In vigore al

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In vigore al: 19/04/2016

b) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 101)
Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale

1)
Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1991, n. 19.

CAPO I
Disposizioni generali

SEZIONE I
Atti che precedono la dichiarazione di pubblica utilità

Art. 1 (Ambito di applicazione)            delibera sentenza

(1)  Le disposizioni della presente legge si applicano all'espropriazione di beni immobili, di diritti relativi a beni immobili, e alla costituzione coattiva di servitù, occorrenti per la realizzazione di opere od interventi di pubblica utilità da parte della Provincia, degli enti provinciali, dei comuni, dei consorzi tra comuni, delle comunità comprensoriali, e loro aziende, nelle materie di competenza provinciale.

(2)  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'espropriazione e alla costituzione di servitù coattive per la realizzazione di opere od interventi da realizzarsi da altri enti pubblici e privati, o da singoli individui, purché dichiarati di pubblica utilità, o siano considerati da leggi speciali di pubblico interesse.

(3)  Sono opere e interventi di pubblica utilità, agli effetti della presente legge, quelli di cui all'articolo 32/bis e quelli che vengono espressamente dichiarati tali per norma di legge speciale o con provvedimento dell'autorità competente ai sensi della normativa vigente in materia.2) 

(4)  Per le opere e gli interventi da eseguirsi dalla Provincia e dai comuni, l'approvazione dei relativi progetti tecnici secondo la vigente normativa equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza di tutte le opere, impianti e lavori in essi previsti.2) 

(5)  Fatte salve altre disposizioni, il vincolo preordinato all'esproprio apposto su aree su cui sono localizzati infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale ha una durata di 20  anni. 3) 

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massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 366 del 10.12.2003 - Determinazione dell'indennità di esproprio in base al criterio dell'edificabilità legale - Dichiarazione di manifesta inammissibilità
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2)
I commi 3 e 4 sono stati sostituiti dall'art. 10 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.
3)
L'art. 1, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 20, comma 1, della L.P. 20 luglio 2006, n. 7, e poi così modificato dall'art. 24, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 1/bis (Attribuzione di competenze)   

(1)  Ferme restando le attribuzioni della commissione di cui all'articolo 11, le funzioni ed incombenze di cui all'articolo 1 sono esercitate dai comuni con l'osservanza delle procedure e dei criteri di cui alla presente legge, qualora siano riferite ad opere od interventi di interesse pubblico di competenza dei comuni, loro aziende o consorzi.

(2)  Nelle operazioni di stima dovranno essere rispettati i valori di riferimento per la determinazione delle indennità di espropriazione stabiliti annualmente dall'Ufficio Estimo della Provincia.

(3)  Le procedure d'esproprio, di costituzione di servitù e la redazione delle stime nell'interesse delle comunità comprensoriali vengono espletate dai comuni territorialmente competenti.4) 

4)
L'art. 1/bis è stato inserito dall'art. 39, comma 1, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2, e successivamente sostituito dall'art. 40 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9; il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 22 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11. Vedi l'art. 39, comma 7, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 2 (Accesso alla proprietà privata)

(1)  I periti incaricati della formazione del progetto dell'opera o dell'intervento, possono introdursi nelle proprietà private e procedere alle operazioni planimetriche e ad altri lavori preparatori dipendenti dall'incarico ricevuto, purché ne sia data loro facoltà con decreto del Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio o del sindaco territorialmente competente, e ne sia dato avviso ai proprietari cinque giorni prima. L'avviso è dato a cura del Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio o del sindaco, ed a spese di chi richiede gli studi, e deve indicare le generalità delle persone cui è data facoltà di introdursi nelle proprietà private. Se si tratta di luoghi abitati, su istanza delle parti interessate, l'autorità competente fissa il tempo ed il modo con cui la facoltà può essere esercitata. Il sindaco ed i proprietari interessati possono assistere alle operazioni peritali o farsi rappresentare da persone di fiducia.

(2)  Coloro che intraprendono le operazioni peritali sono obbligati a risarcire qualunque danno arrecato ai proprietari; per assicurare il pagamento dei relativi indennizzi, il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio o il sindaco possono prescrivere il preventivo deposito di una cauzione infruttifera.

(3)  Nel decreto è fissata la durata delle operazioni peritali.

(4)  Chi si oppone alle operazioni dei periti, o chi togliesse i picchetti o altri segnali che fossero stati infissi per eseguire le operazioni stesse, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 81 a Euro 794, che viene irrogata dall'autorità che ha autorizzato le operazioni peritali; sono fatte salve le sanzioni penali e civili.5) 

5)
L'art. 2 è stato modificato dall'art. 31 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4. Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 25, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.

SEZIONE II
Dichiarazione di pubblica utilità

Art. 3 (Comunicazione dell'avvio del procedimento)            delibera sentenza

(1)  Il promotore dell'esproprio interessato all'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera deposita presso l'autorità espropriante una relazione esplicativa dell'opera o dell'intervento da realizzare, le mappe catastali, sulle quali sono individuate le aree da espropriare, l'elenco dei proprietari iscritti nei libri fondiari riguardo alle singole particelle edificiali o fondiarie interessate, nonché le planimetrie dei piani urbanistici vigenti.

(2)  L'autorità espropriante invia ai proprietari tavolari l'avviso dell'avvio del procedimento, con l'avvertimento che essi hanno la facoltà di prendere visione della documentazione di cui al comma 1 presso il comune nel cui territorio si trova il bene. Le comunicazioni relative a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio, possono essere inviate all'amministratore del condominio. Un apposito avviso deve essere, inoltre, pubblicato sul sito informatico dell'autorità espropriante.

(3)  In caso di irreperibilità del proprietario, la comunicazione di cui al comma 2 è sostituita da un avviso affisso per 20 giorni consecutivi all'albo del comune in cui si trova il bene.

(4)  Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, gli interessati possono presentare osservazioni scritte, da depositarsi presso l'autorità espropriante o il comune. Decorso tale termine, il sindaco o la sindaca trasmette la documentazione al promotore dell'espropriazione entro i successivi 15 giorni.

(5)  Con le osservazioni di cui al comma 4, il proprietario dell'area può chiedere l'espropriazione anche delle frazioni residue dei suoi beni, che non sono state prese in considerazione, qualora ne sia disagevole l'utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne un'agevole utilizzazione.

