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In vigore al: 19/04/2016

f) LEGGE PROVINCIALE 21 maggio 1981, n. 111)
Nuovo ordinamento degli uffici e del personale della Provincia autonoma di Bolzano

1)
Pubblicata nel B.U. 27 giugno 1981, n. 32/numero straordinario.

PARTE I
Ordinamento degli uffici

TITOLO I
Principi e finalità dell'organizzazione amministrativa provinciale

Art. 1-2.   2)

2)
Abrogati dall'art. 30 della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

TITOLO II
Funzionamento dell'amministrazione provinciale

Art. 3-5.   2)

2)
Abrogati dall'art. 30 della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

Art. 6 (Comunicazione degli atti)

(1) Il Presidente della giunta provinciale, anche su richiesta di singoli Assessori, ha diritto di ottenere copia dei provvedimenti formali con efficacia esterna adottati dagli Assessori o dai funzionari dirigenti, nelle rispettive materie di competenza e di prendere visione della relativa documentazione. 3)

3)
L'art. 6 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 12 dicembre 1983, n. 50.

Art. 7   4)

4)
Abrogato dall'art. 36 della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17.

TITOLO III
Ordinamento delle strutture organizzative

Art. 8-10.   2)

2)
Abrogati dall'art. 30 della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

Art. 11   5)

5)
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 12   6)

6)
Abrogato dall'art. 35 del Contratto di comparto per il personale provinciale 4 luglio 2002.

Art. 13-14.   7)

7)
Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 15 (Segretari particolari)

(1) Alle dirette dipendenze del Presidente della giunta provinciale possono essere posti fino a tre segretari particolari, oltre ad un segretario personale, ed alle dirette dipendenze di ogni assessore provinciale effettivo o supplente un segretario particolare. Essi coadiuvano il Presidente e gli assessori nella loro opera personale, sempre in quanto connessa con la loro carica. 8)

(2) I segretari particolari non possono impartire istruzioni agli uffici nè trattare affari di competenza degli uffici.

(3) I segretari particolari possono essere scelti fra il personale della Provincia ed anche tra estranei all'amministrazione provinciale, in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione agli impieghi provinciali, ad eccezione del limite superiore di età.

(4) L'assunzione dei segretari particolari ha luogo a tempo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del Presidente o degli assessori cui sono stati assegnati.

(5) Ai segretari particolari scelti tra estranei all'amministrazione provinciale spettano il trattamento e la progressione economica previsti per la qualifica funzionale provinciale corrispondente ai requisiti posseduti.

(6)Ai segretari di cui al comma 1 spetta, in aggiunta al trattamento economico di livello, l’indennità di funzione, con il relativo regime, attribuita ai direttori d’ufficio per l’esercizio delle funzioni dirigenziali. 9)

(7) I segretari particolari possono essere autorizzati a prestare fino a quaranta ore straordinarie mensili.

(8) I segretari particolari con almeno un anno di anzianità di servizio possono essere ammessi, entro il cinquantesimo anno di età, ai concorsi per l'ammissione all'impiego provinciale per la carriera corrispondente al titolo di studio posseduto, salvi i casi di elevazione o di esonero dei limiti di età previsti dalle leggi vigenti. In caso di nomina ad un posto di ruolo il servizio precedentemente prestato nella stessa qualifica funzionale o superiore quale segretario particolare è riconosciuto agli effetti della progressione nella qualifica funzionale di inquadramento. In caso di servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore il relativo servizio è riconosciuto per metà. 10)

8)
L'art. 15, comma 1, è stato così modificato dall'art. 17, comma 1, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.
9)
L'art. 15, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 17, comma 2, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.
10)
Art. 15 è stato sostituito dall'art. 8 della L.P. 3 ottobre 1991, n. 27.

Art. 16-17.   7)

7)
Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 18-19.   11)

11)
Abrogati dall'art. 50 della L.P. 29 giugno 1987, n. 12.

Art. 20   12)

12)
Sostituisce il 1° comma dell'art. 10 della L.P. 29 aprile 1975, n. 22.

