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In vigore al: 19/04/2016

c) Legge provinciale 8 settembre 1981, n. 251)
Interventi finanziari della Provincia autonoma di Bolzano nel settore industriale

1)
Pubblicata nel B.U. 17 settembre 1981, n. 46 numero straordinario.

Art. 1-2 2)

2)
Abrogati dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

Art. 3 3)

3)
Abrogato dall'art. 24 della L.P. 31 luglio 1987, n. 17.

Art. 4-5 4)

4)
Abrogati dall'art. 19 della L.P. 10 agosto 1995, n. 17.

Art. 6 5)

5)
Abrogato dall'art. 7, comma 1, della L.P. 14 agosto 1996, n. 18.

Art. 7 (Interventi finanziari)  delibera sentenza

(1) In conformità alle direttive di cui all'articolo 2 ed in base ai criteri di attuazione di cui all'articolo 4, la Giunta provinciale può finanziare le iniziative industriali mediante la concessione delle seguenti provvidenze:

  1. a), b), c) 6)
  2. agevolazioni su operazioni leasing e CONFIDI (Consorzio Garanzia Collettiva Fidi tra le piccole e medie industrie della Provincia di Bolzano, soc.coop.a. r.l.);
  3. contributi al CONFIDI per l'integrazione del fondo rischi;
  4. 6)
  5. agevolazioni per l'allestimento o realizzazione diretta da parte della Provincia di tutte le infrastrutture necessarie nelle zone per insediamenti produttivi tra cui in particolare: apprestamento e consolidamento del terreno, allacciamenti stradali, ferroviari, energetici, idrici, telefonici e telex, fognature e impianti di depurazione, opere di sistemazione idraulica e predisposizione di servizi sociali. 6)
massimeDelibera N. 1853 del 13.07.2009 - Misure anticrisi a favore dei Confidi
massimeDelibera Nr. 4688 vom 09.12.2008 - Misure anticrisi a favore dei Confidi
6)
L'art. 7 è stato sostituito dall'art. 3 della L.P. 31 luglio 1987, n. 17; le lettere a), b), c) ed f) sono state successivamente abrogate dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

Art. 8 (Requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni)

(1)(2)7)

(3) Le ditte si devono impegnare di applicare, in base alla normativa vigente, nei confronti dei propri dipendenti, i contratti collettivi e gli accordi nazionali, provinciali e aziendali stipulati fra la confederazione degli industriali e le organizzazioni dei lavoratori e garantire le libertà sindacali. Si obbligano, inoltre, all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, nonché in materia di collocamento obbligatorio di invalidi.

(4) Per essere ammesse ai benefici della presente legge, le imprese devono presentare una dichiarazione dalla quale risulti che sono in regola nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi nei due anni precedenti la richiesta; in casi particolari la Giunta provinciale può ammettere imprese in difetto con quanto sopra qualora le stesse si impegnino a regolarizzare la relativa posizione.

(5)7)

(6) Le ditte devono dichiarare di essere in regola con le normative della Provincia Autonoma in materia di tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo.

(7)7)

7)
L'art. 8 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 31 luglio 1987, n. 17; i commi 1, 2, 5 e 7 sono stati successivamente abrogati dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

Art. 9 8)

8)
Abrogato dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

Art. 10 9)

9)
Abrogato dall'art. 14 della L.P. 16 maggio 1983, n. 12.

Art. 11-17 2)

2)
Abrogati dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

Art. 18 (Documenti)

(1) Per ottenere il mutuo di ristrutturazione le imprese devono presentare domanda all'Assessorato provinciale competente corredata da una relazione che definisca:

  1. a)-l) 10)
  2. una dichiarazione della ditta dalla quale risulti l'avvenuta informazione, mediante presentazione di una relazione scritta, al Consiglio d'azienda regolarmente costituito o, in mancanza all'assemblea degli addetti, sul progetto e sui suoi effetti occupazionali quantitativi e qualitativi;
  3. le osservazioni del Consiglio d'azienda sul progetto stesso, che devono essere consegnate all'azienda entro 14 giorni dall'avvenuta informazione. 10)
10)
L'art. 18 è stato sostituito dall'art. 10 della L.P. 31 luglio 1987, n. 17; le lettere dalla a) alla l) sono state successivamente abrogate dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

Art. 19-27 2)

2)
Abrogati dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

Art. 28 11)

11)
Abrogato dall'art. 12 della L.P. 11 marzo 1986, n. 13.

