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In vigore al: 19/04/2016

e) Legge provinciale 8 novembre 1982, n. 331)
Provvedimenti in materia di informatica provinciale

1)
Pubblicata nel B.U. 16 novembre 1982, n. 53.

TITOLO I
Finalità e attuazione

Art. 1 (Finalità)

(1) È nell'interesse della Provincia autonoma di Bolzano promuovere:

  1. il recepimento e l'applicazione delle tecniche informatiche più avanzate nell'Amministrazione provinciale e negli altri enti pubblici locali;
  2. la diffusione e lo scambio delle informazioni sia all'interno dell'Amministrazione provinciale sia con le altre amministrazioni pubbliche.

(2) In particolare la Provincia persegue le seguenti finalità:

  1. lo sviluppo e la gestione di procedure automatizzate nell'organizzazione provinciale e nei settori di interesse provinciale;
  2. la formazione e l'aggiornamento del personale dell'Amministrazione provinciale per l'utilizzo delle tecniche informatiche.

Art. 2 (Attuazione)   delibera sentenza

(1) Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, la Provincia autonoma di Bolzano:

  1. crea, nell'ambito dell'Amministrazione provinciale, i presupposti organizzativi, tecnici e del personale, onde garantire una gestione progressivamente automatizzata delle procedure amministrative;
  2. promuove la costituzione di un comitato di coordinamento EDP, di cui all'articolo 8 della presente legge;
  3. promuove la costituzione di uno strumento tecnico-operativo, la società per l'informatica provinciale, in seguito denominata Società, di cui al titolo II;
  4. promuove lo scambio diretto delle informazioni tra i vari enti pubblici, disciplinando tali rapporti tra la Provincia e altri enti pubblici con apposite convenzioni alle cui stipulazioni provvede, previa autorizzazione della Giunta provinciale, un funzionario dirigente delegato dal Presidente della giunta provinciale, e sono approvate con decreto del Presidente della giunta stessa.
massimeDelibera 25 febbraio 2014, n. 187 - Convenzione per l'utenza del servizio telematico OPENKAT relativo all'accesso agli archivi informatici del Catasto e del Libro fondiario. Approvazione ex novo dello schema di contratto per utenti privati
massimeDelibera N. 1855 del 03.06.2008 - Accertamento dell'operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i Comuni della Provincia di BolzanoSoppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini ICI

Art. 2/bis (Infrastrutture per una rete a banda larga)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano può realizzare infrastrutture per una rete a banda larga in territorio provinciale, compreso il collegamento della rete ad altri offerenti nazionali e internazionali di telecomunicazione.

(2) L'utilizzo e la gestione di queste infrastrutture possono essere garantiti direttamente dalla Provincia autonoma di Bolzano o assegnati, tramite opportune convenzioni, ad istituzioni pubbliche o private.2)

2)
L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 7 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

Art. 2/ter (Diffusione della tecnologia telematica a banda larga)   delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a promuovere la diffusione della tecnologia telematica a banda larga per favorire un organico inserimento delle zone a bassa infrastruttura tecnologica nello sviluppo economico, sociale e culturale del territorio provinciale. A tal fine predispone congrui programmi di sviluppo per le zone interessate, che attua mediante strutture o enti strumentali provinciali in possesso delle necessarie autorizzazioni di legge o per il tramite di convenzioni con qualificati soggetti scelti attraverso procedure ad evidenza pubblica.3)

massimeDelibera 2 febbraio 2016, n. 95 - Approvazione del listino prezzi per l'utilizzazione di cavi in fibra ottica e di nodi di distribuzione (POP)
3)
L'art. 2/ter è stato inserito dall'art. 9 della L.P. 22 luglio 2005, n. 5.

Art. 3 (Documento sullo stato di attuazione)

(1) La Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale, in sede di approvazione del bilancio di previsione, un documento sullo stato di attuazione delle finalità di cui all'articolo 1.

TITOLO II
La Società per l'informatica provinciale (Bolzano)

Art. 4 (Compiti della Società)

(1) La Società, di cui alla lettera c) dell'articolo 2, società per azioni a prevalente capitale pubblico, ha i seguenti compiti:

  1. la fornitura dei servizi necessari per la realizzazione di procedure gestionali e informative automatizzate;
  2. la ricerca, promozione e adozione di processi di rinnovamento e di miglioramento dei sistemi informativi e delle strutture organizzative e funzionali che tali sistemi utilizzano;
  3. la creazione dei presupposti tecnico-operativi per il coordinamento degli enti pubblici locali - su loro richiesta - nel settore dell'informatica, al fine di garantire la standardizzazione e l'unificazione delle procedure, l'utilizzazione in comune delle risorse, lo scambio diretto delle informazioni e delle conoscenze, la padronanza delle tecniche informative da parte degli enti interessati;
  4. la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione e la manutenzione delle strutture informatiche (software) del sistema informativo provinciale di cui all'articolo 3 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 23;
  5. la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale degli enti interessati, finalizzati alla conoscenza e all'utilizzo delle tecniche informatiche;
  6. lo studio e lo sviluppo di procedure concernenti l'ambito di attività della Società stessa;
  7. l'assunzione di eventuali commesse per conto terzi, in quanto di interesse per le finalità istituzionali della Società ed assicurando in ogni caso l'assoluta priorità ai programmi richiesti dagli enti e organizzazioni associati. I relativi utili dovranno essere reimpiegati in programma di ammodernamento e potenziamento approvati dagli organi societari, restando esclusa qualsiasi forma di distribuzione agli azionisti;
  8. la conservazione e la gestione di banche dati strategiche ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135. 4)

(2) Le attività di sviluppo e gestione del servizio informativo provinciale e del sistema informativo socio-sanitario costituiscono servizi di interesse generale. 5)

4)
La lettera h) dell'art. 4, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 34, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
5)
L'art. 4, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 34, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

Art. 5 (Partecipazioni)

(1) Alla predetta Società possono partecipare enti pubblici, nonché enti o associazioni e privati che perseguono, in base a concessione o autorizzazione amministrativa, finalità di pubblico interesse o comunque non abbiano fini di lucro. Le modalità di partecipazione alla Società vengono stabilite dallo statuto della Società stessa.

Art. 6 (Statuto)

(1) Il Presidente della giunta provinciale o un assessore da lui delegato, previa autorizzazione della Giunta stessa, è autorizzato:

  1. a sottoscrivere e versare il capitale nella Società in misura superiore alla metà del capitale sociale;
  2. a rappresentare la Provincia autonoma di Bolzano nell'atto costitutivo della Società e in ogni occorrenza legale richiesta per la regolare costituzione;
  3. ad approvare, con decreto, lo statuto della Società;
  4. a consentire, nell'interesse ed a nome della Provincia autonoma di Bolzano, variazioni dello statuto proposte dagli altri enti partecipanti o richieste dall'autorità giudiziaria in sede di iscrizione della Società nel registro delle imprese, purché tali variazioni non modifichino condizioni sostanziali del contratto sociale;
  5. a designare i rappresentanti della Provincia autonoma di Bolzano negli organi societari.

(2) Lo statuto della Società deve prevedere la rappresentanza maggioritaria della Provincia autonoma di Bolzano nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale.

(3) Tra gli scopi societari devono comunque essere compresi quelli indicati nel precedente articolo 4, con ordine di priorità dall'attuazione dei programmi richiesti dai soci.

(4) Lo statuto può prevedere, inoltre, all'interno della Società un comitato tecnico per l'informatica per dare pareri e avanzare proposte sull'attività della Società stessa.

TITOLO III
Coordinamento

Art. 7 (Rapporti Provincia-Società)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad affidare prioritariamente alla Società ogni attività rientrante nei compiti della Società stessa, di cui all'articolo 4, nei limiti delle risorse, delle capacità e delle competenze specifiche acquiste.

(2) I rapporti della Provincia autonoma di Bolzano con la Società stessa saranno regolati con apposite convenzioni.

(3) Per le attività della Società poste in essere nell'interesse della Provincia autonoma di Bolzano, la stessa ha facoltà di prevedere diverse forme di collaborazione secondo modalità che saranno disciplinate nelle convenzioni di cui al comma precedente.

(4) I rapporti tecnico-operativi della Provincia autonoma di Bolzano con la Società vengono curati dal comitato di cui all'articolo 8.

(5) Al pagamento delle spese per le prestazioni richieste alla Società si provvede mediante funzionario delegato.

Art. 8-9 6)

6)
Abrogati dall'art. 24 della L.P. 13 marzo 1995, n. 5.

Art. 10 (Sistema informativo provinciale)

(1) Ai fini di cui all'articolo 3 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 23, e al coordinamento delle attività relative, provvede l'Ufficio statistica e studi della Provincia autonoma di Bolzano.

TITOLO IV
Norme finanziarie

Art. 11-12 7)

7)
Omissis.

Art. 13 (Finanziamento)

(1) Per le finalità di cui all'articolo 2/bis, comma 1, è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1999 (cap. 81218) la spesa di lire 4 miliardi. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà autorizzata con la legge finanziaria annuale.8)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

8)
L'art. 13 è stato inserito dall'art. 7 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.
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