Art. 21-22.   2)

2)
Abrogati dall'art. 30 della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

TITOLO IV
Funzioni dirigenziali

Art. 23-34.   2)

2)
Abrogati dall'art. 30 della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

Art. 35 (Ufficio stampa e pubbliche relazioni)

(1) Al personale addetto all'ufficio stampa e pubbliche relazioni ed assunto con le modalità di cui alla legge provinciale 31 luglio 1970, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, spetta il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale previsto dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico secondo le funzioni svolte.

(2) Al direttore dell'ufficio, nominato dalla Giunta provinciale, spetta il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale previsto dal Contratto nazionale di cui al comma precedente per il redattore capo. Al direttore non è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 47 della presente legge.

PARTE II
Nuovo assetto retributivo-funzionale e modifiche all'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano

TITOLO V
Norme concernenti il nuovo assetto retributivo-funzionale

Art. 36-38.   13)

13)
Abrogati dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

Art. 39   14)

14)
Abrogato dall'art. 22 della L.P. 25 gennaio 1988, n. 5.

Art. 40-41.   13)

13)
Abrogati dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

Art. 42   15)

15)
Abrogato dall'art. 39 del D.P.G.P. 28 giugno 1994, n. 23.

Art. 43   16)

16)
Abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

Art. 44

(1)(2)(3)  17)

(4) L'articolo 12 della legge provinciale 7 settembre 1973, n. 33, e l'articolo 19 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, sono abrogati.

17)
Abrogati dall'art. 20, comma 3, lettera d), del contratto di comparto per il personale provinciale 8 maggio 1997.

Art. 45   18)

18)
Abrogato dall'art. 39 del D.P.G.P. 28 giugno 1994, n. 23.

Art. 46

(1)(2)  17)

(3)  19)

17)
Abrogati dall'art. 20, comma 3, lettera d), del contratto di comparto per il personale provinciale 8 maggio 1997.
19)
Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 5, comma 2, della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.

Art. 46/bis   20)

20)
L'art. 46/bis è stato aggiunto dall'art. 19 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 57, e successivamente abrogato dall'art. 20, comma 3, lettera e), del contratto di comparto per il personale provinciale 8 maggio 1997.

Art. 47   21)

21)
L'art. 47 è stato abrogato dall'art. 30 della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

Art. 48 22)

22)
L'art. 48 è stato abrogato dalla lettera e) dell'art. 52, comma 2, della L.P. 19 maggio 2015, n. 6.

Art. 49   23)

23)
Abrogato dall'art. 39 del D.P.G.P. 28 giugno 1994, n. 23.

Art. 50   24)

24)
Abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

Art. 51   25)

25)
Abrogato dall'art. 32, comma 4, del contratto di comparto per il personale provinciale 8 maggio 1997.

Art. 52  26)

26)
L'art. 52 è stato abrogato dalla lettera e) dell'art. 52, comma 2, della L.P. 19 maggio 2015, n. 6.

Art. 53   5)

5)
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

TITOLO VI
Norme sull'ammissione agli impieghi provinciali

Art. 54   27)

27)
Abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

Art. 55   28)

28)
L'art. 55 è stato abrogato dall'art. 36 del D.P.P. 30 maggio 2003, n. 20.

Art. 56-57.   29)

29)
Abrogati dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

Art. 58   30)

30)
Abrogato dall'art. 30 del D.P.G.P. 26 marzo 1997, n. 6.

Art. 59   31)

31)
Sostituisce l'art. 33 della L.P. 23 giugno 1959, n. 6, nonché l'art. 2 della L.P. 27 agosto 1962, n. 8.

TITOLO VII
Norme in materia di valutazione del servizio, doveri e sanzioni disciplinari

Art. 60   32)

32)
Omissis; vedi l'art. 1 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16, e l'art. 17 della D.G.P. 7 ottobre 1996, n. 4818.

Art. 61   33)

33)
Sostituisce il 2° comma dell'art. 7 della L.P. 21 febbraio 1972, n. 4.

Art. 62-63.   34)

34)
Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

Art. 64-66.   7)

7)
Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 67   34)

34)
Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

TITOLO VIII
Diritti e doveri sindacali

Art. 68  35)

35)
L'art. 68 è stato abrogato dalla lettera e) dell'art. 52, comma 2, della L.P. 19 maggio 2015, n. 6.