(6)  L'autorità espropriante si pronuncia sulle osservazioni con il decreto di cui all'articolo 5.6) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 313 del 02.09.2008 - Beni da espropriarsi per pubblica utilità - non è ammesso un utilizzo per fini diversi
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 62 vom 04.03.2008 - Enteignung für öffentliche Verkehrsflächen - Ausmaß laut Katastereintragungen - Eigentümer laut Grundbuch - Grenzregelungsansprüche - Zufahrten zu öffentlichen Verkehrswegen - technische Ermessenfreiheit der Verwaltung
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 451 vom 22.12.2005 - Enteignungsverfahren - Frist für die Benachrichtigung der Eigentümer ist keine Ausschlussfrist
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 366 del 29.08.2003 - Espropriazione per pubblica utilità - non serve notifica del decreto di occupazione ai locatari
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 306 del 14.07.2003 - Percorso pedonale nel piano di attuazione - comporta dichiarazione di pubblica utilità della servitù
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 538 vom 29.11.2002 - Enteignung - Gemeinnützigkeit des enteigneten Objektes - indirekter Nutzen
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 49 vom 31.01.2002 - Enteignung einer Fläche von 2.700 m2 für den Bau eines Kindergartens - Verhältnismäßigkeit
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 282 vom 28.09.1998 - Anfechtung des Voraktes - betrifft automatisch auch Folgeakten Enteignung - 15 tägige Frist für Einwände im Interesse der Eigentümer festgesetzt
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 315 vom 05.08.1997 - Annahme des Enteignungsentschädigung - Verlust der RekursmöglichkeitEnteignungsverfahren - Berücksichtigung aller Einwände der Beteiligungsberechtigten
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 10.03.1997 - Indicazioni di piano urbanistico comunale - giustificano dichiarazione di pubblica utilitàInammissibiltà di proposte di permuta in materia di espropriazioneDiscrezionalità della scelta dell'amministrazione - sufficiente motivazioneIndennità di esproprio - è determinata dall'ufficio estimo provinciale
6)
L'art. 3 è stato così sostituito dall'art. 38, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4. Vedi anche le norme transitorie di cui all'art. 47, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 47) 

7)
L'art. 4 è stato modificato dall'art. 31 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4, e poi abrogato dall'art. 38, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4. Vedi anche le norme transitorie di cui all'art. 47, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 5 (Decreto dirigenziale)                delibera sentenza

(1)  Entro 60 giorni dal ricevimento degli atti, il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio, con proprio decreto che costituisce provvedimento definitivo, dichiara la pubblica utilità, nonché, ove occorre, l'urgenza e l'indifferibilità delle opere e degli interventi previsti nella relazione, e determina l'indennità di espropriazione o di costituzione coattiva di servitù, da corrispondersi agli aventi diritto.

(2)  Se la domanda è presentata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il decreto dirigenziale è emesso previa deliberazione della Giunta provinciale.

(3)  Nel decreto sono indicati, a pena di nullità, i termini entro i quali devono essere compiute le espropriazioni o costituite le servitù coattive, rispettivamente iniziati e ultimati i relativi lavori, salvo che si tratti di interventi di pubblica utilità senza esecuzione di lavori.

(4)  Se la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità delle opere e degli interventi discende da norma di legge speciale o da provvedimento di altra autorità competente, ne è fatta espressa menzione nel decreto di cui al comma 1.

(5)  I termini di cui al comma 3 possono essere prorogati dal Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio per casi di forza maggiore o per altre ragioni indipendenti dalla volontà del richiedente, ma sempre con determinata prefissione di tempo.

(6)  Trascorsi i termini di cui ai commi 3 e 5, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e non può procedersi alle espropriazioni o alla costituzione coattiva di servitù se non in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte.

(7)  Qualora la legge abbia fissato il termine per l'esecuzione di un'opera o di un intervento pubblico, questo può essere prorogato con decreto del Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio per un tempo non eccedente un terzo di quello previsto o concesso, salvo che nella legge stessa il termine non sia stato dichiarato perentorio o si sia disposto altrimenti.

(8)  Con il decreto di cui al comma 1 si avvisa altresì dell'avvenuto deposito della relazione di determinazione delle indennità nella segreteria del comune interessato.8) 

(9)  Il decreto viene notificato ai proprietari colpiti, agli eventuali altri interessati ed al richiedente diverso dalla Provincia, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili ovvero a mezzo del messo notificatore provinciale o del messo comunale.9) 

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 20 febbraio 2009, n. 62 - Piano urbanistico comunale - impugnazione della previsione di una strada – previsioni di aree preordinate all’espropriazione - dichiarazione di pubblica utilità – i progetti esecutivi non necessitano ulteriori motivazioni - espropriazione - diritto di partecipazione del proprietario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 178 del 20.04.2006 - Espropriazione per pubblica utilità - decreto ex art. 5 L.P. n.10/1991 adottato dopo la realizzazione delle opere
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 175 del 30.03.2004 - Legittimazione attiva all'impugnazione degli atti espropriativi - decreto di stima per conguaglio - errore scusabile - decreto definitivo di esproprio adottato tardivamente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 366 del 29.08.2003 - Espropriazione per pubblica utilità - non serve notifica del decreto di occupazione ai locatari
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 64 del 02.02.2002 - Competenza e giurisdizione - espropriazione per pubblica utilità - indicazione dei termini di inizio e ultimazione dei lavori
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 190 del 23.07.2001 - Pianificazione urbanistica - imposizione di vincoli - indennità - dichiarazione di pubblica utilità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 145 del 22.05.2000 - Espropriazione - dichiarazione di pubblica utilità - scadenza dei termini - Improcedibilità di un ricorso giurisdizionale avverso un atto divenuto inefficace
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 282 vom 28.09.1998 - Anfechtung des Voraktes - betrifft automatisch auch Folgeakten Enteignung - 15 tägige Frist für Einwände im Interesse der Eigentümer festgesetzt
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 10.03.1997 - Indicazioni di piano urbanistico comunale - giustificano dichiarazione di pubblica utilitàInammissibiltà di proposte di permuta in materia di espropriazioneDiscrezionalità della scelta dell'amministrazione - sufficiente motivazioneIndennità di esproprio - è determinata dall'ufficio estimo provinciale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 04.10.1996 - Natura del decreto di stima dell'indennità di esproprio - impugnazione - giurisdizione a seconda dei capi impugnati
8)
L'art. 5, comma 8, è stato così sostituito dall'art. 38, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4. Vedi anche le norme transitorie di cui all'art. 47, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
9)
L'art. 5 è stato modificato dall'art. 31 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4, e dall'art. 10 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

SEZIONE III
Indennità di espropriazione e di costituzione coattiva di servitù

Art. 6 (Deposito e pagamento dell'indennità)             delibera sentenza

(1)  I proprietari, entro 30 giorni dalla notificazione del decreto di cui all'articolo 5, possono convenire con il promotore dell'esproprio l'indennità per la cessione o l'asservimento volontario dei beni. Qualora il promotore dell'esproprio sia un ente pubblico territoriale, l'indennità concordata non può superare del 10 per cento quella determinata in via amministrativa.

(2)  L'indennità determinata ai sensi dell’articolo 7/quater, dell’articolo 7/quinquies, commi 2 e 3, dell’articolo 10, dell’articolo 13 e dell’articolo 14 è aumentata del 10 per cento, qualora i proprietari o gli altri interessati non propongano opposizione alla determinazione della stessa ai sensi dell'articolo 15. Quando l'indennità è pari al valore venale del bene, la stessa non viene aumentata.10)

(3)  Se l'espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilità o di opere private di pubblica utilità, che non rientrano nella competenza della Provincia, dei comuni e dei loro enti, aziende e consorzi, con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, si ordina, inoltre, al promotore dell'esproprio o ad altro ente tenuto per legge di depositare presso il tesoriere dell'autorità espropriante le indennità in favore degli aventi diritto, maggiorate del 10 per cento, entro 30 giorni dalla data di notificazione del decreto stesso, a pena di inefficacia dell'intera procedura.

