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In vigore al: 19/04/2016

j) Legge provinciale 22 maggio 1996, n. 121)
Riordino del sistema statistico provinciale

1)

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 4 giugno 1996, n. 26.

Art. 1 (Sistema statistico provinciale)  delibera sentenza

(1) Onde assicurare il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione in ambito provinciale di tutte le fonti informative pubbliche preposte alla raccolta ed elaborazione di dati statistici finalizzati all'informazione statistica ufficiale, viene creato il Sistema statistico provinciale, del quale fanno parte gli uffici ed i servizi di statistica delle seguenti amministrazioni ed enti:

  1. la Provincia autonoma di Bolzano;
  2. i comuni della provincia di Bolzano, per le materie di competenza provinciale;
  3. la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, per le materie di competenza provinciale;
  4. le unità sanitarie locali della provincia di Bolzano;
  5. gli enti pubblici istituiti con legge della Provincia autonoma di Bolzano, individuati dalla Giunta provinciale;
  6. gli enti privati situati in provincia di Bolzano, che svolgono attività statistica rilevante sotto il profilo della pubblica utilità e sono in qualche forma sottoposti al controllo della Provincia autonoma di Bolzano, in quanto convenzionati o finanziati dalla stessa, individuati dalla Giunta provinciale.

(2) Possono far parte del Sistema anche gli altri enti pubblici presenti sul territorio provinciale.

(3) Del Sistema statistico provinciale fa parte l'Istituto provinciale di statistica, indicato di seguito anche con la denominazione ASTAT, per l'esercizio delle funzioni, in particolare per quelle di coordinamento, previste dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 359 del 18.07.1991 - Ordinamento degli uffici - Statistica - Atto governativo di indirizzo e coordinamento emanato in carenza di adeguata base legislativa - Annullamento del decreto presidenziale

Art. 2 (Funzione del Sistema statistico)

(1) Il Sistema statistico provinciale deve garantire per il territorio provinciale:

  1. l'unità di indirizzo, l'omogeneità organizzativa, la razionalizzazione dei flussi informativi statistici;
  2. la programmazione ed il coordinamento di tutte le iniziative di rilevazione statistica e di diffusione dei dati;
  3. l'ufficialità del dato statistico attraverso la predisposizione di idonei procedimenti di validazione;
  4. l'interscambio dei dati;
  5. il collegamento con il Sistema statistico nazionale tramite l'Istituto provinciale di statistica;
  6. l'inserimento nel programma statistico provinciale di tutte le rilevazioni ed i progetti statistici ufficiali attuati sul territorio provinciale.

Art. 3 (Compiti degli uffici di statistica)

(1) Gli uffici e i servizi che fanno parte del Sistema statistico provinciale:

  1. promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico provinciale;
  2. forniscono al Sistema statistico provinciale i dati previsti nel programma statistico provinciale relativi all'amministrazione di appartenenza;
  3. collaborano con gli uffici delle altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico provinciale;
  4. contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali.

(2) Per l'esercizio dei compiti indicati al comma 1 gli uffici e i servizi hanno accesso a tutti i dati in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalle norme vigenti, con riferimento in particolare al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e alle limitazioni di accesso previste dalle norme in materia di segreto d'ufficio.

Art. 4 (Comitato di indirizzo e coordinamento)

(1) È istituito il Comitato di indirizzo e coordinamento per il Sistema statistico provinciale, per il perseguimento dei fini indicati all'articolo 2, nel rispetto degli indirizzi generali previsti dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 322/1989, con particolare riferimento alle funzioni di coordinamento, di indirizzo e di razionalizzazione dei flussi informativi statistici a livello provinciale.

(2) Del Comitato fanno parte:

  1. il direttore dell'Istituto provinciale di statistica, con funzioni di presidente;
  2. un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
  3. un rappresentante dei comuni, designato dal Consorzio dei comuni;
  4. un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano;
  5. un rappresentante delle unità sanitarie locali, designato dalle stesse;
  6. due direttori di ripartizione dell'amministrazione provinciale, scelti dalla Giunta tra le ripartizioni che svolgono tra i loro compiti anche attività statistica, e il direttore della Ripartizione informatica;
  7. due membri scelti tra professori universitari ed esperti in ambito statistico, economico, sociale ed affine, individuati dalla Giunta provinciale;
  8. un rappresentante dell'Istituto per la promozione dei lavoratori.

