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In vigore al: 19/04/2016

a) LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 1980, n. 191)
Istituzione della commissione provinciale per l'impiego

1)

Pubblicato nel B.U. 8 luglio 1980, n. 36.

Art. 1

(1) È istituita la commissione provinciale per l'impiego per l'esercizio delle funzioni che la legislazione statale attribuisce alle commissioni regionali medesime. 2)

2)

Vedi l'art. 30 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2, modificato dall'art. 4 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10:

Art. 30 (Semplificazione amministrativa)

(1) Al fine di informare l'attività amministrativa della Provincia in materia di lavoro a criteri di efficacia, di economicità, di speditezza e di pubblicità e di favorire al massimo la semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi, le funzioni attribuite dalla vigente normativa in tale materia a organi collegiali possono essere esercitate dalla commissione provinciale per l'impiego.

(2) Per le finalità di cui al comma 1, sono disciplinati con norma regolamentare, anche a modifica o integrazione della normativa vigente:

  • a)  le modalità ed i termini previsti per i singoli procedimenti amministrativi, prevedendosi anche la facoltà della Provincia di avvalersi degli uffici dei comuni o altri enti locali ai sensi dell' articolo 18, comma 2, dello Statuto speciale di autonomia per la Regione Trentino-Alto Adige ed il loro accorpamento qualora si riferiscano alla medesima attività privata o pubblica, con riduzione delle varie fasi, del numero degli organi provinciali intervenienti, avuto riguardo alla natura delle attività e dei provvedimenti, razionalizzando le competenze ed i controlli, eliminando i concerti e le intese non indispensabili, trasferendo ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi le funzioni deliberative che non richiedono, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;

  • b)  l' organizzazione ed il funzionamento degli organi collegiali, il loro riordino ed accorpamento qualora ineriscano ad attività connesse, anche con riduzione del numero dei componenti, e, in quanto non indispensabili, la loro soppressione o sostituzione.

Art. 2 (Composizione)

(1) La commissione provinciale per l'impiego è nominata dalla Giunta provinciale e permane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina. Essa è composta:

  • a)  dall' assessore provinciale a cui è affidata la materia del lavoro, che la presiede, o suo delegato;
  • b)  dal direttore della ripartizione provinciale competente per il lavoro, o suo delegato;
  • c)  dal direttore di ciascuna delle ripartizioni competenti per la formazione professionale tedesca e ladina e italiana, o suo delegato;
  • d)  da uno dei direttori delle ripartizioni competenti per l' artigianato, l'industria, il commercio e il turismo, designato dalla Giunta provinciale, o suo delegato;
  • e)    3)
  • f)    3)
  • g)  da un rappresentante dei soggetti portatori di handicaps, scelto fra una terna proposta dalle associazioni interessate;
  • h)  da un rappresentante di associazioni o istituzioni operanti a favore degli emigrati altoatesini;
  • i)  da un rappresentante di associazioni o istituzioni operanti a favore degli immigrati extracomunitari, scelto fra una terna proposta dalle associazioni interessate;
  • j)  da una rappresentante del comitato di cui all' articolo 6 della legge provinciale 10 agosto 1989, n. 4, che assume la denominazione di "consigliera di parità";
  • k)  da sei rappresentanti dei lavoratori e sei rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale;
  • l)  da un rappresentante delle cooperative di solidarietà sociale designato dalle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale.

(2) La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. Per i membri di cui alle lettere g), h), i), j), k) e l) del comma 1 è nominato un supplente.

(3) Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato addetto alla ripartizione provinciale competente per il lavoro, di qualifica funzionale non inferiore alla VI. 3)

3)

L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 46 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39; le lettere e) e f) sono state successivamente abrogate dall'art. 7 del D.P.G.P. 9 ottobre 1996, n. 36.

Art. 3 (Sottocommissioni)

(1) La commissione provinciale per l'impiego può costituire nel proprio seno delle sottocommissioni per la trattazione di particolari problemi. Le sottocommissioni riferiscono di norma alla commissione i risultati dei propri lavori, salvo quanto diversamente stabilito dalla commissione stessa all'atto dell'istituzione.

(2) Nelle sottocommissioni deve essere garantita la presenza dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, di norma in forma paritetica.

(3) Trovano applicazione i commi 2 e 3 dell'articolo 2.

(4) In relazione alla materia trattata, il presidente può invitare, con voto consultivo, esperti competenti in materia. 4)

4)

L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 47 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39; le sottocommissioni sono state soppresse con l'art. 1 del D.P.G.P. 25 gennaio 1995, n. 3; le loro funzioni sono state attribuite al direttore della ripartizione competente.

Art. 4-5.   5)

5)

Omissis.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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