(4)  Decorso il termine per l'opposizione di cui all'articolo 15, si procede al pagamento dell'indennità. A decorrere dal novantesimo giorno dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 5 sono dovuti gli interessi legali. Gli interessi legali non sono dovuti sulle indennità depositate per le espropriazioni indicate nel comma 3. Ai fini del pagamento dell'indennità il proprietario o i suoi aventi diritto devono dichiarare la piena e libera proprietà del bene e di assumersi ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi, e si devono obbligare a non effettuare sullo stesso bene alcun atto di disposizione o di costituzione di diritti a favore di terzi. In caso di opposizione, si procede al pagamento del solo 80 per cento dell'indennità determinata in via amministrativa e si dispone altresì la restituzione, in favore del promotore dell'esproprio o dell'ente tenuto per legge a depositare le indennità, dell'importo corrispondente al 10 per cento delle indennità non accettate.

(5)  Se il bene è gravato da ipoteca, l'indennità è corrisposta su autorizzazione scritta del titolare del diritto d'ipoteca.

(6)  In presenza di vincoli reali sui beni o di opposizione al pagamento delle indennità, e in assenza di accordo tra le parti sulle relative modalità di distribuzione, provvede, a richiesta della parte più diligente, l'autorità giudiziaria competente in base alla vigente normativa statale.11) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 462 del 27.12.2005 - Giustizia amministrativa - giudizio di ottemperanza - giudicato parziale - espropriazione per pubblica utilità - indennità - svincolo della somma depositata presso la tesoreria
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 175 del 30.03.2004 - Legittimazione attiva all'impugnazione degli atti espropriativi - decreto di stima per conguaglio - errore scusabile - decreto definitivo di esproprio adottato tardivamente
10)
L'art. 6, comma 2, è stato così modificato dall'art. 25, comma 5, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11.
11)
L'art. 6 è stato così sostituito dall'art. 38, comma 4, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4. Vedi anche le norme transitorie di cui all'art. 47, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 6/bis (Pagamenti in acconto sulle indennità)  

(1)  Può essere pagato un acconto fino all'80 per cento sulle indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza, previste dalla normativa vigente, anche se determinate a titolo provvisorio, in favore degli aventi diritto che dichiarino, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la proprietà e la piena disponibilità e libertà dell'immobile oggetto di espropriazione o di asservimento, nonché di obbligarsi a non effettuare sullo stesso bene alcun atto di disposizione o di costituzione di diritti a favore di terzi. Il destinatario del pagamento provvede a dichiarare, quando ne ricorrano le condizioni, anche la propria qualità di diretto coltivatore del suolo oggetto del procedimento espropriativo.12)

(2)  Il pagamento, a titolo provvisorio, delle indennità previste in favore dell'affittuario, mezzadro, colono parziario, compartecipante o concessionario di bene di uso civico, avviene con le modalità indicate nell'articolo 14.

(3)  Il pagamento in acconto dell'indennità di cui al presente articolo può essere disposto solo per aree di estensione superiore a 100 metri quadrati ovvero qualora l'indennità superi l'importo di 500,00 euro, salvo casi giustificati. 13)

(4)  Tutte le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, previste dalla presente legge, esonerano da ogni responsabilità i funzionari, gli incaricati o comunque i titolari degli uffici a ciò delegati, che dispongono il pagamento delle somme di cui alla presente legge.14) 12)

12)
I commi 1 e 4 dell'art. 6/bis sono stati così modificati dall'art. 14, comma 3, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
13)
L'art. 6/bis, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.
14)
L'art. 6/bis è stato inserito dall'art. 12 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

Art. 7 (Decreto di espropriazione)        delibera sentenza

(1)  Determinate le indennità, il direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio dispone entro i successivi 15 giorni con proprio decreto, che costituisce provvedimento definitivo, l'espropriazione o la costituzione di servitù.15) 16)

(2)  Il decreto dirigenziale è notificato ai proprietari, agli altri interessati, ed al richiedente diverso dalla Provincia, nelle forme indicate nell'articolo 5, comma 9.16) 

(3)  Il decreto viene intavolato presso il competente ufficio del libro fondiario ad istanza del richiedente, da presentarsi entro 15 giorni dalla data di notifica del decreto stesso. 17)

(4)  Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di dominio diretto, di indennizzo per i miglioramenti, e tutte le altre azioni esperibili sui fondi soggetti ad espropriazione o a costituzione coattiva di servitù, non possono interrompere il corso di esse, né impedirne gli effetti.

(5)  Pronunciata l'espropriazione o la costituzione coattiva di servitù, tutti i diritti relativi ai beni immobili colpiti, si possono far valere non più sui medesimi, ma sulle indennità che lì rappresentano.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 366 del 29.08.2003 - Espropriazione per pubblica utilità - non serve notifica del decreto di occupazione ai locatari
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 267 del 21.09.1999 - Ricorso giurisdizionale collettivo e/o cumulativo - condizioni per la sua ammissibilità - piste da sci e impianti funiviari - imposizione di servitù e diritti di superficie - questione di illegittimità costituzionale
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 315 vom 05.08.1997 - Annahme des Enteignungsentschädigung - Verlust der RekursmöglichkeitEnteignungsverfahren - Berücksichtigung aller Einwände der Beteiligungsberechtigten
15)
I commi 1 e 2 dell'art. 7 sono stati modificati dall'art. 31 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
16)
L'art. 7, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 38, comma 5, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4. Vedi anche le norme transitorie di cui all'art. 47, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
17)
L'art. 7, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 2, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.

Art. 7/bis (Criteri di determinazione)

(1)  L’indennità di espropriazione è determinata in base a parametri diversi a seconda che l’espropriazione interessi aree edificabili, aree non edificabili o aree edificate.

(2)  La distinzione fra aree non edificabili, edificabili ed edificate di cui alla presente legge vale esclusivamente ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione ed è ininfluente sulla disciplina legislativa ed amministrativa degli interventi sul territorio.

(3)  Non possono essere calcolate nel computo dell’indennità le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, se, tenuto conto del tempo in cui furono fatte e di altre circostanze, risultano eseguite allo scopo di conseguire un’indennità maggiore; è fatto salvo il diritto del proprietario ad asportare a sue spese i materiali e tutto ciò che può essere tolto, senza pregiudizio dell’opera di pubblica utilità da eseguirsi. Si considerano eseguite allo scopo di conseguire una maggiore indennità, senza bisogno di prova, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie realizzate sui fondi interessati dopo la pubblicazione dell’avviso del deposito degli atti nella segreteria del comune ai sensi dell’articolo 3.18) 

18)
L'art. 7/bis è stato inserito dall'art. 38, comma 6, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4, e successivamente così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 9. Vedi anche le norme transitorie di cui all'art. 47, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 7/ter (Definizioni)

(1)  Sono considerate aree non edificabili:

  1. le aree vincolate dai piani urbanistici in vigore al mantenimento in via principale della destinazione agricola, silvo-pastorale o improduttiva;
  2. le aree soggette a particolari vincoli connessi alla sicurezza idrogeologica del territorio e alla tutela dei beni storico-artistici, archeologici e paesaggistico-ambientali;
  3. la viabilità insistente sulle aree di cui alle lettere a) e b).19)

(2)  Sono considerate aree edificabili quelle aventi una destinazione urbanistica diversa da quella indicata dal comma 1, lettere a) e c), nonché quelle diverse dalle aree soggette ai vincoli indicati dal comma 1, lettera b).

