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In vigore al: 19/04/2016

c) LEGGE PROVINCIALE 10 agosto 1988, n. 281)
Interventi straordinari per abitazioni ed imprese danneggiate da atti terroristici

1)

Pubblicata nel B.U. 23 agosto 1988, n. 37.

Art. 1 (Danni ad abitazioni)

(1) Alle abitazioni danneggiate da atti di terrorismo politico risultanti da denuncia da parte del danneggiato e da attestazione della magistratura che svolge le indagini, si applicano le agevolazioni di cui al numero 1 della lettera D) del primo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche. Non si applica la causa di esclusione di cui alla lettera d) dell'articolo 6 della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, inserita dal comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 21 gennaio 1988, n. 3.

Art. 2 (Danni ad imprese ed enti)

(1) Per i danni dovuti ad atti di terrorismo politico subiti dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, si applicano le disposizioni di cui alla stessa legge provinciale, per quanto non disposto diversamente dalla presente legge.

(2) Il fatto che il danno è dovuto ad atto di terrorismo politico deve risultare da denuncia del danneggiato e da attestazione della magistratura che svolge le indagini.

(3) Le domande per la concessione delle agevolazioni devono essere presentate entro 180 giorni dall'attentato terroristico con la documentazione prescritta dall'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, alla ripartizione dell'Amministrazione provinciale competente per l'artigianato, l'industria, il commercio ed il turismo.

Art. 3

(1) Per la concessione di agevolazioni a favore di persone che in seguito ad attentato terroristico abbiano subito danni al proprio veicolo iscritto nel pubblico registro automobilistico è istituito un fondo di solidarietà costituito da:

  • a)  stanziamenti annuali iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale;
  • b)  contribuzione di enti pubblici e privati, di persone singole ed associate.

(2)  2)

(3) L'erogazione dei contributi è disposta dal Presidente della giunta provinciale su proposta di una commissione composta dall'Assessore provinciale per l'assistenza e beneficenza pubblica o da un suo delegato, che la presiede, e da quattro membri eletti dal Consiglio provinciale.

(4) La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale; in seno alla commissione deve essere rappresentata anche la minoranza politica.

(5) Le domande per la concessione delle agevolazioni devono essere presentate entro 60 giorni dall'attentato terroristico. Il danno e la causa dello stesso devono risultare da denuncia del danneggiato e da attestazione della magistratura che svolge le indagini. L'ammontare del danno deve essere debitamente documentato.

(6) Alla gestione del fondo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2)

Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 6 della L.P. 5 dicembre 1988, n. 53.

Art. 4 (Entità delle agevolazioni e surroga nei diritti)

(1) Nella concessione delle agevolazioni si tiene conto delle altre fonti di indennizzo o risarcimento di cui eventualmente possa fruire il danneggiato.

(2) I beneficiari delle agevolazioni di cui alla presente legge devono dichiarare, all'atto della domanda, di surrogare la Provincia nel diritto al risarcimento del danno contro ogni soggetto su cui ricada la responsabilità civile per il danno stesso, fino alla concorrenza della somma da questa ad essi erogata.

Art. 5 (Norme transitorie)

(1) Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge si applicano per i danni dovuti ad atti di terrorismo politico a partire dal 1° gennaio 1986 e quelli di cui all'articolo 3 a partire dal 1° gennaio 1987.

(2) In sede di prima applicazione della presente legge le domande per la concessione delle agevolazioni devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(3) Per le abitazioni danneggiate da atti di terrorismo politico prima dell'entrata in vigore della presente legge il verbale di accertamento del danno di cui all'articolo 4 della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, può essere sostituito con ogni documentazione idonea per provare l'entità del danno.

(4) Per i danni arrecati prima dell'entrata in vigore della presente legge ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, la perizia dei danni di cui al comma 4 dell'articolo 2 della stessa legge provinciale, può essere sostituita con ogni documentazione idonea per provare l'entità del danno.

Art. 6-7.   3)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

3)

Omissis.