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In vigore al: 19/04/2016

g) LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 1987, n. 331)2)
Assistenza e beneficenza pubblica: provvedimenti relativi agli affidamenti di minorenni

vedi regolamento di esecuzione: D.P.G.P. n. 19/1989
vedi regolamento di esecuzione: D.P.P. n. 27/2004
1)
Pubblicata nel B.U. del 29 dicembre 1987, n. 58.
2)
Vedi l'art. 20, comma 3, della L.P. 17 maggio 2013, n. 8.

CAPO I
Affidamento familiare ed extrafamiliare

Art. 1 (L'affidamento etero-familiare e familiare)  

(1) L'affidamento familiare, ai sensi della presente legge, si ha quando, per iniziativa d'ufficio, un minore venga affidato, con il consenso dei genitori (o del genitore esercente la potestà) a persone estranee al proprio nucleo familiare, a tempo pieno, ma non per un periodo indefinito.

(2) L'affidamento può aver luogo presso una persona singola o una famiglia o comunità di tipo familiare, non legate da un rapporto di parentela entro il 3° grado rispetto al minore affidato.

(3) Può aver luogo anche nell'ambito parentale, presso parenti entro il 3° grado, quando sussistano, per questa soluzione, presupposti di opportunità.

(4) L'affidamento presuppone in ogni caso che il minore affidato sia transitoriamente privo di un idoneo ambiente familiare proprio, a seguito di una incapacità o impossibilità dei genitori (o del genitore esercente la potestà) di prendersi diretta cura di lui.

Art. 2 (Affidamento a tempo limitato nel corso della giornata)

(1) L'affidamento può svolgersi a tempo limitato quando l'impossibilità dei genitori (o del genitore esercente la potestà) di prendersi cura del minore si limita a determinati periodi nel corso della giornata e non sia possibile provvedere attraverso appropriati servizi sociali che permettano la presenza del minore nella sua famiglia.

Art. 3 (Collocamento del minore presso altra famiglia per motivi scolastici)

(1) Il minore che debba frequentare una scuola fuori del luogo della dimora può essere collocato, con il consenso dei genitori (o del genitore esercente la potestà), presso una famiglia del luogo in cui si trovi la scuola e per la durata di questa.

Art. 4 (Requisiti degli affidatari)

(1) Persone singole, famiglie o comunità di tipo familiare cui affidare i minori devono avere i seguenti requisiti generali:

  • a)  capacità affettive ed educative;
  • b)  disponibilità a mantenere e coltivare validi rapporti con la famiglia del minore;
  • c)  età idonea e buono stato di salute;
  • d)  idonea situazione abitativa ed economica;
  • e)  buona integrazione nell' ambiente sociale.

Art. 5 (Compiti degli affidatari)

(1) Agli affidatari competono i seguenti compiti:

  • a)  attendere alla cura, all' educazione, all'istruzione ed alla sorveglianza del minore con la diligenza del buon padre di famiglia;
  • b)  assicurare la regolare assistenza sanitaria, ivi compresi i controlli medici periodici;
  • c)  adottare provvedimenti immediati in ogni eventuale caso di pericolo incombente per il minore (di carattere medico o di altra natura), dandone immediata comunicazione ai genitori (o al genitore esercente la potestà) o al tutore e all' uffcio provinciale competente per l'affidamento;
  • d)  mantenere, anche in collaborazione con l' ufficio provinciale competente, validi rapporti con la famiglia, sempre che non ostino controindicazioni specifiche di natura giuridica o psicologica;
  • e)  osservare attentamente l' evoluzione del minore, con particolare riguardo agli aspetti psicofisici ed intellettivi e alla socializzazione;
  • f)  mantenere la massima discrezione nei confronti di estranei, circa la situazione del minore e della sua famiglia;
  • g)  dare immediata comunicazione delle difficoltà insorgenti (malattie, disturbi del comportamento, scarso rendimento scolastico, ecc.) e degli eventuali fatti rilevanti.

