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In vigore al: 19/04/2016

d) LEGGE PROVINCIALE 2 luglio 1993, n. 131)
Provvedimento in materia di tutela del lavoro

1)
Pubblicata nel B.U. 13 luglio 1993, n. 32.

Art. 1  delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a disporre e concludere la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano ad una società per azioni, a capitale pubblico e privato, il cui statuto preveda fra i fini sociali l'espletamento di attività di studio e di controllo tecnico di materiale, di macchine, impianti e apparecchi nonché di studio nel settore della tutela dell'ambiente, del lavoro e della prevenzione incendi.

(2) L'attività posta in essere dalla società deve riguardare compiti che richiedano speciali competenze tecniche e scientifiche, nonché l'impiego di una complessa organizzazione tecnica, e deve essere riconducibile alla sfera di attribuzioni della Provincia autonoma nell'ambito del proprio territorio.

(3) Nei primi tre anni di esercizio della società la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi per la copertura di eventuali costi sostenuti dalla società per l'addestramento e l'aggiornamento professionale del personale specializzato e a concedere contributi in conto gestione.

(4) La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare al capitale azionario della società in misura pari al 51%. Per tale finalità è autorizzata una spesa massima di un miliardo a carico dell'esercizio finanziario 1993.

(5) Per la concessione di contributi ai sensi del comma 3 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 500 milioni.

(6) Le spese per l'attuazione della presente legge, a carico degli esercizi finanziari successivi, saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

(7) Alla copertura degli oneri indicati ai commi 4 e 5, per complessive lire 1500 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102120 dello stato di previsione della spesa (partita n. 2 dell'allegato n. 4 al bilancio).

(8) La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, le necessarie variazioni al bilancio di previsione per l'anno 1993 per l'attuazione delle spese indicate ai commi 4 e 5.

massimeDelibera N. 2921 del 03.09.2007 - Delibera per il Consorzio dell'osservatorio ambientale e per la sicurezza del lavoro per i lavori afferenti il cunicolo Pilota per la Galleria di Base del Brennerto

Art. 2

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi e sovvenzioni a privati, enti, società e associazioni per studi, manifestazioni, iniziative e attività nel campo della sicurezza e tutela del lavoro, nonché della sicurezza di macchine, impianti e apparecchiature.

(2) Con regolamento di esecuzione sono stabiliti i criteri per l'erogazione e la liquidazione dei contributi e delle sovvenzioni, la documentazione richiesta ai medesimi fini e la data di presentazione delle domande.

(3) Le spese per l'attuazione del comma 1 sono stabilite a partire dall'esercizio finanziario 1993 dalla legge finanziaria annuale o da altro provvedimento legislativo di analoga natura.

Art. 3

(1) Gli organi provinciali e le autorità locali competenti possono, nell'ambito delle proprie attribuzioni, rilasciare, sospendere o revocare i nulla osta, le licenze e le autorizzazioni previste dalla vigente normativa sulla base di risultati tecnici prodotti da professionisti o società specializzati, nonché emanare ordinanze per la tutela dell'incolumità delle persone e dell'ambiente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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