(3)  Ai soli fini della presente legge le aree destinate all’installazione di impianti di telecomunicazione, di impianti per la produzione di energia nonché di impianti di risalita sono considerate aree destinate ad insediamenti produttivi. 20)

(4)  Sono considerate aree edificate quelle sulle quali insistono costruzioni e le loro pertinenze.21)

19)
La lettera a) dell'art. 7/ter, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 14, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
20)
L'art. 7/ter, comma 3, è stato prima modificato dall'art. 25, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11, e poi così sostituito dall'art. 16, comma 3, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.
21)
L'art. 7/ter è stato inserito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 9.

Art. 7/quater (Indennità per le aree non edificabili)

(1) L’indennità di espropriazione per le aree non edificabili consiste nel giusto prezzo da attribuire, entro i valori minimi e massimi stabiliti dalla commissione di cui all’articolo 11, all’area quale terreno agricolo considerato libero da vincoli di contratti agrari, secondo il tipo di coltura in atto al momento dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 5.

(2)  Per le aree boschive, l’indennità di cui al comma 1 è riferita al valore del terreno; il legnatico può essere utilizzato dal proprietario, che provvede all’asporto del medesimo, a pena di decadenza, entro 30 giorni rispettivamente dalla data di accettazione dell’indennità e dalla data di notificazione del decreto di esproprio, salvo diversi accordi con il richiedente.22)

22)
L'art. 7/quater è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 9.

Art. 7/quinquies (Indennità per le aree edificabili)   delibera sentenza

(1)  Per le aree edificabili l’indennità di espropriazione è determinata in misura pari al valore venale del bene al momento dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 5.

(2)  L’indennità di cui al comma 1 è ridotta del 25 per cento quando l’espropriazione è finalizzata alla realizzazione di interventi di riforma economico-sociale. 23)

(3)  Nelle zone di espansione per l’edilizia residenziale in cui parte della cubatura è destinata all’edilizia residenziale privata, per le aree destinate all’edilizia abitativa agevolata, alle relative opere di urbanizzazione ed ai servizi complementari l’indennità di cui al comma 1 è ridotta del 50 per cento in ragione del plusvalore delle aree destinate all’edilizia residenziale privata. Per la quota parte delle aree delle zone d’espansione eventualmente ceduta in eccesso rispetto a quanto previsto dall’articolo 37, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, l’indennità di espropriazione corrisponde al valore venale del bene.

(4)  Per le aree destinate a servizi e attrezzature di interesse generale il valore venale è determinato tenendo conto delle caratteristiche dei terreni, del loro inserimento nel tessuto urbanistico e della destinazione urbanistica dei terreni circostanti.

(5)  Nel caso di espropriazione di aree destinate alla realizzazione di impianti di telecomunicazione e di impianti per la produzione di energia, l’indennità di espropriazione corrisponde ai valori di cui al comma 1. Se accanto all’attività istituzionale viene svolta anche un’attività produttiva, se ne dovrà tenere conto per la determinazione dell’indennità dovuta per l’imposizione della servitù. Lo stesso vale anche per impianti già attivi il cui esercizio è stato esteso successivamente all’imposizione della servitù per un’attività di tipo produttivo. 24)

(6)  Nel caso di espropriazione di aree, anche edificate, finalizzate al conseguimento di obiettivi di equilibrio e di sviluppo socio-economico e produttivo e alla conservazione o al miglioramento del livello occupazionale, concessionabili, anche parzialmente, per un periodo comunque non superiore a 30 anni, nel rispetto delle procedure comunitarie, e per un canone determinato tra il due ed il quattro per cento dell’indennità di espropriazione in ragione dell’ubicazione e dell’andamento del ciclo congiunturale, l’indennità di espropriazione corrisponde ai valori di cui al comma 2.25)

massimeDelibera N. 751 del 03.05.2010 - Criteri per la determinazione dell'indennità di esprorio di aree edificabili di cui all'articolo 7/quinquies della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10
23)
L'art. 7/quinquies, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 4, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.
24)
L'art. 7/quinquies, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 5, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.
25)
L'art. 7/quinquies è stato inserito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 9.

Art. 8 (Indennità per le aree edificate)           delibera sentenza

(1)  L’indennità di espropriazione per le aree su cui esistono edifici, impianti o opere di urbanizzazione consiste nel valore venale al momento dell’emissione del decreto di cui all’articolo 5. Se la costruzione è stata eseguita senza concessione edilizia, o in contrasto con essa, o in base ad una concessione edilizia annullata, e non è stata ancora applicata la sanzione pecuniaria prevista dal vigente ordinamento urbanistico provinciale o da quello di tutela del paesaggio, l’indennità spetta per la sola area determinata ai sensi dell’articolo 7/quinquies. La regolarità totale o parziale delle eventuali costruzioni esistenti è documentata dal comune nel cui territorio si trovano gli edifici. 26) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 329 del 20.09.2005 - Pianificazione urbanistica - previsione zone per attrezzature collettive - reiterazione vincoli - motivazione specifica - indennizzo
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 315 vom 05.08.1997 - Annahme des Enteignungsentschädigung - Verlust der RekursmöglichkeitEnteignungsverfahren - Berücksichtigung aller Einwände der Beteiligungsberechtigten
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 80 del 19.03.1996 - Determinazione dell'indennità di espropriazione - Violazione dei parametri statutari
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988 - Determinazione dell'indennità di esproprio di terreni agricoli senza attitudine edificatoria
26)
L'art. 8 è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 9. Vedi anche le norme transitorie di cui all'art. 47, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 8/bis (Rimborsi)

(1)  Ai soggetti espropriati spetta, oltre all’indennità di espropriazione, una somma pari a quella pagata dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all’ultimo trasferimento dell’immobile, precedente all’espropriazione, nonché a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; il rimborso è effettuato dietro presentazione di idonea documentazione da produrre entro il termine di cui all’articolo 6, comma 1.27)

27)
L'art. 8/bis è stato inserito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 9.

Art. 9 (Detrazioni)

(1)  Qualora dall'esecuzione dell'opera o dell'intervento pubblico derivi un vantaggio speciale e immediato alla parte del fondo non espropriata, questo vantaggio viene stimato e detratto dall'indennità, quale sarebbe se fosse calcolata a norma degli articoli 7/quater, 7/quinquies, 8, 10, 13 e 14; in ogni caso l'indennità dovuta al proprietario non può essere mai minore della metà di quella che gli spetterebbe ai sensi degli articoli 7/quater, 7/quinquies, 8, 10, 13 e 14.28)

(2)  L'aumento di valore che dall'esecuzione dell'opera o dell'intervento di pubblica utilità sarebbe derivato alla parte del fondo compresa nella espropriazione o asservita, non può tenersi a calcolo per aumentare l'indennità dovuta al proprietario.

28)
L'art. 9, comma 1, è stato così modificato dall'art. 14, comma 4, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

Art. 10 (Indennità per le servitù)     delibera sentenza

(1)  Per il danno permanente derivante dalla costituzione o estinzione coattiva di una servitù, al proprietario o all’avente diritto spetta un’indennità in proporzione alla diminuzione rispettivamente della redditività e del valore dell’immobile da asservire o asservito, valutato ai sensi degli articoli 7/quater, 7/quinquies, 8, 9, 13 e 14.