(3) Il Comitato è costituito con deliberazione della Giunta provinciale.

(4) Il comitato nomina al proprio interno il Vicepresidente. Per problemi particolari possono essere invitati di volta in volta, tramite il presidente, esperti a titolo consultivo.

(5) Il Comitato dura in carica per un periodo di quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati. I membri designati come rappresentanti degli enti facenti parte del Sistema statistico provinciale sono scelti preferibilmente tra funzionari o esperti con competenze nel campo della statistica. I membri del Comitato devono essere scelti preferibilmente tra persone con sufficiente conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Indipendentemente dal rapporto proporzionale fra i gruppi linguistici, può essere nominato membro del comitato un appartenente al gruppo linguistico ladino.

(6) Per la realizzazione dei compiti del Sistema il Comitato emana direttive tecniche e atti di indirizzo nei confronti degli uffici di statistica degli enti che fanno parte del Sistema statistico provinciale, propone alla Giunta provinciale il programma statistico provinciale e redige per la Giunta provinciale un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 5 (Programma statistico provinciale)

(1) Nel programma statistico provinciale sono stabilite le rilevazioni e le elaborazioni statistiche afferenti le materie di competenza provinciale. Ai fini della predisposizione del programma gli enti compresi nel Sistema statistico provinciale fanno pervenire alla segreteria del Comitato di cui all'articolo 4, entro la data fissata dallo stesso, le proposte di rilevazioni ed elaborazioni statistiche.

(2) Il programma ha durata triennale e va tenuto aggiornato annualmente.

(3) Il programma individua anche gli enti, gli uffici e gli organismi tenuti a collaborare all'esecuzione delle iniziative indicate al comma 1.

(4) Il programma, predisposto dall'Istituto provinciale di statistica, è sottoposto dal Comitato di cui all'articolo 4 all'approvazione della Giunta provinciale.

Art. 6 (Rapporti tra Sistema statistico provinciale e Sistema statistico nazionale)

(1) I dati statistici raccolti dagli enti facenti parte del Sistema statistico provinciale e compresi nel programma statistico provinciale, sono trasmessi ad enti ed uffici che fanno parte del Sistema statistico nazionale per il tramite dell'Istituto provinciale di statistica, salvo diversa intesa con gli uffici interessati, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del D.Lgs. n. 290/1993, con i criteri e le modalità indicati all'articolo 21 del D.Lgs. n. 322/1989.

Art. 7 (Obbligo di risposta)

(1) Le amministrazioni e gli enti pubblici sono soggetti all'obbligo di fornire dati e notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico provinciale. I soggetti privati sono sottoposti al medesimo obbligo per le rilevazioni statistiche rientranti nei programmi stessi che prevedano espressamente tale obbligo. Si applicano i limiti previsti all'articolo 7 del D.Lgs. n. 322/1989.

(2) Coloro che non forniscano ovvero forniscano scientemente errati o incompleti i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni ed indagini inserite nel programma statistico provinciale, sono soggetti alle sanzioni che la legge dello Stato prevede per le stesse fattispecie.

Art. 8 (Disposizioni di tutela dei dati)

(1) Gli uffici di statistica di cui all'articolo 1 non possono fornire o comunicare dati e informazioni ad alcun soggetto esterno agli uffici stessi, sia pubblico che privato, e a nessun titolo, se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale. È fatto salvo l'interscambio di dati statistici elementari, resi anonimi, tra gli uffici di statistica facenti parte del Sistema statistico provinciale per i dati di reciproca competenza.

(2) I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico provinciale sono patrimonio della collettività e sono messi a disposizione per fini di studio e di ricerca di coloro che li richiedono secondo la disciplina della presente legge, fermi restando i divieti di cui al comma 1. Enti pubblici e privati e singoli cittadini hanno pertanto diritto di accedere ai dati statistici facendone richiesta agli uffici indicati al comma 1. I dati, se non immediatamente disponibili, vengono consegnati ai richiedenti nel tempo strettamente necessario per la riproduzione, con eventuale rimborso delle spese secondo i criteri fissati dalla Giunta provinciale.

(3) Per esigenze particolari, connesse a determinate rilevazioni e studi statistici previsti dal programma statistico provinciale, il direttore dell'Istituto provinciale di statistica può chiedere la comunicazione al sistema, da parte degli uffici appartenenti al sistema, di categorie di dati in forma nominativa, salvo le riserve previste dalla legge.