Art. 6 (Compiti della famiglia del minore)

(1) Alla famiglia del minore competono i seguenti compiti:

  • a)  agevolare il ritorno del minore in famiglia e adoperarsi, comunque, affinché l' affidamento abbia una durata per quanto possibile limitata;
  • b)  visitare il minore osservando modalità e orari compatibili con le esigenze degli affidatari e del minore;
  • c)  concordare con l' ufficio e con gli affidatari gli eventuali rientri del minore, nel corso dell'affidamento, e non assumere iniziative unilaterali;
  • d)  contribuire eventualmente alle spese relative all' affidamento, secondo i criteri generali stabiliti dalla Giunta provinciale.

Art. 7 (Provvedimento)

(1) Fino al riordino delle funzioni assistenziali e alla loro organizzazione a livello territoriale, previste dall'articolo 5 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, l'affidamento viene disposto con provvedimento dell'assessore provinciale competente in materia di assistenza minorile, previo consenso dei genitori o del tutore e sentito il minore stesso, ogni volta che sia in condizioni di esprimerlo.

(2) Il provvedimento contiene la motivazione dell'affidamento, ne indica la durata presumibile, richiama i doveri degli affidatari e i modi di esercizio dell'affidamento, previsti nel presente testo, attribuisce l'incarico della vigilanza specifica.

(3) Il provvedimento può essere impugnato dagli interessati con ricorso gerarchico alla Giunta provinciale.

(4) Il provvedimento è inviato al giudice tutelare per gli adempimenti di sua competenza.

Art. 8 (Affidamento privato. Provvedimento successivo)

(1) Nel caso di affidamento familiare per iniziativa dei genitori (o del genitore esercente la potestà), già in atto, per il quale l'ufficio sia richiesto di intervento successivo, il provvedimento provinciale di subingresso nel rapporto dovrà essere adottato, con efficacia ex nunc, qualora si riconoscano esistenti le condizioni ed i presupposti di cui ai precedenti articoli.

Art. 9 (Compensi e sussidi straordinari)

(1) L'affidamento viene compensato dall'amministrazione affidante secondo le misure previste dal programma annuale per l'assistenza minorile.

(2) Detto compenso è corrisposto, negli affidamenti disposti presso persone legate da un rapporto di parentela entro il terzo grado al minore affidato, in misura ridotta, tenendo conto degli eventuali obblighi di prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile.

(3) In aggiunta al pagamento del compenso mensile, sono erogabili sussidi straordinari per spese essenziali, su proposta, volta per volta, dall'assistente sociale che tratta il caso.

Art. 10 (Affidamento familiare non consensuale)

(1) Allorchè l'ufficio ritenga opportuno, nel corso della propria attività assistenziale, un affidamento familiare, e non ottenga il consenso dei genitori (o del genitore esercente la potestà) o del tutore, promuove l'intervento del tribunale per i minorenni per il provvedimento di competenza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ferme restando le competenze assistenziali della Provincia, aventi origine dalla presente legge.

Art. 11 (Vigilanza specifica)

(1) Sui casi di affidamento familiare, di cui alla presente legge, viene svolta una vigilanza da parte degli assistenti sociali dipendenti dall'ufficio famiglia e gioventù, competenti per territorio o da servizi locali indicati nel provvedimento di affidamento.

(2) Le risultanze della vigilanza sono comunicate al giudice tutelare.

Art. 12 (Cessazione)

(1) L'affidamento cessa con provvedimento formale nel caso in cui la prosecuzione rechi pregiudizio all'affidato o comunque si renda necessario l'affidamento ad altra famiglia o altro provvedimento assistenziale, o quando sia venuto meno la situazione di difficoltà della famiglia originaria ovvero sia terminata la durata prevista.

CAPO II
Affidamento a istituti per minorenni

Art. 13 (Ammissioni a carico provinciale)

(1) L'affidamento agli istituti minorili si dispone nel quadro degli interventi assistenziali della Provincia con provvedimento provinciale, adottato ai sensi del precedente articolo 7 su proposta dell'Ufficio famiglia e gioventù.

