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In vigore al: 19/04/2016

f) LEGGE PROVINCIALE 20 aprile 1993, n. 91)
Modifiche alla legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41 : "Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche"

1)

Pubblicata nel B.U. 4 maggio 1993, n. 20.

Art. 1-32.   2)

2)

Recano modifiche alla L.P. 7 novembre 1983, n. 41.

Art. 33

(1) Ai fini della determinazione del finanziamento per il personale di cui agli articoli 10 e 27/bis viene considerato il trattamento economico vigente per i vari livelli provinciali all'inizio di ogni anno.

Art. 34

(1) Le disposizioni relative alle anticipazioni di cui all'articolo 15/bis della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, inserito dall'articolo 14 della presente legge, si applicano anche alla normativa relativa alla legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, modificata dalla L.P. n. 41/1983, e dalla legge provinciale 19 agosto 1988, n. 36, e alla legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18.

(2) Le stesse disposizioni si applicano analogamente ai finanziamenti annuali concessi per l'attività, ai sensi della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, dell'articolo 14 della legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23, della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, modificata dalla legge provinciale 2 giugno 1988, n. 21, e dell'articolo 17 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, agli enti pubblici e privati che offrano garanzie di continuità e di efficienza sul piano organizzativo e dei contenuti. 3)

3)

L'art. 34 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 13 ottobre 1993, n. 15.

Art. 35 (Controllo sui finanziamenti)

(1) Qualora i competenti uffici provinciale accertino che i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti provinciali erogati per specifiche attività ai sensi delle leggi provinciali, indicate all'articolo 34, non siano destinati, in tutto o in parte, alla realizzazione delle stesse, ne fanno rapporto all'assessore provinciale competente e denuncia all'autorità giudiziaria. L'assessore provinciale competente in materia dispone, nel caso di accertata inadempienza, il recupero dei finanziamenti concessi, maggiorato degli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti.

Art. 36 (Gestione diretta ed entrate)

(1) Nel caso di gestione diretta di iniziative da parte degli uffici provinciali, ove siano previste quote di partecipazione, può essere autorizzata l'accensione di appositi conti presso la competente Tesoreria.

(2) I prelevamenti e l'utilizzo delle somme versate sui conti di cui al precedente comma sono disposti dai direttori dei competenti Uffici provinciali. Gli interessi attivi maturati sui conti suddetti vengono introitati nel bilancio della Provincia alla scadenza di ciascun esercizio finanziario.

(3) Al termine di ogni esercizio finanziario i competenti direttori d'Ufficio presentano il rendiconto della gestione delle somme predette e, previo controllo dell'Ufficio vigilanza finanziaria, lo sottopongono alla Giunta provinciale per l'approvazione.

Art. 37 (Esperti)

(1) Agli esperti esterni che fanno parte di Commissioni provinciali sono corrisposti per la durata della seduta e per eventuali lavori preparatori e di studio compiuti al di fuori delle riunioni i compensi fissati dalla Giunta provinciale per i corsi formativi.

Art. 38 (Testo unificato)

(1) Il Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a riordinare in forma di testo unificato, senza introdurre modifica alcuna, la legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, modificata dalla presente legge.

Art. 39 (Personale amministrativo degli istituti pedagogici)

(1)  4)

(2) Per sopperire alle maggiori esigenze di personale amministrativo degli istituti pedagogici di madrelingua tedesca e italiana la dotazione organica del ruolo generale del personale provinciale di cui all'allegato 1 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11, e successive modifiche, è aumentata di due posti nella sesta qualifica funzionale.

4)

Sostituisce il comma 4 dell'art. 10 della L.P. 30 giugno 1987, n. 13.

Art. 40   5)

5)

Integra l'art. 1 della L.P. 13 marzo 1987, n. 5.

Art. 41   6)

6)

Sostituisce il comma 4 dell'art. 2 della L.P. 11 maggio 1988, n. 18.

Art. 42 (Norme transitorie)

(1) In sede di prima applicazione della legge provinciale 7 agosto 1990, n. 17: "Interventi per la promozione delle biblioteche scolastiche", e entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di bibliotecario possono essere assegnati alle relative biblioteche scolastiche e ai relativi servizi bibliotecari - su proposta della rispettiva direzione scolastica ovvero del competente consiglio di biblioteca della relativa biblioteca interscolastica - dipendenti con la qualifica di coadiutore amministrativo o di magazziniere, qualora questi siano già adibiti a tale servizio e dispongano di adeguata preparazione. Rimane comunque invariata la loro posizione economico-giuridica.

(2) Le modalità di finanziamento del personale di cui all'articolo 8 della presente legge avrà applicazione dal 1° gennaio 1993.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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