Art. 69  36)

36)
L'art. 69 è stato abrogato dalla lettera e) dell'art. 52, comma 2, della L.P. 19 maggio 2015, n. 6.

Art. 70 37)

37)
L'art. 70 è stato abrogato dalla lettera e) dell'art. 52, comma 2, della L.P. 19 maggio 2015, n. 6.

Art. 71-72.   38)

38)
Abrogati dall'art. 39 del D.P.G.P. 28 giugno 1994, n. 23.

Art. 73 39)

39)
L'art. 73 è stato abrogato dalla lettera e) dell'art. 52, comma 2, della L.P. 19 maggio 2015, n. 6.

Art. 74 40)

40)
L'art. 74 è stato abrogato dalla lettera e) dell'art. 52, comma 2, della L.P. 19 maggio 2015, n. 6.

Art. 75-76.   41)

41)
Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

TITOLO IX
Norme in materia di congedi, aspettative e lavoro a tempo definito

Art. 77-78.   38)

38)
Abrogati dall'art. 39 del D.P.G.P. 28 giugno 1994, n. 23.

Art. 79

(1) (2) (3) (4) (5)  42)

(6) L'articolo 110 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, nonché l'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, e successive modifiche, sono abrogati.

42)
Abrogati dall'art. 33, comma 1, lettera b), del contratto di comparto per il personale provinciale 8 maggio 1997.

Art. 80   43)

43)
Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

Art. 81   44)

44)
Abrogato dal0l'art. 39 del D.P.G.P. 28 giugno 1994, n. 23.

Art. 82   43)

43)
Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

Art. 83   45)

45)
Integra l'art. 2 della L.P. 5 giugno 1978, n. 26.

Art. 84 46)

46)
L'art. 84 è stato modificato dall'art. 16 della L.P. 7 dicembre 1988, n. 54, e poi abrogato dalla lettera e), dell'art. 52, comma 2, della L.P. 19 maggio 2015, n. 6.

TITOLO X
Norme in materia di previdenza

Art. 85   47)

47)
Abrogato dall'art. 10, comma 10, del contratto di comparto per il personale provinciale 8 maggio 1997.

Art. 86  48)

48)
L'art. 86 è stato abrogato dalla lettera e) dell'art. 52, comma 2, della L.P. 19 maggio 2015, n. 6.

Art. 87  49)

49)
L'art. 87 è stato abrogato dalla lettera e) dell'art. 52, comma 2, della L.P. 19 maggio 2015, n. 6.

Art. 88  50)

50)
L'art. 88 è stato abrogato dalla lettera e) dell'art. 52, comma 2, della L.P. 19 maggio 2015, n. 6.

Art. 89   5)

5)
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 90   44)

44)
Abrogato dal0l'art. 39 del D.P.G.P. 28 giugno 1994, n. 23.

Art. 91  51)

51)
L'art. 91 è stato abrogato dalla lettera e) dell'art. 52, comma 2, della L.P. 19 maggio 2015, n. 6.

TITOLO XI
Norme transitorie e finali

Art. 92-96.   52)

52)
Abrogati dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

Art. 97  53)

53)
L'art. 97 è stato abrogato dalla lettera e) dell'art. 52, comma 2, della L.P. 19 maggio 2015, n. 6.

Art. 98   54)

54)
Abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

Art. 99   5)

5)
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 100   55)

55)
Abrogato dall'art. 44 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

Art. 101   54)

54)
Abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

Art. 102   5)

5)
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 103   56)

56)
Abrogato dall'art. 30 della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

Art. 104   54)

54)
Abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

Art. 105-108.   57)

57)
Abrogati dall'art. 30 della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

Art. 109-110.   7)

7)
Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 111   41)

41)
Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

Art. 112   58)

58)
L'art. 112 è stato sostituito dall'art. 13 della L.P. 23 giugno 1981, n. 12; la L.P. 23 giugno 1981, n. 12 è stata abrogata dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 113   54)

54)
Abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

Art. 114   5)

5)
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 115   54)

54)
Abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

Art. 116   5)

5)
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

TITOLO XII
Norme finanziarie

Art. 117-118.   59)

59)
Omissis.

Art. 119 (Clausola d'urgenza).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Allegato A-B 60)

60)
Omissis; vedi il D.P.G.P. 25 giugno 1996, n. 21.
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