(2) Ai fini dell'intervento finanziario provinciale nessuna prima ammissione potrà essere considerato valida se non sia preceduta dal provvedimento suddetto.

(3) Le riammissioni, negli anni successivi, devono essere autorizzate all'inizio di ciascun anno scolastico.

Art. 14 (Rette)

(1) Il pagamento delle rette è sostenuto dalla Provincia, interamente o parzialmente, a seconda della situazione economica familiare.

(2) È facoltà dell'ufficio versare all'istituto l'importo intero della retta, concordando rimborsi parziali o totali della spesa a carico della famiglia.

(3) La retta è corrisposta in rate bimestrali, nella misura fissata dall'amministrazione dell'istituto e accettata dalla Provincia.

(4) L'accettazione provinciale di nuove misure della retta ha luogo dopo la presentazione dell'atto formale e documentato, emesso dall'organo statutario competente dell'istituto.

(5) È applicabile, in favore dei minorenni ricoverati, il terzo comma del precedente articolo 9.

Art. 15 (Collocamenti estivi)

(1) Qualora l'istituto intenda a qualsiasi titolo effettuare collocamenti estivi di minorenni ricoverati a carico provinciale al di fuori dell'istituto, deve avere il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà e quello dell'ufficio provinciale.

Art. 16 (Collaborazione tecnica)

(1) L'ufficio provinciale collabora, per quanto concerne i minorenni affidati dalla Provincia, con la direzione dell'istituto nell'azione educativa, in ogni caso in cui siano segnalate difficoltà o anormalità di comportamento nell'allievo.

(2) La direzione è tenuta a riferire periodicamente sul minore e a notificare, alla fine di ogni anno scolastico, l'esito dello scrutinio o dell'esame.

Art. 17 (Dimissioni)

(17) La dimissione definitiva dall'istituto e quella relativa alla fine dell'anno scolastico, devono essere notificate all'ufficio.

(2) La cessazione dell'affidamento avviene secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 12 della presente legge.

Art. 18 (Convenzione)

(1) Allorchè i rapporti di servizio e collaborazione tra la Provincia e un istituto assumano carattere rilevante e continuo, una convenzione dovrà essere stipulata tra le due parti per la fissazione delle reciproche obbligazioni.

Art. 19 (Vigilanza specifica)

(1) La vigilanza sui singoli casi in cui l'affidamento all'istituto ha avuto luogo con provvedimento provinciale viene svolta dagli assistenti sociali, dipendenti dall'Ufficio famiglia e gioventù.

CAPO III
Organismi e criteri di intervento

Art. 20   3)

3)
Omissis.

Art. 21 (Criteri di intervento)

(1) Qualora il tribunale per i minorenni ritenga opportuno, nell'ambito della propria competenza amministrativa, avvalersi, con riferimento ai servizi locali, della facoltà di cui all'articolo 25 del R.D. 20 luglio 1934, n. 1404, modificato con la legge 25 luglio 1956, n. 888, l'ufficio seguirà le linee direttive dell'assistenza date dai regolamenti provinciali in ordine all'infanzia e all'adolescenza, riferendo per iscritto all'autorità giudiziaria minorile sull'andamento dell'azione assistenziale.

(2) Alla riunione relativa alle prescrizioni da darsi dell'autorità giudiziaria al minore, ai sensi del terzo comma dell'articolo 27 del R.D. 20 luglio 1934, n. 1404, modificato con la legge 25 luglio 1956, n. 888, presenzierà il direttore dell'ufficio di cui all'articolo 20 o suo incaricato.

