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In vigore al: 19/04/2016

e) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1987, n. 241)
Interventi a sostegno dell'occupazione

1)

Pubblicata nel B.U. 25 agosto 1987, n. 38.

Art. 1 (Finanziamenti)

(1)  2)

(2) In casi di grave rilevanza sociale, riferita anche alla situazione occupazionale locale, accertata dalla Giunta provinciale su proposta della commissione provinciale per l'impiego, la Giunta provinciale è autorizzata, nel quadro degli interventi a sostegno dell'occupazione, ad erogare finanziamenti annui, per la durata di due anni, alle imprese che assumano in provincia di Bolzano a tempo indeterminato, anche con rapporto di lavoro a tempo parziale, lavoratori licenziati per riduzione di personale, per cessazione dell'attività produttiva o a seguito di dichiarazione di fallimento dell'imprenditore e che siano esclusi dai benefici previsti dalla legislazione statale in materia di integrazione salariale e mobilità. 3)

(3) È consentita l'erogazione di finanziamenti anche in caso di assunzione, a tempo indeterminato, di portatori di handicap in aggiunta alla percentuale obbligatoria, nonché di persone affette da devianze sociali.

2)

Il comma 1 è stato abrogato dall'art. 5 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

3)

Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

Art. 2 (Entità dei finanziamenti)

(1) I finanziamenti annui di cui all'articolo 1 sono commisurati alla retribuzione minima contrattuale annua spettante all'inizio dell'anno di assunzione ai lavoratori appartenenti alla terza categoria del contratto nazionale di lavoro degli addetti all'industria metalmeccanica privata nel limite massimo del 50% per ciascun lavoratore assunto. 4)

(2) Il piano di politica del lavoro determina l'entità dei finanziamenti in relazione alle varie fasce dei lavoratori e stabilisce le procedure di richiesta dei finanziamenti e le modalità di erogazione degli stessi. 4)

(3) In caso di assunzione a tempo indeterminato, con prestazione a tempo parziale, l'importo sarà proporzionato alla durata della prestazione.

(4)  5)

4)

I commi 1 e 2 sono stati sostituiti dall'art. 6 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

5)

Abrogato dall'art. 7 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

Art. 3 (Esclusioni)

(1) Non sono ammesse a finanziamento le assunzioni di persone che hanno maturato il diritto al pensionamento anticipato, del coniuge, di parenti o affini, entro il terzo grado del titolare dell'impresa o degli amministratori in caso di società, nonché quelle conseguenti a cessione o trapasso di impresa.

Art. 4-9.   5)

5)

Abrogato dall'art. 7 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

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