Pubblicata nel B.U. 23 novembre 1993, n. 57.
(1) Il servizio o corpo di polizia municipale è alle dipendenze del sindaco o dell'assessore da questi delegato, che vi sovraintende impartendo le direttive e vigilando sullo svolgimento del servizio.
(2) In caso di gestione associata del servizio o corpo di polizia municipale, il relativo atto costitutivo disciplina l'adozione del regolamento che deve contenere quanto segue:
(3) Gli addetti a tali servizi o corpi sono in ogni caso sottoposti al sindaco o all'assessore delegato competente per il territorio in cui si trovano ad operare.
(4) Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e nei limiti delle proprie attribuzioni gli addetti ai servizi o corpi di polizia municipale sono messi a disposizione dal sindaco, su motivata richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità giudiziaria. Nell'esercizio di tali funzioni il personale di cui sopra dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.