In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 19/04/2016

b) LEGGE PROVINCIALE 26 marzo 1982, n. 101)
Modifica del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, della legge provinciale sull'assistenza creditizia per assuntori di masi chiusi e della legge provinciale sull'amministrazione dei beni di uso civico

1)

Pubblicata nel B.U. 6 aprile 1982, n. 15.

SEZIONE I
Masi chiusi

Art. 1-15.   2)

2)

Abrogati dall'art. 51 della L.P. 28 novembre 2001, n. 17.

Art. 16 (Creazione e attribuzione della denominazione di "maso avito" rispettivamente "Erbhof")  delibera sentenza

(1) Per onorare dignitosamente esempi di fedele e lodevole conservazione delle proprietà contadine tramandate di generazione in generazione, la Giunta provinciale riconosce la denominazione di "maso avito", rispettivamente "Erbhof" ai masi chiusi, rimasti da almeno 200 anni nell'ambito della stessa famiglia in linea diretta o in linea collaterale fino al secondo grado, trasmessi sia per causa di morte, che per atti tra vivi, e coltivati e abitati dal proprietario stesso.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 188 del 25.05.1987 - Maso avito - Traduzione italiana e stesura bilingue degli attestati di riconoscimento

Art. 17

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a riassumere e coordinare le disposizioni di questa legge con quelle del T.U. in un nuovo T.U.

SEZIONE II
Legge sull'assistenza creditizia per assuntori di masi chiusi

Art. 18

(1) L'articolo 5 della legge provinciale 9 novembre 1974, n. 22, è abrogato.

SEZIONE III
Usi civici

Art. 19-20.   3)

3)

Modificano la L.P. 12 giugno 1980, n. 16.

SEZIONE IV

Art. 21-22.   4)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

4)

Omissis.