(4) Fatte salve le disposizioni previste dalla legge provinciale, regionale o statale in materia di segreto d'ufficio e di accesso ai documenti, non figurano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti presenti nei pubblici registri.

Art. 9 (Istituto provinciale di statistica (ASTAT))

(1)2)

(2) L'ASTAT opera in piena indipendenza dagli organi provinciali sotto il profilo dell'organizzazione e della gestione delle attività dell'Istituto, ed è collocato per effetto dell'articolo 4, comma 1, della L.P. n. 10/1992alle dipendenze della direzione generale.

(3) L'ASTAT ha i seguenti compiti:

  1. predispone il programma statistico provinciale;
  2. assicura il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione in ambito provinciale di tutte le fonti informative pubbliche preposte alla raccolta e all'elaborazione dei dati statistici;
  3. effettua i censimenti e le altre rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, curando, salvo diversa intesa con l'ISTAT e con gli organi titolari delle rilevazioni, la verifica, la correzione e la memorizzazione dei dati rilevati;
  4. effettua gli studi, le rilevazioni e le elaborazioni statistiche previste dal programma statistico provinciale e ad esso affidate;
  5. attua le iniziative di indirizzo e coordinamento decise dal Comitato di indirizzo e coordinamento per il Sistema statistico provinciale;
  6. offre assistenza tecnica agli enti e agli uffici facenti parte del Sistema statistico provinciale e valuta l'adeguatezza della loro attività agli obiettivi del programma statistico provinciale;
  7. convalida i risultati delle rilevazioni statistiche;
  8. predispone, per le esigenze evidenziate a livello provinciale, le nomenclature e le metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni. Le nomenclature e le metodologie introdotte, in sintonia con le indicazioni di carattere generale previste all'articolo 15 del D.Lgs. n. 322/1989sono vincolanti per gli enti e gli organismi facenti parte del Sistema statistico provinciale;
  9. cura la ricerca e lo studio dei risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate;
  10. cura la pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati, in particolare dell'Annuario statistico provinciale e dei Bollettini informativi;
  11. esegue particolari elaborazioni statistiche per conto di enti pubblici e privati e ne cura, su richiesta, la pubblicazione; in tal caso vanno definite, in ragione della rilevanza dell'elaborazione sotto il profilo della pubblica utilità, le eventuali spese a carico dei richiedenti;
  12. svolge attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico provinciale, tenendo conto degli orientamenti indicati dall'ISTAT per i membri del Sistema statistico nazionale;
  13. promuove e cura lo sviluppo del Sistema informativo statistico provinciale, anche ai fini della raccolta sistematica, dell'aggiornamento e dell'elaborazione di tutti i dati e di tutte le informazioni interessanti la statistica e la pianificazione provinciale, comprensoriale e comunale;
  14. definisce con l'ISTAT, con gli altri enti titolari delle rilevazioni nonché con gli enti e gli uffici facenti parte del Sistema statistico provinciale, intese tecniche per la determinazione di modalità organizzative in relazione ai censimenti e alle altre rilevazioni disposte sul territorio provinciale.

(4) Per lo svolgimento dei propri compiti l'ASTAT può avvalersi, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 290/1993, della collaborazione di altri uffici del Sistema statistico nazionale operanti sul territorio provinciale e di altri uffici statistici facenti parte del Sistema statistico provinciale. L'ASTAT può avvalersi altresì della collaborazione di altri enti pubblici e privati e di società mediante opportuni contratti e convenzioni.

2)

Modifica il numero 8 dell'allegato A alla L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

Art. 10 (Funzioni del direttore a capo dell'Istituto provinciale di statistica)

(1) Il direttore, oltre alle funzioni previste dall'articolo 10 della L.P. n. 10/1992, esercita le seguenti funzioni:

