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In vigore al: 19/04/2016

a) LEGGE PROVINCIALE 31 marzo 1988, n. 131)
Assunzione ed esercizio di compiti, istituzione di agevolazioni, nonché modifiche di vigenti leggi provinciali in materia di agricoltura e foreste

1)

Pubblicata nel B.U. 19 aprile 1988, n. 18.

TITOLO I
Assunzione ed esercizio di compiti

Art. 1 (Riproduzione degli animali)

(1) Con l'entrata in vigore della presente legge provinciale i compiti finora esercitati dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ai sensi del D.P.R. 28 gennaio 1958, n. 1256, emanato in attuazione della legge 25 luglio 1952, n. 1009, sulla fecondazione artificiale degli animali, nonché della legge 3 febbraio 1963, n. 126, concernente la disciplina della riproduzione bovina, vengono assunti dall'amministrazione provinciale.

(2) I compiti derivanti da quanto previsto nel precedente comma sono svolti dall'ispettorato per l'agricoltura.

(3) I diritti fissi ed i proventi delle pene pecuniarie e delle oblazioni previsti dalla normativa di cui al primo comma vengono introitati, senza vincolo di destinazione, nel bilancio della Provincia.

Art. 2 (Profilassi vaccinali obbligatorie degli animali)

(1) L'attuazione delle profilassi vaccinali obbligatorie degli animali, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, viene ogni anno stabilita e regolamentata con deliberazione della Giunta provinciale.

(2) L'approvvigionamento dei vaccini e dei sieri necessari per l'attuazione delle profilassi vaccinali di cui al primo comma viene effettuato in base ad un programma concordato con il Ministero della Sanità.

TITOLO II
Istituzione di agevolazioni

Art. 3 (Contributi per lo sviluppo della meccanizzazione agricola e della zootecnia)

(1) Per favorire un aumento della produttività del lavoro attraverso lo sviluppo e il miglioramento qualitativo della meccanizzazione, la Giunta provinciale può concedere contributi in conto capitale per l'acquisto di macchine agricole e connesse attrezzature. Tali agevolazioni non possono superare, per aziende ad indirizzo frutticolo il 25% e, per tutte le altre aziende, il 35% della spesa ammessa.

(2) Al fine di promuovere lo sviluppo ed il consolidamento delle produzioni zootecniche, la Giunta provinciale può concedere contributi in conto capitale fino al 35% della spesa ammessa per l'acquisto di bestiame, di mezzi tecnici ed attrezzature zootecniche, nonché per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di ricoveri per il bestiame e di impianti per lo sviluppo delle specie minori, della polli- e apicoltura. Per la costruzione di concimai e vasche per liquami, per il risanamento di ricoveri per bestiame ed in genere per tutte le opere finalizzate alla tutela dell'ambiente, l'ammontare di questi contributi può essere maggiorato fino al 50% della spesa ammessa.

(3) Salvo che per l'apicoltura, i contributi di cui ai precedenti commi possono essere concessi solo a titolari di aziende agricole e, preferibilmente, a coltivatori diretti, singoli od associati. Le relative domande devono essere dirette all'assessorato per l'agricoltura e le foreste e corredate di un preventivo di spesa, nonché di una descrizione tecnicoeconomica dell'azienda.

(4) Per favorire l'immissione sul mercato dei prodotti zootecnici, la Giunta provinciale può concedere ai consorzi per la commercializzazione di bestiame, nonché ad altre organizzazioni operanti nello stesso settore, contributi sulle spese sostenute per la vendita di bestiame da allevamento, riproduzione ed ingrasso. Tali agevolazioni non possono superare il 50% della spesa ammessa. 2)

2)

L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 20 della L.P. 27 aprile 1995, n. 9.

Art. 4   3)

3)

Omissis.

TITOLO III
Modifica di vigenti leggi provinciali in materia di agricoltura e foreste

TITOLO IV
Disposizioni finali

Art. 14   5)

5)

Istituisce l'ufficio laboratorio chimico agrario; vedi il D.P.G.P. 25 giugno 1996, n. 21.

Art. 15-16.   3)

3)

Omissis.

Art. 17 (Norma finale)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a riordinare in forma di testo unico, senza introdurre modifica alcuna, tutte le leggi modificate ai sensi del titolo III della presente legge.

Art. 18 (Clausola d'urgenza)

(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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