito il trattamento economico di fascia b). Allo stesso personale dal primo giorno del mese successivo al conseguimento del diploma di specializzazione nella disciplina o di maturazione di cinque anni di anzianità di servizio nella disciplina viene attribuito il trattamento economico di fascia a). Ai fini del presente comma e di quanto previsto dai commi 4 e 5, le fasce retributive a) e b) sono conservate anche oltre il termine indicato al comma 2.19) 

(8)  Con l'entrata in vigore della presente legge gli assistenti in formazione di ruolo sono a domanda inquadrati definitivamente nei posti di organico vacanti dei diversi reparti di specialità, servizi e settori di attività nei quali si articola l'area funzionale di appartenenza, sulla base di obiettivi criteri di precedenza che tengono conto del servizio già prestato, delle attitudini dimostrate e dei titoli professionali e scientifici posseduti.

(9)  I concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge per la posizione funzionale di cui all'articolo 43 della legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, per i quali non siano iniziate le prove d'esame, sono revocati; a decorrere dalla stessa data non possono essere utilizzate le graduatorie esistenti per la copertura dei posti di tale posizione funzionale.

(10)  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli incarichi dirigenziali riferiti a settori o moduli organizzativi sono conferiti dal Direttore generale, su proposta dei dirigenti di secondo livello, tenuto conto delle attitudini e delle capacità professionali dei dirigenti di primo livello. I settori e i moduli organizzativi sono istituiti dal Direttore generale secondo indirizzi stabiliti dalla Giunta provinciale. Dalla stessa data non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli articoli 47 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384.

(11)  Ai fini del completamento della formazione manageriale la Giunta provinciale fissa i criteri per il riconoscimento dei corsi di formazione manageriale istituiti dalla Provincia precedentemente all'attivazione dei corsi di cui all'articolo 15/bis.20) 

18)
Il comma 2/bis è stato inserito dall'art. 5 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8.
19)
Il comma 7 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8.
20)
Il comma 11 è stato aggiunto dall'art. 37 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

Art. 17 (Abrogazione di norme transitorie sulla dirigenza del personale del Servizio sanitario provinciale)

(1)  L'articolo 1 della legge provinciale 19 dicembre 1994, n. 13è abrogato.

Art. 18 (Provvedimenti a favore di dipendenti con prole)   delibera sentenza

(1)  Al fine di migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti con prole del servizio sanitario provinciale, le aziende speciali unità sanitarie locali possono favorire, in accordo con l'assessorato competente in materia di sanità, iniziative di sostegno alla famiglia.

massimeDelibera 19 aprile 2010, n. 671 - Approvazione dei criteri e modalità per la concessione di contributi per spese correnti riguardante l'assistenza ai bambini nell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige (ex aziende sanitarie), ai sensi dell'art. 18 della Legge Provinciale del 9 giugno 1998, n. 5, in forma vigente (modificata con delibera n. 1349 del 16.09.2013 e delibera n. 1418 del 25.11.2014)

Art. 1921)

21)
Sostituisce l'art. 8 della L.P. 27 dicembre 1993, n. 28.

Art. 2022)

22)
Sostituisce l'art. 9, comma 2, della L.P. 2 maggio 1995, n. 10.

Art. 21 (Conferma delle funzioni dei direttori generali, sanitari e amministrativi)

(1)  I direttori generali, i direttori sanitari e i direttori amministrativi delle aziende sanitarie, incaricati ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 10 novembre 1993, n. 22, sono confermati nella loro funzione e restano in carica per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e l'attuale contratto di lavoro è prorogato per lo stesso periodo.

Art. 22-2323)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

23)
Omissis.
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