Art. 22 (Compiti particolari dell'Ufficio in relazione all'affidamento familiare)

(1) All'Ufficio famiglia e gioventù spetta, in relazione all'affidamento familiare:

  • a)  comunicare all' affidatario e ai genitori (o al genitore esercente la potestà) l'intervenuto provvedimento di affidamento, specificando per iscritto i doveri che rispettivamente ne derivano, e richiedendo loro una dichiarazione di intesa e di accettazione;
  • b)  vigilare sull' andamento dell'affidamento e riferirne al giudice tutelare nei casi in cui la legge lo preveda;
  • c)  dare agli affidatari la consulenza e l' aiuto per la soluzione dei problemi che dovessero insorgere in relazione all'inserimento del minore in casa o nel contesto socio-scolastico, e per ogni altra eventuale esigenza;
  • d)  stipulare un contratto di assicurazione, tramite il quale i minori affidati siano assicurati per danni subiti e siano garantiti contro le conseguenze dei danni da essi eventualmente provocati agli affidatari e a terzi;
  • e)  sovraintendere al servizio di affidamento con la collaborazione del dipendente servizio sociale ed avvalendosi anche dell' apporto di tecnici con competenza educativo-terapeutica che operano in altri servizi sul territorio provinciale;
  • f)  promuovere iniziative di preparazione e aggiornamento per gli affidatari, gli operatori e quanti sono coinvolti nell' affidamento familiare, nonché promuovere la divulgazione e l'informazione sulle problematiche dell'affidamento;
  • g)  provvedere al reperimento ed alla selezione degli affidatari aventi i requisiti di cui all' articolo 4, nonché promuovere la prassi dell'affidamento in alternativa ad altre forme di assistenza residenziale.

Art. 23 (Modalità di liquidazione di contributi ai consultori familiari)

(1) La Giunta provinciale può concedere a favore degli enti o delle associazioni, che gestiscono i consultori familiari di cui alla legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10, un acconto sul contributo previsto dall'articolo 5 della stessa legge, sentito il Comitato provinciale per i consultori familiari. La relativa domanda deve contenere l'impegno alla continuità del servizio nell'anno di riferimento. La misura dell'acconto non può superare il 50% del contributo assegnato, allo stesso titolo, nell'anno precedente.

(2) L'importo anticipato viene dedotto, in sede di liquidazione, dal contributo che verrà successivamente assegnato con le modalità previste dall'articolo 5 della legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10, e dall'articolo 22 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1.

(3) In caso di mancata concessione del contributo, ovvero del mancato rispetto dell'impegno assunto, l'anticipo corrisposto è recuperato, unitamente agli interessi legali maturati, con le modalità, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 4)

4)
Il comma 3 è stato modificato dall'art. 68 della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.

Art. 23/bis (Assegno di natalità)

(1) La prestazione di cui all'articolo 21 del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche, è erogata dalla Provincia autonoma di Bolzano secondo criteri e modalità fissati con regolamento di esecuzione, nel rispetto del livello di intervento previsto dalle predette disposizioni statali. 5)

5)
L'art. 23/bis è stato inserito dall'art. 21 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

Art. 23/ter (Assegno al nucleo familiare) 6) delibera sentenza

massimeDelibera 17 settembre 2012, n. 1406 - Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di assegno al nucleo familiare provinciale e regionale
massimeDelibera N. 2260 del 20.06.2005 - Modalità di gestione del fondo speziale „Assegno provinciale al nucleo familiare“
6)
L'art. 23/ter è stato inserito dall'art. 8 della L.P. 23 dicembre 2004, n. 10; il comma 2 è stato successivamente così sostituito dall'art. 7 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6. L'intero art. 23/ter è stato poi abrogato dall'art. 20, comma 3, della L.P. 17 maggio 2013, n. 8.

Art. 24   3)

3)
Omissis.

Art. 25 (Norme finali)

(1) La Giunta provinciale emanerà entro 12 mesi un regolamento di esecuzione della presente legge.

(1/bis) L'articolo 23/ter, comma 2, trova applicazione a partire dal 5 gennaio 2005. 7)

(2)  8)

7)
Il comma 1/bis è stato inserito dall'art. 7 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
8)
Il comma 2 reca modifiche all'art. 7, comma 2, della L.P. 24 marzo 1977, n. 11.

Art. 26   3)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

3)
Omissis.
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