  1. provvede, in autonomia gestionale ed operativa, anche tramite funzionario delegato, ad adottare tutti i provvedimenti inerenti alla gestione dell'Istituto stesso e al pagamento delle relative spese; 3)
  2. predispone, al fine dell'inserimento nel programma statistico provinciale di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a), il programma annuale dell'Istituto, formula la previsione di spesa ed individua il fabbisogno di personale per l'attuazione del programma;
  3. dispone l'assunzione di personale per l'Istituto con contratti d'opera ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile o con contratti di lavoro ai sensi della normativa vigente, per far fronte alle esigenze straordinarie connesse con rilevazioni e censimenti generali e particolari per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per un periodo massimo complessivo di diciotto mesi;
  4. stipula contratti e convenzioni necessari allo svolgimento dell'attività dell'Istituto entro i limiti di spesa per il singolo contratto fissati con deliberazione della Giunta provinciale, salvo diversa autorizzazione per casi motivati;
  5. stabilisce il numero massimo dei rilevatori e dispone gli incarichi, fissando tempi e spettanze del rapporto di collaborazione;
  6. determina, motivandola, la quota a carico di terzi per prestazioni rese nei confronti degli stessi.
3)

La lettera a) è stata sostituita dall'art. 26 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

Art. 11 (Coordinamento)

(1) Ai fini del coordinamento previsto agli articoli 1 e 2, gli uffici degli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale operanti in provincia di Bolzano e gli altri uffici degli enti compresi nel Sistema statistico provinciale concordano con l'ASTAT le modalità di esecuzione dei progetti di rilevazione statistica per le rilevazioni statistiche da loro disposte.

(2) Le strutture organizzative dell'amministrazione provinciale e gli enti pubblici istituiti con legge provinciale si avvalgono esclusivamente dell'Istituto provinciale di statistica per la progettazione, l'organizzazione e l'esecuzione di rilevazioni e studi di carattere statistico, salvo diversa intesa, che va comunque definita con l'Istituto stesso.

(3) Ai fini del coordinamento previsto nei commi precedenti, per ambiti di particolare rilevanza potranno essere concordate con gli uffici degli enti ed istituti coinvolti, con regolamento di esecuzione e su proposta del Comitato di indirizzo e coordinamento, le modalità d'intesa, le competenze e le risorse necessarie.

Art. 12 (Mezzi finanziari)

(1) I mezzi finanziari occorrenti per il funzionamento dell'ASTAT e l'espletamento delle sue attività sono costituiti da:

  1. le somme stanziate nel bilancio provinciale per l'attività ordinaria e corrente del Servizio statistico;
  2. le somme stanziate nel bilancio provinciale per spese in conto capitale connesse al funzionamento del Servizio statistico;
  3. le assegnazioni straordinarie di fondi per particolari attività affidate all'ASTAT dalla Giunta provinciale;
  4. i fondi messi a disposizione dell'ASTAT dall'ISTAT o da altri enti pubblici e privati per l'effettuazione di rilevazioni, studi e pubblicazioni, che saranno utilizzati a tali fini dall'Istituto. Tali fondi saranno iscritti nel bilancio della Provincia autonoma di Bolzano con le modalità indicate all'articolo 25, comma 1, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

Art. 134)

4)

L'art. 13 è stato abrogato dall'art. 47 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

Art. 14 (Disposizioni transitorie e finanziarie)

(1) L'Istituto provinciale di statistica di cui alla legge provinciale 20 giugno 1980, n. 23cessa la propria attività con il 1° luglio 1996. Dalla stessa data la Provincia autonoma di Bolzano subentra nei rapporti attivi e passivi del predetto istituto.

(2) Gli organi del cessato Istituto rimangono in carica per i soli adempimenti connessi con la predisposizione e revisione del conto consuntivo della gestione del bilancio fino al 30 giugno 1996, il quale dovrà essere trasmesso alla Giunta provinciale per l'approvazione entro i due mesi successivi.

(3) Per l'attuazione della presente legge sono utilizzati nell'esercizio finanziario 1996 gli stanziamenti non ancora impegnati, iscritti in bilancio per l'applicazione della L.P. n. 23/1980, di cui è disposta l'abrogazione con l'articolo 16, nonché le maggiori entrate derivanti dalla riscossione dei crediti del cessato Istituto provinciale di statistica. Le spese a carico degli esercizi successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

(4) La Giunta Provinciale è autorizzata ad effettuare il pagamento delle passività del cessato Istituto provinciale di statistica anche prima dell'approvazione del conto consuntivo di cui al comma 2, sulla base degli impegni assunti dall'istituto medesimo.

Art. 155)

5)

Omissis.

Art. 16 (Abrogazione di norme)

(1) La legge provinciale 20 giugno 1980, n. 23, così come modificata dalla legge provinciale 7 agosto 1987, n. 20, è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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