Art. 29-36 2)

2)
Abrogati dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

Art. 37

(1) Il Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a stipulare con gli istituti e le aziende di credito abilitati all'esercizio del credito apposite convenzioni per disciplinare le procedure, i tempi e metodologia inerenti la corresponsione, erogazione e liquidazione del concorso stesso, nell'accertamento della regolare esecuzione del piano di impiego relativo al finanziamento e ogni altro particolare ad esso attinente ivi comprese le verifiche inerenti gli effetti occupazionali.

Art. 38-39 2)

2)
Abrogati dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

Art. 40/41 12)

12)
Gli artt. 40 e 41 sono prima stati sostituiti dall'art. 15 della L.P. 31 luglio 1987, n. 17, e poi abrogati dall'art. 10, comma 1, lettera b), della L.P. 19 gennaio 2012, n. 4.

Art. 42 13)

13)
Gli artt. 42, 43 e 44 sono stati abrogati dall'art. 10, comma 1, lettera b), della L.P. 19 gennaio 2012, n. 4.

Art. 43 13)

13)
Gli artt. 42, 43 e 44 sono stati abrogati dall'art. 10, comma 1, lettera b), della L.P. 19 gennaio 2012, n. 4.

Art. 44 13)

13)
Gli artt. 42, 43 e 44 sono stati abrogati dall'art. 10, comma 1, lettera b), della L.P. 19 gennaio 2012, n. 4.

Art. 45

(1) (6) -14)

(7) La competenza per la manutenzione di infrastrutture in zone produttive di interesse provinciale passa al Comune competente per territorio dalla data del verbale di ultimazione dei lavori. Il trasferimento del patrimonio al Comune deve avvenire entro un anno dopo il collaudo tecnico-amministrativo.15)

14)
Abrogati dall'art. 3 della L.P. 7 agosto 1997, n. 10.
15)
Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 81 della L.P. 17 giugno 1998, n. 6.

Art. 46 16)

16)
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2.

Art. 47-54 17)

17)
Abrogati dall'art. 3 della L.P. 7 agosto 1997, n. 10.

Art. 55 8)

8)
Abrogato dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

Art. 56

(1) Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi:

  1. n. 45 del 18 dicembre 1972: Provvedimenti per l'apprestamento di aree per impianti produttivi; - n. 46 del 22 dicembre 1972: Provvidenze per favorire l'incremento delle attività industriali;
  2. n. 66 del 6 novembre 1973: Nuove agevolazioni per le predisposizioni di aree destinate ad insediamenti del settore produzione secondaria;
  3. n. 5 del 16 gennaio 1976: Integrazione del fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Bolzano, Soc.coop.a.r.l.

Art. 57-58 2)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

2)
Abrogati dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.

Tabella A e B18)

18)
Omissis.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionA Provvidenze per l' ecomonia in generale
ActionActiona) Legge provinciale 2 marzo 1973, n. 10
ActionActionb) Legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79
ActionActionc) Legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25 
ActionAction Art. 1-2
ActionAction Art. 3
ActionAction Art. 4-5
ActionAction Art. 6
ActionAction Art. 7 (Interventi finanziari)
ActionAction Art. 8 (Requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni)
ActionAction Art. 9
ActionAction Art. 10
ActionAction Art. 11-17
ActionAction Art. 18 (Documenti)
ActionAction Art. 19-27
ActionAction Art. 28
ActionAction Art. 29-36
ActionAction Art. 37
ActionAction Art. 38-39
ActionAction Art. 40/41
ActionAction Art. 42
ActionAction Art. 43
ActionAction Art. 44
ActionAction Art. 45
ActionAction Art. 46
ActionAction Art. 47-54
ActionAction Art. 55
ActionAction Art. 56
ActionAction Art. 57-58
ActionActionTabella A e B
ActionActiond) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9 
ActionActione) Legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44
ActionActionf) Legge provinciale 5 aprile 1995, n. 8
ActionActiong) Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4
ActionActionh) Legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2008, n. 15
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 54
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2008 , n. 71
ActionActionl) Legge provinciale 5 luglio 2011 , n. 5
ActionActionm) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4
ActionActionB Difesa dei consumatori
ActionActionC Disposizioni varie
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico