In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 19/04/2016

m) LEGGE PROVINCIALE 7 maggio 1991, n. 141)
Disciplina dei rapporti con le organizzazioni dei donatori di sangue

1)
Pubblicata nel B.U. 21 maggio 1991, n. 22.

Art. 1 (Collaborazione con le organizzazioni dei donatori di sangue)  delibera sentenza

(1) Il servizio sanitario della Provincia autonoma di Bolzano si avvale della collaborazione delle organizzazioni dei donatori di sangue per lo svolgimento delle attività del servizio trasfusionale.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 49 del 06.02.1991 - Disciplina della trasfusione del sangue - Previsione di norme di indirizzo e coordinamento - Poteri sostitutivi dello Stato

Art. 2 (Concessione di sovvenzioni e contributi)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere annualmente alle organizzazioni dei donatori di sangue, regolarmente costituite e funzionanti in provincia, una sovvenzione per le spese gestionali, associative e di propaganda.

(2) Per ottenere i benefici di cui al comma precedente le organizzazioni dei donatori di sangue operanti in provincia devono presentare apposita domanda all'amministrazione provinciale entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.

(3) La Giunta provinciale è altresì autorizzata a corrispondere alle organizzazioni dei donatori di sangue un contributo sotto forma di quota fissa per ogni sacca di sangue donato e messa a disposizione dei centri di prelievo operanti nell'ambito del servizio sanitario provinciale.

(4) La Giunta provinciale determina annualmente la quota fissa per ogni sacca di sangue donato di cui al comma 3.

Art. 3 (Liquidazione delle sovvenzioni e dei contributi)

(1) Alla domanda di sovvenzione di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 2 deve essere allegata la seguente documentazione:

  • a)  dati statistici sull' attività svolta nell'anno precedente e il numero dei soci dell'associazione;
  • b)  bilancio consuntivo dell' anno precedente;
  • c)  bilancio di previsione dell' anno di riferimento;
  • d)  relazione sull' attività svolta nell'anno precedente;
  • e)  relazione sull' attività programmata nell'anno di riferimento.

(2) La Giunta provinciale all'inizio di ogni esercizio finanziario, è autorizzata a concedere all'associazione volontari del sangue un anticipo fino al 50% della sovvenzione assegnata nell'anno precedente. Detto anticipo viene concesso su apposita domanda da inoltrarsi entro il 15 gennaio di ogni anno.

Art. 4 (Abrogazione di norme)

(1) La legge provinciale 24 novembre 1973, n. 86, ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 12 settembre 1974, n. 66, sono abrogati.

(2) La lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, è abrogata.

Art. 5   2)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

2)
Omissis.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 15 settembre 1973, n. 54
ActionActionb) Legge provinciale 27 settembre 1973, n. 57
ActionActionc) Legge provinciale 17 settembre 1973, n. 60
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 maggio 1974, n. 41
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 settembre 1976, n. 49
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1976, n. 53
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1977, n. 2 —
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 26 luglio 1978, n. 45
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 1° dicembre 1978, n. 62
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1982, n. 39
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1988, n. 11
ActionActionl) Legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16 
ActionActionm) LEGGE PROVINCIALE 7 maggio 1991, n. 14 —
ActionActionn) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 1992, n. 7
ActionActiono) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 maggio 1992, n. 19
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 febbraio 2005, n. 6
ActionActionq) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16
ActionActionr) Legge provinciale 13 maggio 2015, n. 4
ActionActionC Igiene
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico