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In vigore al: 19/04/2016

a) LEGGE PROVINCIALE 10 giugno 1992, n. 161)
Interventi per la metanizzazione in provincia di Bolzano e per la realizzazione e gestione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti

1)

Pubblicata nel B.U. 23 giugno 1992, n. 26.

Art. 1

(1) La Giunta provinciale, sulla base di apposita convenzione, è autorizzata ad assegnare alla società nazionale approvvigionamento metano S.p.A., di seguito denominata SNAM, un contributo a fondo perduto per la realizzazione del metanodotto principale, secondo il tracciato da definirsi nella convenzione stessa, nonché a corrispondere alla SNAM gli importi erogati per il risarcimento dei danni connessi alla costituzione del metanodotto e le indennità per la costituzione della servitù necessarie alla realizzazione dei relativi impianti.

Art. 2

(1) Nella convenzione di cui al precedente articolo 1 e sulla base del progetto elaborato dalla SNAM, viene stabilito l'ammontare del contributo e le modalità di erogazione dello stesso.

(2) Gli importi dovuti per il risarcimento dei danni e per le indennità di costituzione delle servitù, da stabilirsi in conformità alle vigenti disposizioni di legge provinciali, vengono liquidati con deliberazione della Giunta provinciale, sulla base di idonea documentazione e su conforme parere dell'ufficio estimo della Provincia.

Art. 2/bis (Distanze di sicurezza dai gasdotti)

(1) In attuazione della direttiva 2003/55/CE la Giunta provinciale è autorizzata a definire, ai fini della sicurezza antincendi per il trasporto di gas naturale, per le tubazioni di nuova costruzione o in esercizio ubicate sul territorio provinciale, con pressione di esercizio fino a 64 bar, le distanze di sicurezza con proprio provvedimento. 2)

2)

L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 24, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 3

(1) La legge provinciale 21 novembre 1983, n. 46, modificata dall'articolo 17 della legge provinciale 25 febbraio 1986, n. 5, concernente interventi diretti a consentire la realizzazione del metanodotto Bolzano-Merano e del condotto per il trasporto dei fanghi dall'impianto di depurazione di Merano all'impianto di Bolzano, è abrogata.

Art. 4

(1) La Provincia autonoma di Bolzano ravvisa la necessità di realizzare e gestire, in collaborazione con il Comune di Bolzano ed i Comuni vicini, impianti per lo smaltimento dei rifiuti. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre e concludere la partecipazione della Provincia alla società per azioni "ECO CENTER", a prevalente capitale pubblico locale.

(2) Lo statuto della società deve prevedere in particolare:

  • a)  tra i fini sociali la gestione e la realizzazione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti;
  • b)  un' adeguata rappresentanza della Provincia, rapportata alla quota di capitale sottoscritto, negli organi di amministrazione e di controllo; i rappresentanti della Provincia sono nominati dalla Giunta provinciale.

(3) La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare al capitale azionario della società in misura non superiore al 10%, fino ad una spesa totale massima di lire 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992.

(4) Nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio stabilito dalla legge finanziaria, la Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere e versare ulteriori quote del capitale della società di cui al comma 1 e a disporre la copertura di eventuali perdite di esercizio, mediante reintegro del capitale sociale in ragione delle azioni possedute, in base a regolari deliberazioni assunte dagli organi sociali.

(5) Alla copertura dell'onere indicato al comma 3 si provvede mediante riduzione per pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, tabella B, n. 5, della L.P. 16 marzo 1992, n. 7, e dello stanziamento iscritto al capitolo 85050 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1992.

Art. 5-6.   3)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

3)

Omissis.