(2)  La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la determinazione delle indennità per l’imposizione di servitù. 29)

(3)  Non è dovuta alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate o trasferite senza danno o senza grave incomodo del fondo dominante o servente. In questo caso sono rimborsate le spese necessarie per l’esecuzione delle opere occorrenti per la conservazione o per la traslazione della servitù, salva, a chi promuove la procedura, la facoltà di farle eseguire egli stesso. Le suddette opere e spese sono indicate nella perizia.

(4)  Se il terreno asservito è coltivato direttamente dal proprietario o appartiene ad un’azienda agricola condotta dal proprietario, oltre all’indennità di cui al comma 1 è corrisposto un indennizzo per l’eventuale danno connesso alla perdita di frutti, al taglio di piante e loro reimpianto, ed alla minor redditività temporanea del fondo.

(5)  Se il terreno è coltivato da un affittuario o concessionario di bene di uso civico, l’indennizzo di cui al comma 4 è corrisposto direttamente a costui.

(6) 30) 31)

massimeDelibera 14 luglio 2015, n. 832 - Criteri per la determinazione delle indennità per l'imposizione di servitù ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10
massimeCorte costituzionale - sentenza 9 luglio 2014, n. 213 - Espropriazioni - piste da sci - determinazione dell'indennità di esproprio per terreni agricoli - inammissibilità per mancanza di un interesse attuale e concreto per la causa
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 306 del 14.07.2003 - Percorso pedonale nel piano di attuazione - comporta dichiarazione di pubblica utilità della servitù
29)
L'art. 10, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 6 della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.
30)
L'art. 10 è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 9.
31)
L'art. 10, comma 6, è stato abrogato dall'art. 32, comma 2, della L.P. 23 novembre 2010, n. 14.

Art. 11 (Commissione provinciale estimatrice)

(1)  La Giunta provinciale nomina, per la durata della propria carica, una commissione provinciale per la determinazione dei valori agricoli dei terreni, composta da:

  1. il direttore dell'Ufficio estimo, quale presidente, o altro funzionario dell'Ufficio dal medesimo delegato;
  2. due rappresentanti designati dalle associazioni o confederazioni maggiormente rappresentative degli agricoltori e coltivatori diretti;
  3. un rappresentante di una delle confederazioni maggiormente rappresentative di associazioni sindacali provinciali;
  4. un rappresentante del consorzio dei comuni della provincia di Bolzano;
  5. un dottore agronomo scelto tra una terna di nominativi, proposta dal consiglio dell'ordine provinciale dei dottori agronomi e forestali;
  6. un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
  7. un funzionario dell'Ispettorato provinciale delle foreste.

(2)  Qualora le designazioni e le proposte di cui al comma 1 non pervengano alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla richiesta, la Giunta provvede direttamente alla nomina della commissione, tenuto conto degli interessi esponenziali e delle categorie rappresentate. Per ogni membro effettivo di cui alle lettere da b) a g) del comma 1, è nominato un supplente. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'Ufficio estimo. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino.

(3)  Ai membri della commissione è corrisposto, in quanto spetti, il trattamento economico e di missione previsto dalla vigente normativa provinciale.

(4)  La commissione provinciale, entro il 31 dicembre di ogni anno, provvede per l'anno successivo alla ripartizione del territorio provinciale in zone agricole omogenee, ed alla determinazione dei valori agricoli minimi e massimi per ciascuna coltura in relazione alle singole zone agrarie, seguendo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con proprio regolamento.

Art. 12 (Centri edificati)    delibera sentenza

(1)  I centri edificati e le zone abitate sono delimitati dal perimetro continuo, che comprende tutte le aree edificate ed i lotti interclusi. Non possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le case singole, anche se interessati dal processo di urbanizzazione.

(2)  Il comune provvede alla delimitazione dei centri edificati, su conforme parere della commissione urbanistica provinciale. La delimitazione deve essere aggiornata in relazione allo sviluppo urbanistico del comune, e comunque con periodicità quinquennale.32) 

massimeDelibera N. 486 del 18.02.2008 - Direttive all'articolo 107, comma 23, della legge urbanistica provinciale, legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 157 del 18.06.2001 - Perimetrazione centro abitato - norma regolamentare - differenza tra "centro abitato" e "centro edificato"
32)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 22 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

Art. 13 (Maggiorazioni dell'indennità di espropriazione)

(1)  Se l’area da espropriare è coltivata direttamente dal proprietario o appartiene ad una azienda agricola condotta dal proprietario, l’indennità di cui all’articolo 7/quater, commi 1 e 2, è moltiplicata per il coefficiente 3.33) 

(2)  Ai fini dell'applicazione della maggiorazione, nonché della determinazione dell'indennità spettante ad affittuari, mezzadri, coloni parziari, compartecipanti o concessionari di beni di uso civico eventualmente aventi diritto, di cui all'articolo 14, i proprietari devono presentare una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il tipo di conduzione dei fondi, nonché, ove sia il caso, la durata del rapporto di affitto o di concessione.34)

33)
L'art. 13, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 12 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2, e successivamente dall'art. 8, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 9.
34)
L'art. 13, comma 2, è stato così modificato dall'art. 14, comma 5, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

Art. 14 (Indennità spettante agli affittuari)

(1)  Se il terreno è coltivato da un affittuario, mezzadro, colono parziario, compartecipante o concessionario di bene di uso civico, l'indennità viene stimata ai sensi dell'articolo 7-quater e maggiorata con i coefficienti di cui all'articolo 13, comma 1. Dall'indennità così determinata viene detratto in favore dell'affittuario, mezzadro, colono parziario, compartecipante o concessionario di bene di uso civico un decimo dell'indennità stimata ai sensi dell'articolo 7-quater per ogni anno di effettiva coltivazione del terreno prima del deposito della relazione di cui all'articolo 3, comma 1, fino ad un massimo di 10 anni. 35)

(2)  L'indennità spettante agli affittuari, mezzadri, coloni parziari, compartecipanti o concessionari di bene di uso civico, è corrisposta direttamente in loro favore, in detrazione da quella spettante al proprietario.

35)
L'art. 14, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 14, comma 2, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1, e poi così sostituito dall'art. 16, comma 7, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.

Art. 14/bis (Indennizzo per il rilascio dell’immobile)    delibera sentenza

(1)  Se l’espropriazione richiede il rilascio dell’immobile, l’ente promotore dell’espropriazione provvede, su richiesta di chi utilizza l’immobile in base a titolo idoneo, a corrispondere ad esso un indennizzo a copertura delle spese sostenute per il trasferimento, nella misura massima calcolata secondo criteri determinati dalla Giunta provinciale; con la medesima deliberazione è definita la documentazione utile a comprovare le spese sostenute e sono stabiliti i termini per la presentazione della documentazione, comunque anteriori a quello di fine lavori.36)

massimeDelibera 14 gennaio 2013, n. 46 - Criteri per la definizione dell'indennizzo per le spese di trasloco in caso di espropri per pubblica utilità di edifici ad uso abitativo
massimeDelibera 10 ottobre 2011, n. 1537 - Criteri per la definizione dell’indennizzo dei costi derivanti dallo spostamento di linee elettriche, tubature del gas o altri servizi civili in relazione al rilascio dell’immobile da parte della persona giuridica che utilizza lo stesso in base a titolo idoneo
36)
L'art. 14/bis è stato inserito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 9.

