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In vigore al: 19/04/2016

a) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1988, n. 151)
Disciplina dell'orientamento scolastico e professionale

1)

Pubblicata nel B.U. del 17 maggio 1988, n. 22.

Art. 1 (Finalità dell'orientamento scolastico e professionale)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano promuove l'orientamento scolastico e professionale al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e al lavoro e alla loro libera e consapevole scelta.

(2) L'orientamento scolastico e professionale, attuato tramite informazione o consulenza specialistica, offre un servizio di interesse pubblico e generalizzato che:

  • a)  consente al singolo di acquisire coscienza delle proprie attitudini ed i propri interessi e una più adeguata consapevolezza della propria capacità di effettuare autonomamente le proprie scelte;
  • b)  fornisce un' informazione esauriente circa i canali scolastici e formativi e le possibilità professionali, in relazione alla realtà del mercato del lavoro e alla sua prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa, nel quadro degli obiettivi della programmazione economica.

Art. 2 (Destinatari delle attività di orientamento)

(1) L'orientamento scolastico e professionale è un servizio rivolto a tutti coloro che devono effettuare scelte scolastiche, formative e/o professionali.

(2) L'attività di orientamento si rivolge particolarmente:

  • a)  agli alunni delle scuole d' obbligo;
  • b)  agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado e studenti universitari;
  • c)  ai giovani in fase di formazione professionale;
  • d)  ai giovani ed adulti in relazione a questioni di formazione, riqualificazione professionale, di inserimento nel mondo lavorativo e di curricoli professionali;
  • e)  ai genitori e responsabili dell' educazione.

(3) L'orientamento scolastico e professionale assume contatti con quelle persone, associazioni, organizzazioni e servizi, che sostengono i giovani nel loro processo di scelta scolastica e professionale.

(4) La consulenza deve essere imparziale, non vincolante e gratuita.

Art. 3 (Uffici per l'orientamento scolastico e professionale e loro compiti)

(1) I compiti previsti dalla presente legge sono espletati rispettivamente dall'Ufficio 27 - Orientamento scolastico e professionale della ripartizione III di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e dal Servizio di Orientamento scolastico e professionale presso l'Ufficio 155 - Affari amministrativi scolastici - di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, della ripartizione X.

(2) All'Ufficio rispettivamente al Servizio di orientamento scolastico e professionale sono attribuiti i seguenti compiti:

  • a)  informazione generica e consulenza nell' ambito scolastico, professionale ed economico-lavorativo;
  • b)  sostegno e sensibilizzazione delle agenzie e degli operatori che incidono sui processi di scelta dell' individuo;
  • c)  consulenza psicologica e informativa, sia individuale che delle famiglie; esame psicodiagnostici ed attitudinali;
  • d)  assistenza ai giovani in cerca di posti per apprendistato;
  • e)  consulenza per adulti che intendono riqualificarsi;
  • f)  cura dell' orientamento professionale dei lavoratori;
  • g)  iniziative finalizzate all' orientamento scolastico, professionale e lavorativo di soggetti portatori di handicap;
  • h)  collaborazione con scuole, istituzioni di addestramento e formazione professionale e con istituzioni nel campo sociale ed economico;
  • i)  corsi di aggiornamento e altre iniziative formative sulle tematiche orientative;
  • l)  elaborazione di relazioni e pareri tecnici in materia di orientamento scolastico e professionale;
  • m)  ricerca e documentazione;
  • n)  cura ed edizione di pubblicazioni e strumenti didattici.

(3) I compiti elencati nel precedente comma sostituiscono quelli previsti per l'Ufficio 27: Orientamento scolastico e professionale, di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, nonché la voce "Orientamento scolastico e professionale" dell'Ufficio 155: Affari amministrativi scolastici, di cui al medesimo allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

(4) I consulenti di orientamento possono essere impiegati anche come relatori in materia di orientamento scolastico-professionale nei corsi di base presso le scuole professionali provinciali e nei corsi di aggiornamento per insegnanti.

Art. 4 (Uffici e sedi periferiche)

(1) L'Ufficio ed il Servizio di orientamento scolastico e professionale hanno le loro sedi centrali a Bolzano. Le sedi periferiche dell'Ufficio n. 27 si trovano a Merano, Bressanone, Brunico, Silandro, Vipiteno ed a Selva di Gardena. Le sedi periferiche del Servizio di orientamento scolastico e professionale dell'Ufficio 155 si trovano a Merano e a Bressanone. Detti Uffici organizzano giornate di consulenza presso i maggiori centri scolastici e presso gli Uffici di collocamento. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere istituite nuove sedi o modificate o soppresse quelle esistenti.

(2) La Giunta provinciale può istituire centri di informazione su studi e professioni, gestiti direttamente dall'amministrazione, da terzi oppure anche da un ente di diritto privato. In quest'ultimo caso la Giunta provinciale è autorizzata a disporre e concludere la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano a questo ente, riconoscendo il predetto di interesse provinciale. Lo statuto dell'ente è approvato dalla Giunta provinciale e deve prevedere un'adeguata rappresentanza della Provincia negli organi di amministrazione e di controllo. I rappresentanti della Provincia sono nominati dalla Giunta provinciale. 2)

(3) La Giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione dei centri di informazione su studi e professioni gestiti da terzi o da un ente di diritto privato, a titolo di comodato gratuito, i locali, le attrezzature e gli arredamenti necessari, oppure a concedere appositi finanziamenti. 2)

(4) La Giunta provinciale è autorizzata a coprire le spese di gestione degli enti pubblici o privati incaricati dalla Provincia di gestire centri di informazione su studi e professioni in provincia di Bolzano. 2)

2)

I commi 2, 3 e 4 sono stati aggiunti dall'art. 4, comma 1, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

Art. 5 (Servizio pubblico di orientamento e forme di collaborazione)

(1) L'Ufficio provinciale ed il Servizio di orientamento scolastico e professionale costituiscono il servizio pubblico provinciale di orientamento scolastico e professionale.

(2) L'Ufficio ed il Servizio di orientamento scolastico e professionale collaborano con le scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado, con le scuole di formazione professionale e con quelle istituzioni pubbliche o private anche estere, che possono fornire informazioni e documentazioni utili per lo svolgimento dell'attività di orientamento. A tal fine possono venire stipulate convenzioni che disciplinino modalità e contenuti della collaborazione.

(3) Essi svolgono altresì studi e ricerche, servendosi anche di istituti specializzati, approntano documenti e raccolgono informazioni dirette a diffondere le iniziative di formazione professionale e, attraverso la eventuale promozione di esperienze lavorative, forniscono le conoscenze del sistema produttivo e del mercato del lavoro, con particolare attenzione agli aspetti qualitativi.

(4) L'Ufficio ed il Servizio di orientamento scolastico e professionale hanno il compito di proporre ogni misura atta ad adeguare gli interventi di formazione alle prospettive ed alle esigenze dell'attività produttiva e, nel rispetto delle scelte e delle attitudini individuali, informano i giovani circa le reali occasioni occupazionali.

(5) L'Ufficio ed il Servizio di orientamento scolastico e professionale collaborano con l'Ufficio mercato del lavoro e con l'Osservatorio sul mercato del lavoro, ed operano in collegamento con le parti sociali, gli Uffici di Collocamento, l'Ufficio del Lavoro e l'Ispettorato del Lavoro.

(6) L'Ufficio ed il Servizio di orientamento scolastico e professionale assicurano alle scuole la necessaria consulenza, la documentazione, le informazioni in materia di orientamento scolastico e professionale, nel rispetto della libertà didattica dei docenti e dell'autonomia didattica e amministrativa garantite a dette istituzioni dalla legislazione vigente.

(7) La relazione annuale di cui al quarto comma dell'articolo 6 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, e successive modifiche ed integrazioni, comprende anche un capitolo dedicato alle iniziative assunte da ciascuna scuola di istruzione secondaria per promuovere l'orientamento scolastico-professionale all'interno della scuola stessa.

Art. 6 (Programmazioni annuali)

(1) Gli assessori competenti approvano, per il rispettivo Ufficio e rispettivo Servizio, la programmazione annuale.

(2) Le programmazioni comprendono:

  • a)  settori di intervento da privilegiare nel corso dell' anno;
  • b)  specie e quantità delle pubblicazioni previste;
  • c)  tipo e quantità di corsi di aggiornamento e di incontri informativi previsti.

Art. 7-8.   3)

3)

Gli artt. 7, 8 e 11 sono stati abrogati dall'art. 24, comma 2, lettera hhh), della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 9 (Aggiornamento del personale)

(1) L'Ufficio e il Servizio di orientamento scolastico e professionale devono curare il continuo aggiornamento dei propri collaboratori.

(2) Per il perseguimento della finalità di cui al precedente comma i corsi possono essere frequentati anche all'estero. L'Ufficio rispettivamente il Servizio interessato possono avvalersi anche di esperti provenienti dall'area culturale tedesca e ladina.

Art. 10 (Disposizioni finali)

(1) Il punto 5 del primo comma dell'articolo 19 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, è soppresso.

(2) Su proposta degli assessori competenti, la Giunta provinciale può disporre il distacco, presso l'Ufficio rispettivamente il Servizio di orientamento scolastico e professionale, fino ad un massimo di sei insegnanti dell'Ispettorato alla formazione professionale in lingua tedesca e ladina e fino ad un massimo di due insegnanti dell'Ispettorato alla formazione professionale in lingua italiana. Il personale distaccato è posto alle dipendenze dei direttori degli Uffici competenti per l'orientamento scolastico e professionale e osserva il normale orario d'ufficio vigente per i dipendenti provinciali.

(3) Sono abrogate le disposizioni della legge provinciale 10 novembre 1960, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 11   3)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

3)

Gli artt. 7, 8 e 11 sono stati abrogati dall'art. 24, comma 2, lettera hhh), della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Ruolo speciale dell'orientamento scolastico e professionale 4)

4)

Soppresso dall'art. 1 della L.P. 15 aprile 1991, n. 11.