Art. 15 (Opposizioni)      delibera sentenza

(1)  Entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto di cui all'articolo 5, i proprietari e gli altri interessati al pagamento dell'indennità possono proporre opposizione alla stima dell'Ufficio estimo provinciale o comunale all'autorità giudiziaria competente, secondo la vigente normativa statale.

(2)  L'opposizione può essere proposta anche dal richiedente.

(3)  L'atto di opposizione deve essere notificato "per conoscenza" alla Provincia o al Comune.37) 

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 767 del 07.07.1988 - Attribuzione alla Corte d´appello dei giudizi di opposizione alla determinazione dell´indennità di espropriazione - Notificazione dell´atto di citazione all´ente espropriante e alla Provincia
37)
L'art. 15 è stato modificato dall'art. 39, comma 4, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 16 (Procedura di espropriazione abbreviata)

(1) Se un'area, in base alle indicazioni di piano urbanistico, di piano di attuazione o di piano di recupero, è soggetta all'espropriazione, la Provincia e gli altri enti pubblici competenti all'esecuzione delle opere, impianti o servizi, o loro concessionari, possono procedere alla determinazione dell'indennità di espropriazione o di costituzione coattiva di servitù spettante agli aventi diritto ai sensi degli articoli 7/quater, 7/quinquies, 8, 10, 13 e 14. 38)

(2)  Su richiesta conforme dell'ente procedente, dei proprietari ed altri aventi diritto, che dichiarano l'intervenuta accettazione dell'indennità determinata in loro favore, nonché il relativo pagamento, viene emesso il decreto definitivo di espropriazione o di costituzione coattiva di servitù  . La richiesta deve essere corredata da una dichiarazione del proprietario, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la proprietà, la piena disponibilità e libertà da oneri dell'immobile oggetto di esproprio o di asservimento, nonché contenente l'obbligo di non effettuare sullo stesso alcun atto di disposizione, né di costituzione di diritti a favore di terzi.39) 40)

(3)  Con le modalità di cui ai commi 1 e 2, può essere pronunciata l'espropriazione o la costituzione coattiva di servitù di beni immobili, già di proprietà di enti pubblici o enti pubblici economici e non più utilizzati ai fini istituzionali degli stessi, idonei al perseguimento di fini istituzionali della Provincia, degli enti locali e di altri enti di diritto pubblico, previo accertamento della compatibilità dell'utilizzo dei beni con la loro destinazione urbanistica e riconoscimento della pubblica utilità del relativo intervento, da pronunciarsi nel decreto d'esproprio.39) 

38)
L'art. 16, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 6, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
39)
I commi 2 e 3 sono stati modificati dall'art. 32 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
40)
L'art. 16, comma 2, è stato così modificato dall'art. 14, comma 5 e 7, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

CAPO II
Disposizioni circa i beni soggetti ad espropriazione di spettanza di minori, interdetti, assenti, persone giuridiche e altre persone

Art. 17 (Autorizzazioni ed approvazioni)

(1)  Se tra i fondi da espropriarsi o asservirsi, si trovano beni appartenenti a minori, inabilitati, interdetti, assenti, persone giuridiche ed altre persone alle quali non sia consentita la facoltà libera di alienare gli immobili, per la legalità dell'alienazione forzata di tali beni o per la costituzione coattiva di servitù non è necessaria alcuna particolare autorizzazione, salvo quanto disposto dall'articolo 18.

(2)  Trattandosi di beni spettanti ad enti soggetti al controllo dell'autorità amministrativa, l'accettazione, la richiesta ed i privati accordi sono soggetti all'approvazione amministrativa nel modo stabilito per le transazioni. Non è necessaria alcuna approvazione per l'accettazione delle indennità, qualora queste siano state determinate a mezzo di perizia dell'Ufficio estimo provinciale.

Art. 18 (Accettazioni e pagamenti)

(1)  Gli esercenti la potestà sul minore, i tutori, i curatori e gli altri amministratori delle persone indicate nell'articolo 17 possono, nell'interesse delle medesime, accettare l'indennità offerta dai richiedenti, e fissarla per privato accordo e fare la richiesta prevista dall'articolo 3, comma 4, purché tali dichiarazioni, richieste e privati contratti siano poi approvati secondo le norme del Codice Civile dall'autorità giudiziaria o amministrativa competente.

(2)  Le somme depositate per indennità di espropriazione o di costituzione di servitù spettanti alle persone indicate nell'articolo 17, non possono essere esatte se non con l'osservanza delle formalità prescritte dalle leggi civili.

CAPO III
Restituzioni dei fondi non occupati per l'esecuzione delle opere di pubblica utilità

Art. 19 (Restituzione dei fondi non utilizzati)       delibera sentenza

(1)  Dopo l’esecuzione di un’opera o intervento di pubblica utilità, se un fondo a tale fine espropriato non avesse avuto in tutto o in parte la destinazione prevista, gli espropriati o gli aventi causa da essi, che hanno la proprietà dei beni da cui fu distaccato quello espropriato, hanno diritto di ottenerne la restituzione entro dieci anni dal termine fissato per la fine dei lavori.41)

(2)  Il prezzo di tali fondi è determinato in base agli stessi criteri adottati per la valutazione fatta in precedenza durante la procedura di espropriazione, tenuto conto dello stato dei fondi al momento della restituzione. Ove più favorevole ai soggetti interessati, il prezzo di restituzione è determinato in misura pari all’indennità corrisposta per l’espropriazione, rivalutata secondo l’indice provinciale dei prezzi al consumo accertato dall’Istituto provinciale di statistica (ASTAT) con riguardo al periodo compreso tra la data del pagamento dell’indennità di espropriazione e la data di determinazione del prezzo di restituzione. Dal prezzo di restituzione sono comunque detratte, sulla base di idonea documentazione, le somme pagate a titolo di imposta in relazione all’indennità percepita. Le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla restituzione sono a carico dell’ente espropriante, salvo che sia diversamente disposto da specifiche norme di legge.41)

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 385 vom 27.08.2004 - Enteignung - verwaltungsrechtliche und gerichtliche Retrozession (Heimfallrecht) - Verjährung
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 353 del 21.12.1999 - Espropriazione per pubblica utilità - differenza tra retrocessione amministrativa e giudiziaria
41)
I commi 1 e 2 dell'art. 19 sono stati così sostituiti dall'art. 10, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 9. Vedi anche l'art. 13 della L.P. 13 novembre 2009, n. 9.

Art. 20 (Avviso e domanda)   delibera sentenza

(1)  I terreni di cui al precedente articolo 19 vengono indicati con avviso pubblicato all'albo del Comune territorialmente competente per la durata di 90 giorni.

(2)  I proprietari espropriati o gli aventi causa da essi, se intendono riacquistare la proprietà dei terreni di cui al comma 1, devono fare espressa dichiarazione da notificarsi all'espropriante ed al Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio. Nei 30 giorni successivi alla determinazione del prezzo devono provvedere al pagamento sotto pena di decadenza.42) 

(3)  Ove l'avviso anzidetto non venga pubblicato, i proprietari o gli aventi causa da essi possono rivolgersi al Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio, perché dichiari con proprio decreto che i beni non servono più all'opera o all'intervento di pubblica utilità.42) 

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 385 vom 27.08.2004 - Enteignung - verwaltungsrechtliche und gerichtliche Retrozession (Heimfallrecht) - Verjährung
42)
I commi 2 e 3 sono stati modificati dall'art. 33 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Art. 21 (Esclusioni)  

(1)  Gli articoli 19 e 20 non sono applicabili alle frazioni dei fondi che sono state acquistate dall'espropriante su richiesta del proprietario in forza dell'articolo 3, comma 5, e che rimangono disponibili dopo l'esecuzione dei lavori. 43)

(2)  Quando l'intero fondo non è stato occupato per l'esecuzione dell'opera o dell'intervento di pubblica utilità, è sempre applicabile il disposto dell'articolo 19.

43)
L'art. 21, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 8, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.

Art. 22 (Restituzione a seguito di mancata esecuzione dell'opera o di inefficacia dell'espropriazione)         delibera sentenza

(1)  Fatta l'espropriazione, se l'opera o l'intervento di pubblica utilità non sono stati eseguiti o sono trascorsi i termini all'uopo concessi o prorogati, gli espropriati possono domandare all'autorità giudiziaria competente la pronuncia di decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e la restituzione dei beni espropriati verso pagamento del prezzo che viene determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 2.

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 385 vom 27.08.2004 - Enteignung - verwaltungsrechtliche und gerichtliche Retrozession (Heimfallrecht) - Verjährung
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 175 del 30.03.2004 - Legittimazione attiva all'impugnazione degli atti espropriativi - decreto di stima per conguaglio - errore scusabile - decreto definitivo di esproprio adottato tardivamente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 64 del 02.02.2002 - Competenza e giurisdizione - espropriazione per pubblica utilità - indicazione dei termini di inizio e ultimazione dei lavori
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 353 del 21.12.1999 - Espropriazione per pubblica utilità - differenza tra retrocessione amministrativa e giudiziaria

Art. 2344) 

44)
L'art. 23 è stato abrogato dall'art. 15, comma 2, della L.P. 31 marzo 2003, n. 5.

CAPO IV
Occupazione temporanea dei fondi per l'estrazione di pietre, ghiaia e per altri usi necessari all'esecuzione di opere pubbliche

Art. 24 (Interventi consentiti)   

(1)  Gli imprenditori ed esecutori di un'opera dichiarata di pubblica utilità possono, fatte salve le norme sulla tutela del paesaggio, occupare temporaneamente i beni privati per estrarre pietre, ghiaia, sabbia o terra, per farvi deposito di materiale, per stabilire cantieri, magazzini ed officine, per praticarvi passaggi provvisori, per aprire canali di diversione delle acque e per altri usi necessari all'esecuzione dell'opera stessa. Per estrarre pietre, ghiaia, sabbia o terra non possono essere occupati i terreni chiusi da muri.

Art. 25 (Domanda e notificazione)   delibera sentenza

(1)  La domanda deve essere diretta dall'imprenditore od esecutore dei lavori al Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio, con l'indicazione della durata dell'occupazione dei fondi, delle dimensioni del cantiere, della quantità delle masse di terra eventualmente soggette a spostamento e dell'ammontare dell'indennità offerta.45) 

(2)  La domanda deve essere notificata ai proprietari interessati con invito di fare, nel termine di giorni 20 decorrenti dalla notificazione, le loro osservazioni sulla chiesta occupazione, e di dichiarare espressamente se accettano l'indennità offerta, la quale, in caso di silenzio, si considera rifiutata.

(3)  La notificazione deve essere eseguita da chi chiede l'occupazione temporanea; questi deve dare al Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio la prova dell'avvenuta notificazione.45) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 366 del 29.08.2003 - Espropriazione per pubblica utilità - non serve notifica del decreto di occupazione ai locatari
45)
I commi 1 e 3 sono stati modificati dall'art. 33 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Art. 26 (Decreto di occupazione)

(1)  Trascorso il termine indicato nell'articolo 25, senza che sia stata fatta espressa dichiarazione di accettazione, il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio, se ritiene fondata la domanda, determina con proprio decreto la durata e le modalità dell'occupazione, le eventuali limitazioni nonché la relativa indennità, secondo la valutazione dell'Ufficio estimo della Provincia.46) 

46)
L'art. 26 è stato modificato dall'art. 33 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Art. 27 (Perizia e deposito dell'indennità)

(1)  I proprietari dei terreni da occuparsi, sono avvertiti dal direttore dell'Ufficio estimo della Provincia del giorno in cui si procede alla perizia.

(2)  Nella perizia si espone lo stato in cui si trova il fondo da occuparsi. L'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 30, comma 3.

(3)  Il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio, vista la perizia, con il decreto di cui all'articolo 26, ordina il deposito della somma determinata ed autorizza l'occupazione temporanea.47) 

(4)  Entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto, i proprietari e gli altri interessati al pagamento dell'indennità possono proporre opposizione alla perizia dell'Ufficio estimo della Provincia davanti all'autorità giudiziaria competente, secondo la vigente normativa statale.

47)
Il comma 3 è stato modificato dall'art. 33 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Art. 28 (Divieti)

(1)  All'incaricato dell'esecuzione dell'opera o dell'intervento di pubblica utilità non è consentito, durante l'occupazione temporanea, di avvalersi del terreno per usi non indicati nel decreto di autorizzazione.

CAPO V
Occupazioni d'urgenza

Art. 29 (Occupazione nei casi di forza maggiore e di urgenza)     delibera sentenza

(1)  Nei casi di rottura di argini, di rovesciamento di ponti o negli altri casi di forza maggiore o di assoluta urgenza, il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio, previa la compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi, può ordinare, con decreto da notificarsi ai proprietari ed agli altri eventuali aventi diritto, l'occupazione temporanea dei beni immobili che occorressero all'esecuzione delle opere all'uopo necessarie, con indicazione di un congruo termine.48) 

(2)  Con il decreto di cui al comma 1, o con successivo decreto, il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio stabilisce l'indennità da corrispondersi ai proprietari e agli altri eventuali aventi diritto.48) 

(3)  Se l'urgenza fosse tale da non consentire l'indugio richiesto per far avvertire il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio ed attenderne i provvedimenti, il sindaco può autorizzare l'occupazione temporanea dei beni indispensabili per l'esecuzione dei lavori sopraindicati con l'obbligo di comunicare immediatamente al Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio la concessa autorizzazione.48) 

(4)  Entro 30 giorni dalla notificazione del decreto che contiene la determinazione dell'indennità, o trascorsi 60 giorni dall'occupazione, senza che sia stata determinata l'indennità, i proprietari dei beni occupati e gli altri eventuali aventi diritto, possono proporre opposizione contro l'indennità nei modi indicati nell'articolo 27, comma 4, rispettivamente chiederla giudizialmente.

(5)  Qualora occorra rendere definitiva l'occupazione temporanea, si procede secondo le norme dell'articolo 7 e seguenti, restando sempre dovuta l'indennità per l'occupazione temporanea.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 366 del 29.08.2003 - Espropriazione per pubblica utilità - non serve notifica del decreto di occupazione ai locatari
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 116 del 20.04.1999 - Occupazione temporanea d'urgenza - immobile di proprietà del Comune e locato a terzi - espropriazione di diritto personale di godimento esistente sul bene
48)
I commi 1, 2 e 3 sono stati modificati dall'art. 33 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Art. 30 (Occupazione per l'esecuzione di lavori dichiarati urgenti ed indifferibili)       delibera sentenza

(1)  Per l'esecuzione di lavori dichiarati urgenti ed indifferibili, limitatamente alle opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche, alle strade pubbliche, alla sistemazione dei bacini montani, alle opere idrauliche, alle opere di protezione antivalanghe, alle opere concernenti le fognature, gli acquedotti ed i gasdotti, il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio, previa compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi e previo deposito dell'indennità di esproprio, può autorizzare con proprio decreto, da notificare ai proprietari e ad eventuali altri aventi diritto, l'occupazione d'urgenza dei fondi necessari all'esecuzione dei lavori.49) 

(2)  In tutti gli altri casi di lavori dichiarati urgenti ed indifferibili, il decreto di cui al comma 1 è emesso su conforme deliberazione della Giunta provinciale.

(3)  L'indennità di occupazione è dovuta per ciascun anno nella misura dell'interesse legale dell'indennità di espropriazione determinata ai sensi dell’articolo 7/quater, dell’articolo 7/quinquies, dell’articolo 8, dell’articolo 9, dell’articolo 13 e dell’articolo 14, e, per un mese o frazione di mese, nella misura di un dodicesimo dell'importo annuo risultante, a decorrere dalla data di emissione del decreto. All'indennità si applica la maggiorazione del 10% di cui all'articolo 6, comma 2.50)

(4)  Qualora a giudizio dell'Ufficio estimo della Provincia, l'indennità di occupazione di cui al comma 3, risulti inadeguata, essa va determinata avuto riguardo alla durata dell'occupazione, alla diminuzione di valore del fondo in considerazione della natura, della coltura e di altre peculiarità, nonché all'eventuale perdita dei frutti.

(5)  Entro 30 giorni dalla data di notificazione del decreto che determina l'indennità per la durata dell'occupazione temporanea, i proprietari e gli altri interessati possono proporre opposizione contro l'indennità nei modi indicati nell'articolo 15.

(6)  Il decreto del Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio perde efficacia qualora l'occupazione non avvenga entro dodici mesi dalla data della sua emissione.51) 

(7)  L'occupazione non può essere in alcun caso protratta oltre sette anni dalla data di emissione del decreto che l'autorizza.52) 

(8)  L'occupazione disposta per la realizzazione di infrastrutture e di insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale non può essere protratta oltre il termine di cui all'articolo 1, comma 5.53) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 102 del 08.03.2006 - Pianificazione urbanistica - approvazione piani di recupero - potere discrezionale del Comune - proposta dei privati - previsione di opera di urbanizzazione prevale su interessi privati - espropriazione per pubblica utilità - occupazione d'urgenza - fase del procedimento espropriativo
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 116 del 20.04.1999 - Occupazione temporanea d'urgenza - immobile di proprietà del Comune e locato a terzi - espropriazione di diritto personale di godimento esistente sul bene
49)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 33 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
50)
L'art. 30, comma 3, è stato così modificato dall'art. 25, comma 6, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11.
51)
Il comma 6 è stato modificato dall'art. 39, comma 2, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2, e dall'art. 33 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
52)
Il comma 7 è stato modificato dall'art. 39, comma 3, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.
53)
Il comma 8 è stato aggiunto dall'art. 20, comma 2, della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.

CAPO VI
Disposizioni transitorie e finali

Art. 31 (Abrogazione di norme ed applicabilità della nuova normativa)

(1)  Sono abrogati gli articoli dal 7 al 15/ter, l'articolo 27, comma 7, e l'articolo 35/bis, commi 5, 6 e 7, della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, nel testo vigente.54) 

(2)  L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1/bis decorre a far data dal 15 ottobre 2001. Le procedure ablative non ultimate alla data predetta sono completate dalla Provincia.55) 

(3)  Ogni riferimento alle disposizioni in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità, di costituzione coattiva di servitù, o di occupazione temporanea o di urgenza, relativo alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, o alla legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, nei testi vigenti, è da intendersi fatto alle corrispondenti disposizioni contenute nella presente legge.

54)
Il comma 1 è stato rettificato con art. 25 della L.P. 23 giugno 1992, n. 21.
55)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 40 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

Art. 32 (Regolazione tavolare di vecchie pendenze)   delibera sentenza

(1)  È autorizzata l'emanazione del decreto di espropriazione o di asservimento di immobili sui quali sono state realizzate opere pubbliche, a prescindere dalla procedura prevista dalla presente legge e dal pagamento dell'indennità, qualora dette opere esistano da più di vent'anni ovvero siano state realizzate in esecuzione della procedura espropriativa avviata, e non ancora conclusa, ai sensi di leggi anteriori a questa legge. I provvedimenti così emanati non pregiudicano i diritti riconosciuti dall'autorità giudiziaria.

(2)  Il decreto di cui al comma 1 costituisce titolo ad ogni effetto per l'intavolazione del relativo diritto.56) 

massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 250 del 01.07.2005 - Espropriazione di immobili su cui insistono opere pubbliche ultraventennali senza pagamento di un indennizzo
56)
L'art. 32 è stato aggiunto dall'art. 36 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

Art. 32/bis (Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico)   delibera sentenza

(1)  L'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, occupato senza valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre l'acquisizione dello stesso al suo patrimonio indisponibile, previa ponderazione degli interessi contrapposti. Al proprietario vanno risarciti i danni.

(2)  L'atto di acquisizione:

  1. può altresì essere emanato quando sia stato annullato, anche con sentenza passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 28 dicembre 2001, n. 19, l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio;
  2. dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si è verificata;
  3. determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di 60 giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione già proposta;
  4. è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili;
  5. comporta il passaggio del diritto di proprietà;
  6. è trascritto senza indugio presso l'ufficio tavolare.

(3)  Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo e disposto la condanna al risarcimento del danno, l'autorità che ha disposto l'occupazione dell'area emana l'atto di acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno. Il decreto è trascritto nel libro tavolare a cura e spese della medesima autorità.

(4)  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata nonché quando sia imposta una servitù di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale.

(5)  Nei casi previsti dal presente articolo il risarcimento del danno è determinato:

  1. nella misura corrispondente al valore del bene ai sensi degli articoli 7/quater, 7/quinquies e 8 utilizzato per scopi di pubblica utilità;57)
  2. col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo. 58)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 21 del 17.01.2006 - Espropriazione per pubblica utilità - acquisizione ex art. 32 bis L.P. n. 10/1991 - annullamento della procedura espropriativa - ordine del giudice di restituire il bene - irrilevanza dell'utilizzo del bene riconducibile ad un illecito civile
57)
La lettera a) dell'art. 32/bis, comma 5, è stata così sostituita dall'art. 14, comma 8, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
58)
L'art. 32/bis è stato aggiunto dall'art. 45 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19, e successivamente modificato dall'art. 20, commi 3 e 4, della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.
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